IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto   l'art.  116   del  testo   unico  delle   disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria contro  gli infortuni  sul lavoro  e le
malattie professionali,  approvato con  decreto del  Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965, n.  1124, modificato  dall'art. 1  della
legge 10  maggio 1982, n. 251,  dall'art. 20 della legge  28 febbraio
1986, n. 41, e dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  Viste  le  retribuzioni assunte  a  base  della liquidazione  delle
indennita' per inabilita' temporanea assoluta da infortuni sul lavoro
avvenuti  e  da  malattie   professionali  manifestatesi  negli  anni
1995-1998 e definiti nei medesimi esercizi;
  Considerato  che,  rispetto  alla  retribuzione  media  giornaliera
stabilita con decreto ministeriale 8  agosto 1996, e' intervenuta una
variazione del 10,21  per cento, in misura, quindi,  non inferiore al
10 per  cento, come previsto  dall'art. 20,  comma 3, della  legge 28
febbraio 1986, n. 41;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  norma  dell'art. 116  del  testo  unico delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria contro  gli infortuni  sul lavoro  e le
malattie professionali,  approvato con  decreto del  Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965, n.  1124, modificato  dall'art. 1  della
legge 10  maggio 1982, n. 251,  dall'art. 20 della legge  28 febbraio
1986, n. 41 e  dall'art. 11 della legge 30 dicembre  1991, n. 412, la
retribuzione media giornaliera e' fissata in L. 101.819 ai fini della
determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua,
i  quali, di  conseguenza,  sono stabiliti,  per  l'anno 1999,  nella
misura di L. 39.709.000 e di L. 21.382.000;
  Per i  componenti lo stato  maggiore della navigazione  marittima e
della pesca  marittima il massimale della  retribuzione annua risulta
stabilito, rispettivamente, in L. 57.182.000 per i comandanti e per i
capi macchinisti, in L. 48.445.000 per i primi ufficiali di coperta e
di macchina e in L. 44.077.000 per gli altri ufficiali.
  Ai fini della riliquidazione  delle rendite, prevista dal penultimo
comma del citato art. 116  e successive modificazioni, i coefficienti
annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:
   anno 1995 e precedenti: 1,1021;
   anno 1996: 1,0735;
   anno 1997: 1,0359;
   anno 1998 ed oltre: 1,000.