IL DIRIGENTE GENERALE
  del  Dipartimento  delle  professioni sanitarie,  risorse  umane  e
tecnologiche in sanita' e assistenza sanitaria di competenza statale
 
  Vista l'istanza presentata  dal presidente dell'ospedale pediatrico
I.R.C.C.S. Bambino  Gesu' di Roma in  data 3 febbraio 1997  intesa ad
ottenere  il   rinnovo  dell'autorizzazione   all'espletamento  delle
attivita' di trapianto  di cuore e cuore polmone da  cadavere a scopo
terapeutico;
  Vista  la  relazione  favorevole,  in data  7  aprile  1999,  sugli
accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanita';
  Considerato  che, in  base agli  atti istruttori,  nulla osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge  2 dicembre 1975, n. 644, che  disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva il  regolamento  di  esecuzione della  sopracitata
legge;
  Vista  la legge  13 luglio  1990, n.  198, recante  modifiche delle
disposizioni sul prelievo  di parti di cadavere a  scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il  regolamento   recante   norme   sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ospedale  pediatrico   I.R.C.S.S.  Bambino   Gesu'  di   Roma  e'
autorizzato all'espletamento delle attivita'  di trapianto di cuore e
cuore polmone da  cadavere a scopo terapeutico prelevato  in Italia o
importato gratuitamente dall'estero.