IL DIRETTORE GENERALE Dipartimento delle entrate Visto l'art. 62-bis del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'art. 10, comma 11, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici; Visto l'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998, concernente disposizioni in materia di accertamento di riscossione, di contrasto all'evasione e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria; Visto l'art. 10, comma 7, della citata legge n. 146 del 1998 che prevede l'istituzione di una commissione di esperti tenuti ad esprimere, prima dell'approvazione e della pubblicazione dei singoli studi di settore, un parere in merito alla idoneita' degli studi stessi a rappresentare la realta' cui si riferiscono; Visto il parere espresso dalla predetta commissione con riferimento agli studi di settore approvati con i decreti del 30 marzo 1999; Considerato che nel predetto parere la commissione propone la istituzione di osservatori provinciali finalizzati a monitorare la fase di concreta applicazione degli studi di settore per rilevare eventuali peculiari situazioni riguardanti singoli soggetti o loro insiemi omogenei negli specifici contesti territoriali; Decreta: Art. 1. 1. Sono istituiti, presso ciascuna direzione regionale delle entrate e presso le direzioni delle entrate per le province autonome di Bolzano e Trento, osservatori provinciali al fine di adeguare gli studi di settore alle realta' economiche locali. 2. Gli osservatori di cui al comma 1, con riferimento alla concreta applicazione degli studi di settore approvati, hanno la funzione di: a) individuare particolarita' o anomalie riguardanti determinate attivita' anche con riferimento a specifiche aree geografiche o economiche; b) rilevare informazioni utili a migliorare la capacita' degli studi di settore di rappresentare la realta' cui si riferiscono. 3. L'osservatorio provinciale provvedera', per il tramite della direzione regionale delle entrate, a portare all'attenzione della commissione degli esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146, le informazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 che, dopo una propria valutazione, formulera' le proprie osservazioni al Ministero delle finanze.