IL DIRETTORE GENERALE
                     Dipartimento delle entrate
  Visto  l'art.  62-bis del  decretolegge  30  agosto 1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni,  dalla legge 29 ottobre  1993, n. 427,
come modificato dall'art. 10, comma 11, della legge 8 maggio 1998, n.
146,  che  prevede, da  parte  degli  uffici del  Dipartimento  delle
entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi
di settore in relazione ai vari settori economici;
  Visto l'art.  10 della  citata legge n.  146 del  1998, concernente
disposizioni in materia di  accertamento di riscossione, di contrasto
all'evasione e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;
  Visto l'art.  10, comma 7, della  citata legge n. 146  del 1998 che
prevede  l'istituzione  di  una  commissione  di  esperti  tenuti  ad
esprimere, prima dell'approvazione e  della pubblicazione dei singoli
studi  di settore,  un parere  in merito  alla idoneita'  degli studi
stessi a rappresentare la realta' cui si riferiscono;
  Visto il parere espresso dalla predetta commissione con riferimento
agli studi di settore approvati con i decreti del 30 marzo 1999;
  Considerato  che  nel predetto  parere  la  commissione propone  la
istituzione di  osservatori provinciali  finalizzati a  monitorare la
fase di  concreta applicazione  degli studi  di settore  per rilevare
eventuali peculiari  situazioni riguardanti  singoli soggetti  o loro
insiemi omogenei negli specifici contesti territoriali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono  istituiti,  presso  ciascuna  direzione  regionale  delle
entrate e presso le direzioni  delle entrate per le province autonome
di Bolzano e Trento, osservatori  provinciali al fine di adeguare gli
studi di settore alle realta' economiche locali.
  2. Gli osservatori di cui al comma 1, con riferimento alla concreta
applicazione degli studi di settore approvati, hanno la funzione di:
  a)  individuare particolarita'  o anomalie  riguardanti determinate
attivita'  anche  con riferimento  a  specifiche  aree geografiche  o
economiche;
  b)  rilevare informazioni  utili  a migliorare  la capacita'  degli
studi di settore di rappresentare la realta' cui si riferiscono.
  3.  L'osservatorio provinciale  provvedera', per  il tramite  della
direzione  regionale delle  entrate, a  portare all'attenzione  della
commissione degli esperti, istituita ai  sensi dell'art. 10, comma 7,
della  legge 8  maggio  1998, n.  146, le  informazioni  di cui  alle
lettere  a)  e b)  del  precedente  comma  2  che, dopo  una  propria
valutazione, formulera'  le proprie  osservazioni al  Ministero delle
finanze.