L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 14 aprile 1999,
  Premesso che:
  l'art. 2,  comma 12, lettera h),  della legge 14 novembre  1995, n.
481  (di seguito:  legge  n. 481/1995)  prevede  che l'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il   gas  (di  seguito:  l'Autorita')  emani
direttive  concernenti la  produzione e  l'erogazione dei  servizi da
parte  dei  soggetti  esercenti,  sentiti  i  soggetti  esercenti  il
servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;
  l'art.  2,  comma 12,  lettera  l),  della legge  numero  481/1995,
assegna all'Autorita'  la funzione  di pubblicizzare e  diffondere la
conoscenza  dello svolgimento  dei servizi  dalla stessa  regolati al
fine  di  garantire  la  massima  trasparenza,  la  concorrenzialita'
dell'offerta  e la  possibilita' di  migliori scelte  da parte  degli
utenti intermedi e finali;
  Visti:
  il titolo  II, art.  21 e il  titolo IV, art.  73, del  decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario  - n. 292 dell'11 novembre
1972;
  il decreto del Ministro delle  finanze 16 dicembre 1980, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale  - n. 349 del  22 dicembre
1980;
  il decreto del Presidente della  Repubblica 12 agosto 1982, n. 802,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  supplemento ordinario - n. 302
del 12 agosto 1982;
  il provvedimento  del Comitato  interministeriale dei prezzi  del 9
dicembre  1988, n.  24/1988,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  -
serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1988;
  l'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398;
  il  provvedimento  del  Comitato interministeriale  dei  prezzi  14
novembre  1991, n.  25/1991,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  -
serie generale  - n. 276  del 25  novembre 1991, come  modificato dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  97 del  28 aprile  1997 e  dalla deliberazione  dell'Autorita' 23
aprile 1998, n. 41/1998, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 100 del 2 maggio 1998;
  il  provvedimento  del  Comitato interministeriale  dei  prezzi  23
dicembre  1993, n.  16/1993,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  -
serie generale  - n. 303  del 28  dicembre 1993, come  modificato dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 184 dell'8 agosto 1994, e dal decreto del Ministro dell'industria,
del commercio  e dell'artigianato 19 novembre  1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;
  l'art. 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
  il capo 1, art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
  Vista la  delibera dell'Autorita' 30  maggio 1997, n.  61/1997, con
cui  sono  state  approvate   disposizioni  generali  in  materia  di
svolgimento  dei  procedimenti  per  la formazione  di  decisioni  di
competenza dell'Autorita';
  Vista la delibera dell'Autorita' 9  settembre 1998, n. 116/1998 (di
seguito:  delibera  n.   116/1998)  con  cui  e'   stato  avviato  un
procedimento  per l'adozione  di un  provvedimento recante  direttive
concernenti la trasparenza dei  documenti di fatturazione dei consumi
di gas distribuito a mezzo di rete urbana;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  procedere  alla  definizione  di  una
direttiva sui contenuti  e sulla forma dei  documenti di fatturazione
dei consumi  di gas  distribuito a  mezzo di rete  urbana al  fine di
migliorarne la trasparenza;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                      Documento di fatturazione
  1.1. I  soggetti esercenti  il servizio di  distribuzione di  gas a
mezzo di rete urbana (di  seguito: soggetti esercenti) sono tenuti ad
emettere, per i consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana per
usi civili,  compresi i  consumi per  usi industriali  ed artigianali
fino  a 200.000  mc/anno un  documento di  fatturazione (di  seguito:
bolletta), conforme ai criteri  di trasparenza fissati dalla presente
direttiva.
  1.2. Le  informazioni agli utenti di  cui ai titoli II  e III della
presente direttiva possono essere  riportate integralmente o in parte
dai soggetti esercenti  su fogli diversi da quelli  che documentano i
consumi,  nel rispetto  degli obblighi  di informazione  previsti dai
medesimi titoli.