L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 14 aprile 1999, Premesso che: l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori; l'art. 2, comma 12, lettera l), della legge numero 481/1995, assegna all'Autorita' la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali; Visti: il titolo II, art. 21 e il titolo IV, art. 73, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 292 dell'11 novembre 1972; il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 349 del 22 dicembre 1980; il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 302 del 12 agosto 1982; il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi del 9 dicembre 1988, n. 24/1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1988; l'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398; il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25/1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1991, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 28 aprile 1997 e dalla deliberazione dell'Autorita' 23 aprile 1998, n. 41/1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1998; il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996; l'art. 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; il capo 1, art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675; Vista la delibera dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/1997, con cui sono state approvate disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione di decisioni di competenza dell'Autorita'; Vista la delibera dell'Autorita' 9 settembre 1998, n. 116/1998 (di seguito: delibera n. 116/1998) con cui e' stato avviato un procedimento per l'adozione di un provvedimento recante direttive concernenti la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana; Ritenuta l'opportunita' di procedere alla definizione di una direttiva sui contenuti e sulla forma dei documenti di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana al fine di migliorarne la trasparenza; Delibera: Art. 1. Documento di fatturazione 1.1. I soggetti esercenti il servizio di distribuzione di gas a mezzo di rete urbana (di seguito: soggetti esercenti) sono tenuti ad emettere, per i consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana per usi civili, compresi i consumi per usi industriali ed artigianali fino a 200.000 mc/anno un documento di fatturazione (di seguito: bolletta), conforme ai criteri di trasparenza fissati dalla presente direttiva. 1.2. Le informazioni agli utenti di cui ai titoli II e III della presente direttiva possono essere riportate integralmente o in parte dai soggetti esercenti su fogli diversi da quelli che documentano i consumi, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dai medesimi titoli.