LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: "Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco: Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto AIC/UAC n. 196/1997 del 28 novembre 1997 dell'Ufficio per le procedure autorizzative comunitarie ed altri adempimenti - Rapporti internazionali, del Ministero della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 1997, con il quale la specialita' medicinale denominata "Ethyol", a base di amifostina, della societa' U.S. Bioscience Inc., con sede in Watford - England, rappresentata in Italia dalla Schering Plough S.p.a., con sede in Milano, nella confezione 3 flaconi da 500 mg, A.I.C. n. 030725016, viene classificata in classe C), con regime di fornitura di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992, "riservato l'uso esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile"; Visto l'atto di conferimento dell'incarico di rappresentanza alla Schering Plough S.p.a., con sede legale in Milano; Vista la domanda del 21 maggio 1998, con cui la Schering Plough S.p.a., in qualita' di rappresentante per l'Italia della societa' U.S. Bioscience Inc., con sede in Watford - England, chiede l'inserimento in classe A) per esclusivo uso ospedaliero della specialita' medicinale denominata "Ethyol", nella confezione suddetta, al prezzo al pubblico di L. 2.212.800, I.V.A. al 10% compresa; Vista la nota inviata via fax in data 8 luglio 1998, con la quale l'Ufficio XI - Prezzi del Ministero della sanita', chiede al CIPE di verificare l'esattezza del calcolo del prezzo medio europeo proposto dalla suddetta societa', corrispondente a L. 2.212.800, relativo alla specialita' medicinale denominata "Ethyol", nella confezione 3 flaconi da 500 mg; Vista la nota prot. 7/7897 del 14 luglio 1998 con cui il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del CIPE comunica che il prezzo al pubblico per la specialita' medicinale "Ethyol", nella confezione sopra citata, e' di L. 2.212.800 corrispondente al prezzo massimo europeo; Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 29 luglio 1998, con la quale e' stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe H) della specialita' medicinale "Ethyol", nella confezione 3 flaconi da 500 mg, al prezzo al pubblico di L. 2.212.800, I.V.A. compresa; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilita'; Dispone: Art. 1. La specialita' medicinale denominata "ETHYOL", a base di amifostina, della societa' U.S. Bioscience Inc., con sede in Watford - England, rappresentata in Italia dalla Schering Plough S.p.a., con sede in Milano, e' classificata in classe A) per esclusivo uso ospedaliero H), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella confezione 3 flaconi da 500 mg, A.I.C. n. 030725016, al prezzo al pubblico di L. 1.880.900, I.V.A. compresa.