LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il decreto  legislativo 30 giugno 1993,  n. 266, concernente:
"Riordinamento  del Ministero  della  sanita', a  norma dell'art.  1,
comma  1, lettera  h),  della legge  23 ottobre  1992,  n. 421",  con
particolare  riferimento all'art.  7, che  istituisce la  Commissione
unica del farmaco:
  Visto  il proprio  provvedimento 30  dicembre 1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario  n. 127 alla  Gazzetta Ufficiale n. 306  del 31
dicembre 1993,  con cui  si e'  proceduto alla  riclassificazione dei
medicinali, ai sensi  dell'art. 8, comma 10, della  legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  AIC/UAC  n.   196/1997  del  28  novembre  1997
dell'Ufficio  per le  procedure  autorizzative  comunitarie ed  altri
adempimenti -  Rapporti internazionali, del Ministero  della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  295 del 19 dicembre 1997, con
il quale  la specialita'  medicinale denominata  "Ethyol", a  base di
amifostina, della societa' U.S. Bioscience  Inc., con sede in Watford
- England, rappresentata in Italia  dalla Schering Plough S.p.a., con
sede  in Milano,  nella confezione  3 flaconi  da 500  mg, A.I.C.  n.
030725016, viene classificata  in classe C), con  regime di fornitura
di cui  all'art. 9  del decreto  legislativo n.  539/1992, "riservato
l'uso esclusivamente  in ambiente ospedaliero  o in ambiente  ad esso
assimilabile";
  Visto l'atto  di conferimento dell'incarico di  rappresentanza alla
Schering Plough S.p.a., con sede legale in Milano;
  Vista la  domanda del 21  maggio 1998,  con cui la  Schering Plough
S.p.a.,  in qualita'  di rappresentante  per l'Italia  della societa'
U.S.  Bioscience  Inc.,  con  sede   in  Watford  -  England,  chiede
l'inserimento  in  classe  A)  per esclusivo  uso  ospedaliero  della
specialita'   medicinale   denominata  "Ethyol",   nella   confezione
suddetta,  al prezzo  al  pubblico  di L.  2.212.800,  I.V.A. al  10%
compresa;
  Vista la nota inviata  via fax in data 8 luglio  1998, con la quale
l'Ufficio XI - Prezzi del Ministero  della sanita', chiede al CIPE di
verificare l'esattezza del calcolo  del prezzo medio europeo proposto
dalla suddetta societa', corrispondente a L. 2.212.800, relativo alla
specialita'  medicinale  denominata   "Ethyol",  nella  confezione  3
flaconi da 500 mg;
  Vista  la  nota  prot.  7/7897  del  14  luglio  1998  con  cui  il
Dipartimento  per le  politiche di  sviluppo e  di coesione  del CIPE
comunica  che il  prezzo al  pubblico per  la specialita'  medicinale
"Ethyol",  nella   confezione  sopra  citata,  e'   di  L.  2.212.800
corrispondente al prezzo massimo europeo;
  Vista la propria deliberazione, assunta  nella seduta del 29 luglio
1998,  con  la  quale  e'   stato  espresso  parere  favorevole  alla
classificazione in  classe H) della specialita'  medicinale "Ethyol",
nella confezione  3 flaconi da  500 mg, al  prezzo al pubblico  di L.
2.212.800, I.V.A. compresa;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" che all'art. 70, comma
5, prevede la  riduzione del 15% del prezzo medio  europeo in sede di
ammissione in fascia di rimborsabilita';
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La   specialita'  medicinale   denominata  "ETHYOL",   a  base   di
amifostina, della societa' U.S. Bioscience  Inc., con sede in Watford
- England, rappresentata in Italia  dalla Schering Plough S.p.a., con
sede  in Milano,  e'  classificata  in classe  A)  per esclusivo  uso
ospedaliero  H), ai  sensi  dell'art.  8, comma  10,  della legge  24
dicembre 1993, n.  537, nella confezione 3 flaconi da  500 mg, A.I.C.
n. 030725016, al prezzo al pubblico di L. 1.880.900, I.V.A. compresa.