IL GARANTE
  In data odierna,  con la partecipazione del  prof. Stefano Rodota',
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello e del prof. Ugo De Siervo,
componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Viste  le   osservazioni  dell'ufficio  formulate   dal  segretario
generale ai  sensi dell'art.  7, comma  2, lett.  a) del  decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
  Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni, in  materia  di  tutela delle  persone  e di  altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto, in  particolare, l'art. 24,  comma 1, della  medesima legge,
che  ammette il  trattamento di  dati personali  idonei a  rivelare i
provvedimenti giudiziari indicati nell'art.  686, commi 1, lettere a)
e d),  2 e 3,  del codice di procedura  penale, da parte  di soggetti
pubblici  e  privati  e  di enti  pubblici  economici,  "soltanto  se
autorizzato  da espressa  disposizione di  legge o  provvedimento del
Garante che specifichino le rilevanti finalita' di interesse pubblico
del  trattamento, i  tipi di  dati trattati  e le  precise operazioni
autorizzate";
  Visto l'art.  41, comma 5,  della stessa legge, come  modificato da
ultimo dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 1998,
n. 389, in base al quale i trattamenti dei dati di cui al citato art.
24 potevano essere proseguiti sino all'8 maggio 1999 anche in assenza
delle  disposizioni di  legge ivi  indicate, previa  comunicazione al
Garante;
  Viste le comunicazioni  pervenute al Garante ai  sensi del medesimo
art. 41, comma 5;
  Considerato che diversi  trattamenti dei predetti dati  da parte di
soggetti pubblici sono disciplinati nel decreto legislativo approvato
il 7 maggio 1999 dal Consiglio dei Ministri in attuazione delle leggi
del 31 dicembre 1996, n. 676 e del 6 ottobre 1998, n. 344;
  Constatata, invece,  la necessita' di evitare  che diversi soggetti
privati  ed  enti  pubblici  economici  debbano  interrompere  alcuni
trattamenti di  dati che risultano  giustificati da una  finalita' di
rilevante interesse  pubblico in  ragione della  loro natura  e degli
scopi ai quali essi sono strumentali;
  Considerato che  il trattamento dei  dati in questione  puo' essere
autorizzato  dal Garante  anche d'ufficio,  nei confronti  di singoli
titolari oppure, con provvedimenti generali, di determinate categorie
di  titolari o  di  trattamenti (art.  41, comma  7,  della legge  n.
675/1996,  come  modificato dall'articolo  4,  comma  1, del  decreto
legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
  Viste  le autorizzazioni  generali gia'  rilasciate dal  Garante in
ordine ai trattamenti di dati sensibili da parte di soggetti privati,
di enti pubblici  economici e di organismi sanitari  pubblici (nn. 1,
2, 3, 4, 5 e 6 del 1997 e del 1998);
  Ritenuto opportuno rilasciare una  autorizzazione generale anche in
ordine ai dati  di carattere giudiziario citati in  premessa, al fine
di  proseguire  nell'intento  di  semplificazione  degli  adempimenti
previsti dalla legge  n. 675/1996, di armonizzare  le prescrizioni da
impartire ad  una ampia  categoria di titolari  del trattamento  e di
favorire altresi' la funzionalita' dell'ufficio del Garante;
  Considerato che  l'art. 8, par.  5, della direttiva  comunitaria n.
95/46/CE del 24 ottobre 1995,  prevede specifiche garanzie per i dati
sopraindicati e per altre categorie  di dati a carattere giudiziario,
in quanto  ammette il trattamento  dei dati relativi alla  piu' ampia
categoria  delle "infrazioni,  ... condanne  penali o  ... misure  di
sicurezza" "...  solo sotto  controllo dell'autorita' pubblica,  o se
vengono fornite opportune garanzie specifiche, sulla base del diritto
nazionale, fatte  salve le deroghe  che possono essere  fissate dallo
Stato  membro  in base  ad  una  disposizione nazionale  che  preveda
garanzie appropriate e specifiche", sempreche' un "registro completo"
delle   condanne  penali   sia  tenuto   "solo  sotto   il  controllo
dell'autorita' pubblica";
  Ritenuto  che   in  vista   dell'attuazione  legislativa   di  tale
disciplina comunitaria  e' opportuno  che la  presente autorizzazione
generale non rechi disposizioni  particolarmente dettagliate, in modo
da evitare che l'attivita' dei  titolari dei trattamenti sia soggetta
a modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo di tempo, ferme
restando alcune garanzie per gli interessati;
  Ritenuta, in particolare, la necessita' di favorire la prosecuzione
dell'attivita'  di   documentazione,  studio   e  ricerca   in  campo
giuridico, in particolare  per quanto riguarda la  diffusione di dati
relativi   a    precedenti   giurisprudenziali,   in    ragione   sia
dell'affinita'   che  tali   attivita'  presentano   con  quelle   di
manifestazione del pensiero gia' disciplinate dagli articoli 12, 20 e
25  della legge  n. 675/1996,  sia della  prevista adozione  di norme
volte  a favorire  lo  sviluppo dell'informatica  giuridica ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera l), della legge n. 676/1996;
  Ritenuto, tuttavia, opportuno che la presente autorizzazione prenda
comunque in considerazione le finalita' dei trattamenti, le categorie
di  interessati   e  di  destinatari  della   comunicazione  e  della
diffusione, nonche' il  periodo di conservazione dei  dati, in quanto
la disciplina di tali aspetti e'  prevista dalla legge n. 675/1996 ai
fini  dell'applicazione delle  norme sull'esonero  dall'obbligo della
notificazione  e  sulla  notificazione semplificata  (art.  7,  comma
5-quater);
  Considerata  la necessita'  che sia  garantito, anche  nell'attuale
fase transitoria, il  rispetto di alcuni principi volti  a ridurre al
minimo i rischi  di danno o di pericolo che  i trattamenti potrebbero
comportare per i  diritti e le liberta' fondamentali,  nonche' per la
dignita' delle persone, specie per  quanto riguarda la riservatezza e
l'identita' personale;
  Visto l'art. 35 della legge  n. 675/1996 che sanziona penalmente la
violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;
                             Autorizza:
  i trattamenti di  dati personali idonei a  rivelare i provvedimenti
di cui all'art. 686,  commi 1, lettere a) e d), 2 e  3, del codice di
procedura penale, per le rilevanti finalita' di interesse pubblico di
seguito specificate ai  sensi dell'art. 24 della legge  n. 675/1996 e
secondo le seguenti prescrizioni:
                                Capo I
                         Rapporti di lavoro
 1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione e'  rilasciata, anche senza richiesta  di parte, a
persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed organismi che:
    a) sono parte di un rapporto di lavoro;
  b)  utilizzano prestazioni  lavorative anche  atipiche, parziali  o
temporanee ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (in materia di
prestazioni di lavoro temporaneo);
  c)  conferiscono un  incarico  professionale  a consulenti,  liberi
professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.
  Il trattamento deve essere  strettamente necessario per adempiere o
per  esigere  l'adempimento  di  specifici obblighi  o  per  eseguire
specifici compiti  previsti da leggi,  da regolamenti o  da contratti
collettivi, anche aziendali, ovvero dalla normativa comunitaria, e ai
soli fini della gestione del rapporto di lavoro, anche autonomo o non
retribuito od onorario.
  L'autorizzazione e' altresi' rilasciata a soggetti che in relazione
ad  un'attivita'  di  composizione   di  controversie  esercitata  in
conformita'   alla  legge   svolgono   un  trattamento   strettamente
necessario al medesimo fine.
 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare dati  attinenti a soggetti che hanno
assunto o intendono assumere la qualita' di:
  a) lavoratori dipendenti, anche  se prestatori di lavoro temporaneo
o in rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione lavoro, ovvero
di associati  anche in  compartecipazione o di  titolari di  borse di
lavoro e di rapporti analoghi;
  b) amministratori o membri di organi esecutivi o di controllo;
  c)  consulenti e  liberi professionisti,  agenti, rappresentanti  e
mandatari.
                               Capo II
             Organismi di tipo associativo e fondazioni
 1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta:
  a) ad associazioni  anche non riconosciute, ivi  compresi partiti e
movimenti   politici,  associazioni   ed  organizzazioni   sindacali,
patronati, associazioni  a scopo  assistenziale o di  volontariato, a
fondazioni, comitati  e ad  ogni altro  ente, consorzio  od organismo
senza  scopo  di lucro,  dotati  o  meno di  personalita'  giuridica,
nonche' a  cooperative sociali e  societa' di mutuo soccorso  di cui,
rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886,
n. 3818;
  b) ad  enti ed  associazioni anche non  riconosciute che  curano il
patrocinio, il  recupero, l'istruzione, la  formazione professionale,
l'assistenza sociosanitaria, la beneficenza e la tutela di diritti in
favore  dei  soggetti  cui  si  riferiscono i  dati  o  dei  relativi
familiari e conviventi.
  Il trattamento  deve essere strettamente necessario  per perseguire
scopi  determinati  e  legittimi individuati  dall'atto  costitutivo,
dallo statuto o da un contratto collettivo.
 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare dati attinenti:
  a)  ad  associati,  soci  e  aderenti, nonche',  nei  casi  in  cui
l'utilizzazione dei  dati sia prevista dall'atto  costitutivo o dallo
statuto,  a soggetti  che  presentano richiesta  di  ammissione o  di
adesione;
  b)  a  beneficiari, assistiti  e  fruitori  delle attivita'  o  dei
servizi   prestati  dall'associazione,   dall'ente   o  dal   diverso
organismo.
                               Capo III
                        Liberi professionisti
 1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta ai:
  a) liberi professionisti, anche  associati, tenuti ad iscriversi in
albi o elenchi per l'esercizio di un'attivita' professionale in forma
individuale o  associata, o in  conformita' alle norme  di attuazione
dell'art. 24, comma 2, della legge 7  agosto 1997, n. 266, in tema di
attivita' di assistenza e consulenza;
  b) soggetti  iscritti nei  corrispondenti albi o  elenchi speciali,
istituiti  anche ai  sensi dell'art.  34 del  regio decreto-legge  27
novembre 1933,  n. 1578,  e successive modificazioni  e integrazioni,
recante l'ordinamento della professione di avvocato;
  c)   sostituti  e   ausiliari   che  collaborano   con  il   libero
professionista ai sensi dell'art.  2232 del codice civile, praticanti
e tirocinanti,  qualora tali soggetti  siano titolari di  un autonomo
trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero
professionista.
 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare dati attinenti ai clienti.
  I dati relativi ai terzi possono  essere trattati solo ove cio' sia
strettamente  indispensabile  per   eseguire  specifiche  prestazioni
professionali  richieste   dai  clienti   per  scopi   determinati  e
legittimi.
                               Capo IV
                  Imprese bancarie ed assicurative
                        ed altri trattamenti
 1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta:
  a) ad  imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita'  bancaria e
creditizia o assicurativa,  anche se in stato  di liquidazione coatta
amministrativa,  ai fini:  1)  dell'accertamento,  nei casi  previsti
dalle  leggi e  dai regolamenti,  del requisito  di onorabilita'  nei
confronti  di soci  e titolari  di cariche  direttive o  elettive; 2)
dell'accertamento, nei soli casi  espressamente previsti dalla legge,
di requisiti soggettivi e  di presupposti interdittivi in particolare
ai sensi  del regio decreto  21 dicembre 1933, n.  1736, sull'assegno
bancario; 3) dell'accertamento di  situazioni di concreto rischio per
il corretto  esercizio dell'attivita'  assicurativa, in  relazione ad
illeciti direttamente connessi con  la medesima attivita'. Per questi
ultimi casi, limitatamente  ai trattamenti di dati  registrati in una
specifica banca  di dati ai sensi  dell'art. 1, comma 2,  lettera a),
della  legge n.  675/1996, il  titolare deve  inviare al  Garante una
dettagliata relazione sulle modalita' del trattamento.
  b) a soggetti titolari di un trattamento di dati svolto nell'ambito
di  un'attivita' di  richiesta,  acquisizione e  consegna  di atti  e
documenti presso i competenti uffici pubblici, effettuata su incarico
degli interessati.
 2) Ulteriori trattamenti.
  L'autorizzazione e' rilasciata altresi':
  a)  a chiunque,  per  far valere  o difendere  un  diritto in  sede
giudiziaria, anche  da parte di  terzi, sempreche' il diritto  da far
valere o difendere  sia di rango pari a quello  dell'interessato, e i
dati  siano  trattati esclusivamente  per  tale  finalita' e  per  il
periodo strettamente necessario per il suo perseguimento;
  b) a persone fisiche e  giuridiche, istituti, enti ed organismi che
esercitano  un'attivita' di  investigazione  privata autorizzata  con
licenza prefettizia  (art. 134 del  regio decreto 18 giugno  1931, n.
773, e successive modificazioni  e integrazioni). Il trattamento deve
essere necessario: 1)  per permettere a chi  conferisce uno specifico
incarico di  far valere  o difendere in  sede giudiziaria  un proprio
diritto di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i
dati, ovvero di  un diritto della personalita' o di  un altro diritto
fondamentale  ed   inviolabile;  2)  su  incarico   di  un  difensore
nell'ambito  del procedimento  penale,  per  ricercare e  individuare
elementi a favore  del relativo assistito da utilizzare  ai soli fini
dell'esercizio del  diritto alla  prova (articoli  190 del  codice di
procedura penale e 38 delle relative norme di attuazione);
  c) a chiunque,  per adempiere ad obblighi  previsti da disposizioni
di legge in materia di  comunicazioni e certificazioni antimafia o in
materia di prevenzione  della delinquenza di tipo mafioso  e di altre
gravi  forme di  manifestazione di  pericolosita' sociale,  contenute
anche nella legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed
integrazioni, o per poter produrre la documentazione prescritta dalla
legge per partecipare a gare d'appalto.
                                Capo V
                      Documentazione giuridica
 1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione e' rilasciata per  il trattamento, ivi compresa la
diffusione, di dati  per finalita' di documentazione, di  studio e di
ricerca in  campo giuridico,  in particolare  per quanto  riguarda la
raccolta   e   la   diffusione    di   dati   relativi   a   pronunce
giurisprudenziali.
                               Capo VI
              Prescrizioni comuni a tutti i trattamenti
  Per quanto non previsto dai  capi che precedono, ai trattamenti ivi
indicati si applicano, altresi', le seguenti prescrizioni:
 1) Dati trattati.
  Possono essere trattati i soli dati essenziali per le finalita' per
le  quali  e'  ammesso  il  trattamento  e  che  non  possano  essere
adempiute, caso per  caso, mediante il trattamento di  dati anonimi o
di dati personali di natura diversa.
 2) Modalita' di trattamento.
  Il  trattamento  dei dati  deve  essere  effettuato unicamente  con
logiche  e mediante  forme  di organizzazione  dei dati  strettamente
correlate agli obblighi, ai  compiti o alle finalita' precedentemente
indicati.
  Fuori dei casi  previsti dai capi IV,  punto 2 e V, o  nei quali la
notizia e' acquisita  da fonti accessibili a chiunque,  i dati devono
essere  forniti  dagli  interessati, nel  rispetto  della  disciplina
prevista  dall'art. 689  del codice  di procedura  penale in  tema di
richiesta  di certificati,  salvo quanto  previsto dall'art.  688 del
medesimo codice  per cio' che riguarda  l'acquisizione di certificati
del casellario giudiziale da parte  di amministrazioni pubbliche e di
enti incaricati di pubblici servizi.
 3) Conservazione dei dati.
  Con riferimento all'obbligo previsto  dall'art. 9, comma 1, lettera
e), della legge n. 675/1996, i  dati possono essere conservati per il
periodo di tempo previsto da leggi  o regolamenti e, comunque, per un
periodo  non  superiore  a  quello  strettamente  necessario  per  le
finalita' perseguite.
  Ai sensi dell'art. 9, comma 1,  lettere c), d) ed e),della legge, i
soggetti   autorizzati   verificano  periodicamente   l'esattezza   e
l'aggiornamento dei  dati, nonche'  la loro  pertinenza, completezza,
non  eccedenza e  necessita' rispetto  alle finalita'  perseguite nei
singoli casi.  Al fine  di assicurare che  i dati  siano strettamente
pertinenti  e  non  eccedenti  rispetto alle  finalita'  medesime,  i
soggetti autorizzati valutano specificamente il rapporto tra i dati e
i  singoli obblighi,  compiti  e  prestazioni. I  dati  che, anche  a
seguito delle verifiche,  risultino eccedenti o non  pertinenti o non
necessari non  possono essere  utilizzati, salvo che  per l'eventuale
conservazione, a  norma di  legge, dell'atto o  del documento  che li
contiene.   Specifica  attenzione   e'  prestata   per  la   verifica
dell'essenzialita' dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui
si riferiscono direttamente gli obblighi, i compiti e le prestazioni.
 4) Comunicazione e diffusione.
  I  dati possono  essere  comunicati e,  ove  previsto dalla  legge,
diffusi,  a  soggetti pubblici  o  privati,  nei limiti  strettamente
necessari per le  finalita' perseguite e nel rispetto,  in ogni caso,
del segreto professionale e delle altre prescrizioni sopraindicate.
 5) Richieste di autorizzazione.
  I   titolari  dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito   di
applicazione  della   presente  autorizzazione  non  sono   tenuti  a
presentare  una richiesta  di autorizzazione  al Garante,  qualora il
trattamento che si intende  effettuare sia conforme alle prescrizioni
suddette.
  Le richieste  di autorizzazione  pervenute o che  perverranno anche
successivamente  alla data  di adozione  del presente  provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il Garante si riserva l'adozione  di ogni altro provvedimento per i
trattamenti non considerati nella presente autorizzazione.
  Per quanto riguarda invece  i trattamenti disciplinati nel presente
provvedimento, il  Garante non prendera' in  considerazione richieste
di autorizzazione per trattamenti  da effettuarsi in difformita' alle
relative   prescrizioni,  salvo   che   il   loro  accoglimento   sia
giustificato  da circostanze  del tutto  particolari o  da situazioni
eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
  Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  da norme  di  legge  o  di
regolamento o dalla normativa  comunitaria che stabiliscono divieti o
limiti piu' restrittivi  in materia di trattamento  di dati personali
e,  in particolare,  dalle disposizioni  contenute nell'art.  8 della
legge 20 maggio 1970,  n. 300, che vieta al datore  di lavoro ai fini
dell'assunzione  e  nello  svolgimento  del rapporto  di  lavoro,  di
effettuare  indagini,   anche  a  mezzo  di   terzi,  sulle  opinioni
politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonche' su fatti non
rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del
lavoratore.
 6) Efficacia temporale e disciplina transitoria.
  La presente autorizzazione ha efficacia  a decorrere dall' 8 maggio
1999, fino al 30 settembre 1999.
  Qualora alla  data dell'8 maggio  1999 il trattamento non  sia gia'
conforme alle prescrizioni della presente autorizzazione, il titolare
puo' adeguarsi ad esse entro il 30 giugno 1999.
  La   presente  autorizzazione   sara'  pubblicata   nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 10 maggio 1999
                            Il presidente
                               Rodota'
                             Il relatore
                             Santaniello
                       Il segretario generale
                             Buttarelli