Con decreto ministeriale n. 25985 del 30 marzo 1999:
  1) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del   decreto-legge  25  marzo   1997,  n.  67,   convertito  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20
novembre  1996,  con  effetto  dal  3  maggio  1996,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  S.r.l. Deriver, con sede in
Milano e  unita' di Torre Annunziata  (Napoli), per un massimo  di 40
dipendenti, per il periodo dal 15 febbraio 1999 al 2 maggio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 25 maggio 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La  proroga  del  trattamento  di  cui  sopra,  comporta  una  pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante;
  2) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del   decreto-legge  25  marzo   1997,  n.  67,   convertito  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta  con decreto ministeriale del 7
ottobre 1998, con effetto dal 3 maggio 1998, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla S.r.l. Deriver,  con sede in  Milano e
unita' di Torre Annunziata (Napoli),  per un massimo di 2 dipendenti,
per il periodo dal 13 marzo 1999 al 2 maggio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 25 maggio 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La  proroga  del  trattamento  di  cui  sopra,  comporta  una  pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante;
  3) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del   decreto-legge  25  marzo   1997,  n.  67,   convertito  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta  con decreto ministeriale del 7
ottobre 1998, con effetto dal 3 maggio 1998, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla S.r.l. Deriver,  con sede in  Milano e
unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 14 dipendenti,
per il periodo dal 26 febbraio 1999 al 2 maggio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 25 maggio 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La  proroga  del  trattamento  di  cui  sopra,  comporta  una  pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante;
  4) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del   decreto-legge  25  marzo   1997,  n.  67,   convertito  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta  con decreto ministeriale del 7
ottobre 1998, con effetto dal 3 maggio 1998, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla S.r.l. Deriver,  con sede in  Milano e
unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 23 dipendenti,
per il periodo dal 1 maggio 1999 al 2 maggio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 25 maggio 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La  proroga  del  trattamento  di  cui  sopra,  comporta  una  pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante;
  5) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del   decreto-legge  25  marzo   1997,  n.  67,   convertito  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, con effetto dal  3 maggio 1998, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  S.r.l. Deriver, con sede in
Milano e  unita' di Torre  Annunziata (Napoli),  per un massimo  di 6
dipendenti, per il periodo dal 3 maggio 1998 al 22 febbraio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 25 maggio 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La  proroga  del  trattamento  di  cui  sopra,  comporta  una  pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante;
  6) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del   decreto-legge  25  marzo   1997,  n.  67,   convertito  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, con effetto dal  3 maggio 1998, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  S.r.l. Deriver, con sede in
Milano e  unita' di Torre  Annunziata (Napoli),  per un massimo  di 1
dipendente, per il periodo dal 3 maggio 1998 al 2 maggio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 25 maggio 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La  proroga  del  trattamento  di  cui  sopra,  comporta  una  pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
   Con decreto ministeriale n. 25986 del 30 marzo 1999:
  1) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del   decreto-legge  25  marzo   1997,  n.  67,   convertito  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17
febbraio  1999, con  effetto  dal  19 novembre  1998,  in favore  dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla S.p.a. Apsia  Med, con sede
in Reggio Calabria  e unita' di Reggio Calabria, per  un massimo di 2
dipendenti, per il periodo dal 18 marzo 1999 al 17 settembre 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 15 luglio 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale, e'  autorizzato ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale;
  2) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del   decreto-legge  25  marzo   1997,  n.  67,   convertito  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10
maggio  1996,  con  effetto  dal  1 settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla S.p.a.  C.M.C. -  Cantieri
meridionali  Castellammare,  con  sede  in  Castellammare  di  Stabia
(Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo
di 75  dipendenti, per il  periodo dal 15  gennaio 1999 al  30 aprile
1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 29 giugno 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La  proroga  del  trattamento  di  cui  sopra,  comporta  una  pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale;
  3) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del   decreto-legge  25  marzo   1997,  n.  67,   convertito  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10
maggio  1996,  con  effetto  dal  1 settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla S.p.a.  C.M.C. -  Cantieri
meridionali  Castellammare,  con  sede  in  Castellammare  di  Stabia
(Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo
di 7 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1999 al 30 aprile 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 29 giugno 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale;
  4) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del   decreto-legge  25  marzo   1997,  n.  67,   convertito  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10
maggio  1996,  con  effetto  dal  1 settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla S.p.a.  C.M.C. -  Cantieri
Meridionali  Castellammare,  con  sede  in  Castellammare  di  Stabia
(Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo
di 2 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1999 al 30 aprile 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 29 giugno 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La  proroga  del  trattamento  di  cui  sopra,  comporta  una  pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale, e'  autorizzato ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale;
  5) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23  maggio 1997, n.  135, e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10
maggio  1996,  con  effetto  dal  1 settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla S.p.a.  C.M.C. -  Cantieri
Meridionali  Castellammare,  con  sede  in  Castellammare  di  Stabia
(Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo
di 18  dipendenti, per  il periodo  dal 1 gennaio  1999 al  30 aprile
1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 29 giugno 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La  proroga  del  trattamento  di  cui  sopra,  comporta  una  pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale, e'  autorizzato ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale;
  Con  decreto ministeriale  n. 25987  del 30  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  24 marzo  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Lac,
con sede in S. Arcangelo (Rimini)  e unita' di S. Arcangelo (Rimini),
per un massimo  di 100 dipendenti, per il periodo  dal 5 ottobre 1998
al 4 aprile 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 24 novembre 1998  con decorrenza 5
ottobre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25988  del 30  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  24 marzo  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale   in  favore   dei  lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.
S.I.M.E.I., con sede  in Catania e unita' di Catania,  per un massimo
di 140  dipendenti, per  il periodo  dal 6 luglio  1998 al  5 gennaio
1999.
  Istanza  aziendale presentata  l'11  agosto 1998  con decorrenza  6
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25989  del 30  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  24 marzo  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Meucci,
con sede in Roma  e unita' di Roma, per un  massimo di 50 dipendenti,
S. Giovanni Teatino  per un massimo di 30 dipendenti,  per il periodo
dall'8 giugno 1998 al 7 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  25 luglio  1998 con  decorrenza 8
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25990  del 30  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 24  marzo 1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Seta, con sede in Cetraro Marina (Cosenza) e unita' di Cetraro
Marina (Cosenza), per un massimo di 23 dipendenti, per il periodo dal
23 aprile 1998 al 22 ottobre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 19  maggio 1998 con  decorrenza 23
aprile 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25991  del 30  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  24 marzo  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale   in  favore   dei  lavoratori   dipendenti  dalla   S.r.l.
Santafiora, con sede  in Monte San Savino (Arezzo) e  unita' di Monte
San Savino (Arezzo), per un massimo  di 28 dipendenti, per il periodo
dal 5 ottobre 1998 al 4 aprile 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 24 novembre 1998  con decorrenza 5
ottobre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25992  del 30  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  24 marzo  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Padovani,
con sede in Cusago (Milano) e unita' di Caresanablot (Vicenza) per un
massimo  di  7 dipendenti,  Cusago  (Milano)  per  un massimo  di  24
dipendenti, Monasterolo  di Savigliano  (Cuneo) per  un massimo  di 4
dipendenti,  S. Secondo  di Pinerolo  (Torino) per  un massimo  di 19
dipendenti, per il periodo dal 7 settembre 1998 al 6 marzo 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 23  ottobre 1998 con  decorrenza 7
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25993  del 30  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 24  marzo 1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l.  Prometal Italia,  con sede  in Napoli  e unita'  di Luogosano
(Avellino), per  un massimo di  49 dipendenti,  per il periodo  dal 3
agosto 1998 al 2 febbraio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 23  settembre 1998 con decorrenza 3
agosto 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25994  del 30  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  24 marzo  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Benckiser
Italia, con  sede in Milano e  unita' di Calderara di  Reno (Bologna)
per un massimo di 121 dipendenti e uffici di Anzola Emilia-Lavinio di
Mezzo (Bologna) per  un massimo di 12 dipendenti, per  il periodo dal
12 ottobre 1998 all'11 aprile 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 30 ottobre 1998  con decorrenza 12
ottobre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25995  del 30  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 24  marzo 1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Nuovo  Pignone, con sede in  Firenze e unita' di  Bari, per un
massimo di  78 dipendenti, per il  periodo dal 12 maggio  1998 all'11
novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 25  maggio 1998 con  decorrenza 12
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25996  del 30  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 24  marzo 1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Pastificio Guido Ferrara, con sede in Polvica di Nola (Napoli)
e  unita'  di  Polvica  di  Nola  (Napoli),  per  un  massimo  di  26
dipendenti, per il periodo dal 1 agosto 1998 al 31 gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  10 agosto  1998 con  decorrenza 1
agosto 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25997  del 30  marzo 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 24  marzo 1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. SGL Carbon, con sede in  Milano e unita' di Ascoli Piceno, per
un massimo di  70 dipendenti, per il periodo dal  1 settembre 1998 al
28 febbraio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 23  ottobre 1998 con  decorrenza 1
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
 
 
  Con decreto ministeriale n. 25999 del  30 marzo 1999, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Mediterranea  Cork, con  sede in
Sorgono (Nuoro)  e unita'  di Sorgono  (Nuoro) per  un massimo  di 30
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale  dal 1  febbraio 1999  al 31
luglio 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 1
agosto 1999 al 31 gennaio 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26000 del  30 marzo 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Costruzioni Foschi International,
con sede in Santarcangelo (Rimini) e unita' di Santarcangelo (Rimini)
per un massimo di 20 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale dal 7 marzo 1998
al 6 settembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 7
settembre 1998 al 6 marzo 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26001 del  30 marzo 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Impes Group, con  sede in Macchia
di  Ferrandina (Matera),  unita' in  Brindisi  per un  massimo di  27
dipendenti,  Catania  per un  massimo  di  un dipendente,  Ferrandina
(Matera) per un massimo di 25 dipendenti, Porto Empedocle (Agrigento)
per un  massimo di 3 dipendenti,  S. Donato Milanese (Milano)  per un
massimo  di 3  dipendenti, Samatzai  (Cagliari) per  un massimo  di 4
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale  dal 28  ottobre 1998  al 27
aprile 1999.
  La corresponsione del trattamento come sopra disposta, e' prorogata
dal 28 aprile 1999 al 27 ottobre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26008  del 2  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 2  aprile 1999,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.
Solvay Italia,  con sede in  Rosignano (Livorno) e unita'  di Ferrara
per un massimo  di 134 dipendenti, per il periodo  dal 4 gennaio 1999
al 3 luglio 1999.
  Istanza aziendale  presentata l'11  febbraio 1999 con  decorrenza 4
gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26010  del 2  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  2 aprile  1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie
meccaniche siciliane, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e unita'
di Priolo Gargallo  (Siracusa) per un massimo di  260 dipendenti, per
il periodo dal 1 settembre 1998 al 28 febbraio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 21  ottobre 1999 con  decorrenza 1
settembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26018  del 6  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  21 gennaio  1999,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  Presa
impianti, con sede  in Catania e unita' di Catania  per un massimo di
109 dipendenti, per il periodo dal 5 gennaio 1999 al 4 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 16 febbraio 1999  con decorrenza 5
gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26019  del 6  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  29 luglio  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Voith  Riva Hydro, con  sede in Cinisello Balsamo  gia' Milano
(Milano) e  unita' di Cinisello  Balsamo gia' Milano (Milano)  per un
massimo di 30 dipendenti, per il  periodo dal 23 settembre 1998 al 22
marzo 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 23 ottobre 1998  con decorrenza 23
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26020  del 6  aprile 1999,  a seguito
dell'accertamento  delle condizioni  di crisi  aziendale, intervenuto
con il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  giornalisti professionisti, dipendenti dalla
S.r.l. M.R.C., con sede in Roma e  unita' di Milano per un massimo di
3 dipendenti  in CIGS, Roma per  un massimo di 11  dipendenti in CIGS
per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.
  Con decreto ministeriale n. 26021 del  6 aprile 1999, in favore dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.r.l.  Telejonica,   con  sede   in
Misterbianco  (Catania),  unita' in  Catania  per  un massimo  di  12
dipendenti,   e'   prorogata   la  corresponsione   del   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  5 dicembre  1998 al  4
dicembre 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  Con decreto ministeriale n. 26022 del  6 aprile 1999, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Keller Meccanica,  con sede  in
Cagliari  e unita'  in Villacidro  (Catania)  per un  massimo di  332
dipendenti,   e'   prorogata   la  corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione salariale  dal  3  agosto 1998  al  2
febbraio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  Con  decreto ministeriale  n. 26023  del 6  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  24 luglio  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Italtel -  Gruppo Italtel,  con sede  in Milano  e unita'  di
Cassina  de'   Pecchi  (Milano),  Castelletto  di   Settimo  Milanese
(Milano), Cologno  Monzese (Milano), L'Aquila,  Marcianise (Caserta),
Milano,  Nerviano (Milano),  Roma, S.  Maria Capua  Vetere (Caserta),
Torino  per un  massimo  di 3395  dipendenti, per  il  periodo dal  1
ottobre 1997 al 31 marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 24 novembre 1997  con decorrenza 1
ottobre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26024  del 6  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  26 giugno  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Lucchini siderurgica, con sede  in Milano e unita' di Piombino
(Livorno) per  un massimo  di 800  dipendenti, per  il periodo  dal 1
gennaio 1999 al 30 giugno 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 27  gennaio 1999 con  decorrenza 1
gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26025  del 6  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 20 ottobre  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. S.I.T.E.,  con sede in Bologna  e unita' di Campobasso  per un
massimo  di 40  dipendenti, per  il periodo  dal 5  maggio 1998  al 2
luglio 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 2  giugno 1998  con decorrenza  5
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26026  del 6  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  7  ottobre  1998, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Celaschi
gia' Gabbiani  G.D.G., con sede  in Podenzano (Piacenza) e  unita' di
Podenzano (Piacenza) per un massimo  di 50 dipendenti, per il periodo
dal 17 gennaio 1999 al 16 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 9 febbraio 1999  con decorrenza 17
gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26027  del 6  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  16 aprile  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Newcompel, con  sede in Torino e unita' di  San Damiano d'Asti
(Asti)  per un  massimo  di  132 dipendenti,  per  il  periodo dal  2
dicembre 1998 al 1 giugno 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 22  gennaio 1999 con  decorrenza 2
dicembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26028  del 6  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  datato  19 marzo  1999,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Porlin
Style, con sede in Bisceglie (Bari)  e unita' di Bisceglie (Bari) per
un massimo di  62 dipendenti, per il  periodo dal 2 agosto  1998 al 3
novembre 1998.
  Istanza aziendale presentata il 22  settembre 1998 con decorrenza 2
agosto 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26029  del 6  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  14 ottobre  1998,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Conceria
Val d'Adige, con sede in S. Anna  di Vallarsa (Trento) e unita' di S.
Anna loc. Sega, 8, Vallarsa (Trento) per un massimo di 20 dipendenti,
per il periodo dal 23 gennaio 1999 al 22 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 15  febbraio 1999 con decorrenza 23
gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26030  del 6  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  7 ottobre  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Ansaldo  Acque, con sede in  Genova e unita' di  Genova per un
massimo di  22 dipendenti,  per il  periodo dal  9 agosto  1998 all'8
febbraio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 25  settembre 1998 con decorrenza 9
agosto 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26031  del 6  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  20 ottobre  1998,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori  dipendenti dalla G.A.P., con sede
in  Napoli  e  unita'  di  Arzano  (Napoli)  per  un  massimo  di  63
dipendenti, per il periodo dall'11 novembre 1998 al 10 maggio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 21  dicembre 1998 con decorrenza 11
novembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26032  del 6  aprile 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  20 ottobre  1998,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Ma.Ste.,
con sede in Napoli e stabilimento  di Caivano (Napoli) per un massimo
di 32 dipendenti,  per il periodo dall'11 novembre 1998  al 10 maggio
1999.
  Istanza aziendale presentata il 21  dicembre 1998 con decorrenza 11
novembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26033  del 6  aprile 1999,  a seguito
dell'accertamento delle  condizioni di cui all'art.  35, terzo comma,
legge n.  416/1981, intervenuto  con il decreto  ministeriale dell'11
dicembre  1998,  e'  prorogata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  in  favore dei  lavoratori
poligrafici, dipendenti dalla S.r.l.  Edizioni repubblicane, con sede
in Roma  e unita' di  Roma per un massimo  di 17 dipendenti  in cassa
integrazione guadagni  straordinaria, per il periodo  dal 12 novembre
1998 all'11 maggio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con  decreto ministeriale  n. 26034  del 6  aprile 1999,  a seguito
dell'accertamento delle  condizioni di cui all'art.  35, terzo comma,
legge n.  416/1981, intervenuto  con il decreto  ministeriale dell'11
dicembre  1998,  e'  prorogata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale, nonche' la  possibilita' di
beneficiare del  trattamento di  pensionamento anticipato,  in favore
dei  giornalisti  professionisti,  dipendenti dalla  S.r.l.  Edizioni
repubblicane, con sede in  Roma e unita' di Roma per  un massimo di 6
dipendenti  in  cassa  integrazione guadagni  straordinaria,  per  il
periodo dal 12 novembre 1998 all'11 maggio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza dei giornalisti  italiani e'
autorizzato  a  provvedere  al   pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale n. 26035 del  6 aprile 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla ditta  Maglificio Corvetti Gabriella, con
sede in Reggio Emilia e unita' di Ghedi (Brescia) per un massimo di 9
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 1  luglio  1998 al  31
dicembre 1998.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 1
gennaio 1999 al 30 giugno 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26036 del  6 aprile 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geconf Tremila, con sede in Bari e
unita' di  Bari per un  massimo di  54 dipendenti, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 22 febbraio 1999 al 21 agosto 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 22
agosto 1999 al 21 febbraio 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26037 del  6 aprile 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Enterprise, con sede  in Milano e
unita'  di Viareggio  (Lucca) per  un  massimo di  42 dipendenti,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale dal 7 febbraio 1999 al 31 gennaio 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.