IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Viste le  ordinanze del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri n.
2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 23
dicembre 1998, con il quale e'  stato, per ultimo, prorogato lo stato
di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;
  Atteso  il  permanere  della   grave  carenza  di  risorse  idriche
interessante l'area del  Sulcis, con i conseguenti  rischi di mancato
approvvigionamento idropotabile della citta' di Iglesias;
  Atteso  che le  risorse disponibili  nell'invaso di  Punta Gennarta
sono state valutate al 30 aprile 1999 in 1,304 milioni di mc;
  Atteso che  sono state stimate  in 0,900  milioni di mc  le risorse
necessarie  ad   integrare,  per  un   periodo  di  cinque   mesi,  i
quantitativi  volti  a  soddisfare i  fabbisogni  idropotabili  della
citta' di Iglesias;
  Atteso che,  ai sensi dell'art. 28  della legge 5 gennaio  1994, n.
36,  "Disposizioni  in  materia  di  risorse  idriche"  nei  casi  di
scarsita' di risorse  idriche deve essere assicurata  dopo il consumo
umano la priorita' dell'uso agricolo;
                  Dispone con decorrenza immediata:
                               Art. 1.
  Il consorzio di bonifica del Cixerri e' autorizzato ad erogare, dal
1 maggio 1999 al 30 settembre  1999, dall'invaso di Punta Gennarta, a
favore  dell'E.S.A.F.,   per  l'uso  idropotabile  della   citta'  di
Iglesias, un quantitativo di risorse pari 0,900 milioni di mc;