IL COMMISSARIO GOVERNATIVO Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale e' stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999; Atteso il permanere della grave carenza di risorse idriche interessante l'area del Sulcis, con i conseguenti rischi di mancato approvvigionamento idropotabile della citta' di Iglesias; Atteso che le risorse disponibili nell'invaso di Punta Gennarta sono state valutate al 30 aprile 1999 in 1,304 milioni di mc; Atteso che sono state stimate in 0,900 milioni di mc le risorse necessarie ad integrare, per un periodo di cinque mesi, i quantitativi volti a soddisfare i fabbisogni idropotabili della citta' di Iglesias; Atteso che, ai sensi dell'art. 28 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, "Disposizioni in materia di risorse idriche" nei casi di scarsita' di risorse idriche deve essere assicurata dopo il consumo umano la priorita' dell'uso agricolo; Dispone con decorrenza immediata: Art. 1. Il consorzio di bonifica del Cixerri e' autorizzato ad erogare, dal 1 maggio 1999 al 30 settembre 1999, dall'invaso di Punta Gennarta, a favore dell'E.S.A.F., per l'uso idropotabile della citta' di Iglesias, un quantitativo di risorse pari 0,900 milioni di mc;