L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione del consiglio del 28 aprile 1999; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'art. 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorita', dei comitati regionali per le comunicazioni; VISTO, altresi', che il medesimo art. 1, comma 13, prevede l'adozione da parte dell'Autorita', d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di un regolamento per la definizione delle materie di propria competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni; Considerato che i comitati regionali per le comunicazioni, al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione loro demandate dall'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in quanto funzionalmente organi dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, possono essere titolari di funzioni proprie e di funzioni delegate; Vista la propria decisione, assunta nella riunione del 2 febbraio 1999, nella quale e' stato approvato lo schema del sopracitato regolamento trasmesso con nota del 4 febbraio 1999 alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Tenuto conto degli esiti dell'incontro tecnico del 24 febbraio 1999, nel corso del quale i rappresentanti delle regioni hanno avanzato richieste di modifica al testo di detto regolamento, accolte dal rappresentante dell'Autorita'; Visto il testo del regolamento in oggetto, trasmesso dall'Autorita' con nota del 26 febbraio 1999, nella cui nuova stesura risultano recepite tutte le richieste avanzate dai rappresentanti delle regioni in sede tecnica; Vista l'intesa sul regolamento proposto, espressa nella seduta del 18 marzo 1999 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la comunicazione del 22 marzo 1999 con la quale la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso l'atto relativo all'intesa espressa nella seduta del 18 marzo 1999 (repertorio atti n. 633); Vista la propria delibera n. 52/99 "Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni" di pari data; Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Articolo unico 1. L'Autorita' adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento per la definizione delle materie di propria competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. 2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma e' riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale. 3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'. Napoli, 28 aprile 1999 Il presidente: Cheli