L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella sua riunione del consiglio del 28 aprile 1999;
  Vista  la  legge 31  luglio  1997,  n. 249,  recante:  "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare
l'art.  1,   comma  13,  che  prevede   l'istituzione,  quale  organo
funzionale   dell'Autorita',   dei    comitati   regionali   per   le
comunicazioni;
  VISTO,  altresi',  che  il  medesimo  art.  1,  comma  13,  prevede
l'adozione  da  parte  dell'Autorita',  d'intesa  con  la  conferenza
permanente per  i rapporti  tra lo  Stato, le  regioni e  le province
autonome di  Trento e Bolzano,  di un regolamento per  la definizione
delle materie  di propria competenza  che possono essere  delegate ai
comitati regionali per le comunicazioni;
  Considerato che i comitati regionali  per le comunicazioni, al fine
di assicurare  le necessarie  funzioni di governo,  di garanzia  e di
controllo in tema di comunicazione  loro demandate dall'art. 1, comma
13,  della legge  31 luglio  1997, n.  249, in  quanto funzionalmente
organi dell'Autorita'  per le  garanzie nelle  comunicazioni, possono
essere titolari di funzioni proprie e di funzioni delegate;
  Vista la propria  decisione, assunta nella riunione  del 2 febbraio
1999,  nella  quale e'  stato  approvato  lo schema  del  sopracitato
regolamento trasmesso  con nota del  4 febbraio 1999  alla conferenza
permanente per  i rapporti  tra lo  Stato, le  regioni e  le province
autonome di Trento e di Bolzano;
  Tenuto  conto degli  esiti  dell'incontro tecnico  del 24  febbraio
1999,  nel  corso del  quale  i  rappresentanti delle  regioni  hanno
avanzato richieste di modifica al testo di detto regolamento, accolte
dal rappresentante dell'Autorita';
  Visto il testo del regolamento in oggetto, trasmesso dall'Autorita'
con  nota del  26 febbraio  1999, nella  cui nuova  stesura risultano
recepite tutte le richieste avanzate dai rappresentanti delle regioni
in sede tecnica;
  Vista l'intesa sul regolamento  proposto, espressa nella seduta del
18  marzo 1999  dalla conferenza  permanente  per i  rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Vista la comunicazione del 22 marzo 1999 con la quale la conferenza
permanente per  i rapporti tra  lo Stato e  le regioni e  le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ha  trasmesso  l'atto  relativo
all'intesa espressa nella  seduta del 18 marzo  1999 (repertorio atti
n. 633);
  Vista la propria delibera  n. 52/99 "Individuazione degli indirizzi
generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni" di pari
data;
  Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci relatore ai
sensi   dell'art.   32,   comma  1,   del   regolamento   concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                            Articolo unico
  1. L'Autorita' adotta, ai sensi  dell'art. 1, comma 13, della legge
31 luglio  1997, n. 249,  il seguente regolamento per  la definizione
delle materie  di propria competenza  che possono essere  delegate ai
comitati regionali per le comunicazioni.
  2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma e' riportato
nell'allegato  A  alla  presente  delibera  e  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale.
  3.  La presente  delibera entra  in vigore  il giorno  successivo a
quello  della  sua  pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  4.  La presente  delibera  e' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
   Napoli, 28 aprile 1999
                                                 Il presidente: Cheli