IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
  Vista la  legge 25  novembre 1971,  n. 1096,  recante norme  per la
disciplina dell'attivita' sementiera;
  Visto, in particolare, l'art. 19  della suddetta legge n. 1096/1971
che prevede la facolta' di istituire, per ciascuna specie di coltura,
registri di  varieta' al  fine di permettere  l'identificazione delle
stesse varieta';
  Vista la  legge 20 aprile 1976,  n. 195, che integra  e modifica la
citata legge n. 1096/1971;
  Visto  il  decreto legislativo  4  giugno  1997, n.  143,  recante:
"Conferimento alle  regioni delle funzioni amministrative  in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale";
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri  in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,  inerenti  la   razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni pubbliche e revisione  delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto il decreto legislativo 31  marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove
disposizioni in  materia di  organizzazione e  di rapporti  di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche,  di giurisdizione nelle controversie
di lavoro  e di  giurisdizione amministrativa, emanate  in attuazione
dell'art. 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto il  decreto ministeriale  15 giugno 1981  con il  quale viene
istituito il registro delle varieta' di tabacco;
  Sentito  il parere  della commissione  sementi di  cui all'art.  19
della legge n. 1096/1971 nella seduta del 24 settembre 1998;
                              Decreta:
  E' stabilita la lista dei caratteri da rilevarsi per determinare la
stabilita',   la   differenziabilita'   e   l'omogeneita'   ai   fini
dell'iscrizione  delle  varieta'  di  tabacco  (Nicotiana  tabacum  e
Nicotiana rustica) nel relativo registro nazionale.
  La   suddetta  lista   di   caratteri  e'   allegata  al   presente
provvedimento.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato all'organo  di  controllo  ed
entrera'  in  vigore   il  giorno  successivo  a   quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 5 maggio 1999
                                      Il direttore generale: Di Salvo
  Avvertenza:  Il presente  decreto  non e'  soggetto  al "Visto"  di
controllo preventivo di legittimita' da  parte della Corte dei conti,
ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.