Ai comuni e, per conoscenza:
                                     Alle  direzioni  regionali delle
                                  entrate
                                     All'ANCI
                                     All'Associazione        italiana
                                  leasing
  A decorrere dal  1 gennaio 1998, in forza dell'art.  58 del decreto
legislativo n.  446 del  15 dicembre  1997, la  soggettivita' passiva
I.C.I. per gli immobili concessi in locazione finanziaria non e' piu'
radicata in  testa al locatore  bensi' al locatario  finanziario; per
l'ipotesi in  cui la locazione si  riferisca ad un fabbricato  il cui
valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili (ai
sensi del terzo comma dell'art. 5  del decreto legislativo n. 504 del
30  dicembre  1992)  lo  stesso  art. 58  prevede  che  il  locatario
finanziario assume  la qualita' di  soggetto passivo a partire  dal 1
gennaio dell'anno  successivo a quello  nel corso del quale  e' stato
stipulato il contratto.
  La  delineata  modifica   della  soggettivita'  passiva  (operante,
ripetesi, con  decorrenza dal  1 gennaio 1998)  riguarda, ovviamente,
non  soltanto   gli  immobili  che  vengono   concessi  in  locazione
finanziaria a partire  dalla predetta data ma,  altresi', quelli che,
alla  data  stessa,  risultano  gia' essere  in  siffatta  situazione
giuridica.
  Sull'argomento sono pervenuti vari quesiti intesi a conoscere quale
sia esattamente il momento che segna il passaggio della soggettivita'
passiva I.C.I. dal locatore al locatario finanziario.
  Al  riguardo  la scrivente  ritiene  opportuno  considerare che  il
leasing immobiliare, nelle sue linee  essenziali, e' il contratto con
il quale una parte, detta  locatore (societa' di leasing), si obbliga
a  mettere  a  disposizione  dell'altra  parte,  detta  conduttore  o
locatario,  per un  prestabilito  tempo, un  bene  immobile verso  un
corrispettivo (canone), da pagarsi a scadenze periodiche, determinato
in relazione al valore dell'immobile,  alla durata del contratto e ad
altri  elementi;  l'immobile  e'  acquistato o  fatto  costruire  dal
locatore, su scelta del conduttore,  con facolta' per quest'ultimo di
divenirne proprietario alla scadenza  del contratto dietro versamento
di un prestabilito importo (prezzo di opzione).
  D'altro canto  va sottolineato che la  soggettivita' passiva I.C.I.
e' caratterizzata  da un rapporto  che lega il  soggetto all'immobile
con la connotazione del diritto reale di godimento (proprieta' piena,
oppure  usufrutto, uso,  abitazione,  enfiteusi, superficie).  L'aver
esteso tale soggettivita' al locatario finanziario (in testa al quale
non  e'   ravvisabile  un  diritto  reale)   richiede,  agli  effetti
dell'imposta in  commento, che  si dia  un rilievo  determinante alla
funzione  di  godimento  che,  accanto  a  quella  di  finanziamento,
rappresenta la  causa del leasing. Ed  e' indubbio che fino  a quando
l'immobile non  venga consegnato  al locatario  e' a  questi preclusa
ogni possibilita' di goderne.
  In tale  linea logica, la  stipulazione del contratto  di locazione
finanziaria va assunta  come perfezionata, e quindi  operante ai fini
del  passagio  della soggettivita'  passiva  I.C.I.  dal locatore  al
locatario,  nel  successivo  momento della  consegna  a  quest'ultimo
dell'immobile oggetto  del leasing; e  cio' sia nel caso  di immobili
acquistati dal locatore, sia nel  caso di fabbricati realizzati dalla
societa' di leasing per conto del locatario. Resta fermo, ovviamente,
che nel periodo immediatamente  antecedente alla predetta consegna la
soggettivita'  passiva I.C.I.  rimane radicata  in testa  al locatore
finanziario.
  A tale momento di consegna  occorre, altresi', fare riferimento per
individuare  il   "primo  gennaio  dell'anno   successivo"  stabilito
dall'art. 58 in  commento in ordine al  passaggio della soggettivita'
passiva I.C.I.  dal locatore al  locatario per i fabbricati  a valore
contabile.
  Nei suesposti sensi vanno lette  ed armonizzate le istruzioni sulle
modalita' di versamento  e dichiarazioni I.C.I. 1998,  fornite con la
circolare  ministeriale  n.  136/E  del  28  maggio  1998  e  decreto
direttoriale del 12 marzo 1999.
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                                            Il direttore generale
                                       del Dipartimento delle entrate
                                                  Romano