Agli istituti bancari
                                  All'ABI   -  Associazione  bancaria
                                  italiana
                                  Alle regioni a statuto speciale e a
                                  statuto ordinario - Assessorati
                                    agricoltura
                                  Alle province autonome di Trento  e
                                  Bolzano - Assessorato agricoltura
                                  Al   Ministero   del   tesoro,  del
                                  bilancio  e  della  programmazione
                                    economica  -  Direzione  generale
                                  del Tesoro - Serv. IV - Div. XI
                                  All'AIMA - Azienda di Stato per gli
                                  interventi nel mercato agricolo
                                  Alle  organizzazioni  professionali
                                  agricole a livello nazionale
                                  All'Unalat
                                  Alle  organizzazioni  nazionali  di
                                  rappresentanza assistenza e tutela
                                    del movimento coop.vo
  Con  la  circolare del  20  maggio  1998,  n. 3,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale del  17  giugno  1998, n.  139,  sono state  date
istruzioni alle banche  che hanno concesso i prestiti  ai sensi della
legge del 28  marzo 1997, n. 81, di conversione  del decreto-legge 31
gennaio 1997,  n. 11,  ai fini  della rendicontazione  dei contributi
erogati  alle aziende  zootecniche  per conto  del  Ministero per  le
politiche agricole.
  Al  punto   2)  ultimo   capoverso,  la  circolare   anticipava  la
disponibilita' del Ministero a  mantenere il contributo in c/capitale
erogato all'azienda  zootecnica, in presenza di  ricontrattazione dei
finanziamenti che comportassero l'estinzione anticipata degli stessi.
  Veniva  precisato  sempre al  punto  2)  che  la stipula  di  nuovi
prestiti  doveva  essere limitata  al  capitale  residuo e  mantenere
l'originaria scadenza.
  La  posizione  di  questa amministrazione  sta  rendendo  possibili
numerose  ricontrattazioni  con  le stesse  banche  erogatrici  degli
originari prestiti.
  Piu'   frequentemente,  tuttavia,   sono   presentate  istanze   di
ricontrattazione  mediante  estinzione   anticipata  degli  originari
prestiti e contemporanea stipula di nuovi con banche diverse.
  Si  rende necessario  semplificare l'iter  amministrativo che  vede
interessata   questa   amministrazione    nell'assenso   formale   al
mantenimento del contributo, gia' percepito dall'azienda, in presenza
delle suddette operazioni.
  Al riguardo si formulano le seguenti istruzioni:
  1.Casi di ricontrattazione  con la stessa banca che  ha concesso il
prestito.
  Le  rinegoziazioni  delle  operazioni, effettuate  ai  sensi  della
normativa  sopra evidenziata  e finalizzate  alla sola  riduzione del
tasso, rispetto  a quello convenuto  in sede di  concessione, possono
essere  contrattate  autonomamente  con  le  ditte  beneficiarie  dei
prestiti  quinquennali,  a  condizione  che  il  nuovo  prestito  sia
stipulato  tra  gli  stessi  soggetti per  l'ammontare  del  capitale
residuo e ferma restando la scadenza originaria.
  Ricorrendo tale ipotesi la banca e  la ditta non sono tenute a dare
alcuna comunicazione al Ministero.
  2.Casi    di    ricontrattazione    con    estinzione    anticipata
dell'originaria operazione  di prestito  e stipula di  nuovo prestito
con altra banca.
  In  tali casi  e' obbligatorio  che le  due operazioni,  estinzione
anticipata e stipula di un nuovo contratto di finanziamento con banca
diversa, siano contestuali.
  Tale condizione puo'  essere assicurata se la  nuova banca provvede
direttamente  ad  estinguere  l'originario prestito  che,  come  gia'
riferito, puo' avvenire  solo per il capitale residuo  e nel rispetto
della originaria scadenza. Ricorrendo tali ipotesi gli adempimenti da
porre  in  essere  nei  confronti  del  Ministero  sono  indicati  ai
successivi punti 2.1, 2.2 e 2.3.
2.1.Azienda zootecnica.
  L'azienda  non  e'  tenuta  a   dare  alcuna  comunicazione  ne'  a
presentare istanza  al Ministero  per il mantenimento  del contributo
pubblico gia' liquidato.
2.2.Banca erogatrice dell'originario prestito.
  In linea con la semplificazione  procedurale gia' instaurata con il
decreto   interministeriale  del   21  aprile   1997,  adottato   per
l'attuazione della legge n. 81/1997, e' sufficiente che la banca, che
originariamente ha  concesso il finanziamento e  ottenuto con formale
provvedimento ministeriale  il contributo in c/capitale  da liquidare
all'azienda,  trasmetta, periodicamente  e precisamente  con scadenza
trimestrale, un  elenco delle aziende  che hanno sciolto  il rapporto
contrattuale  che  discende   dall'originario  prestito  e  stipulato
contestuale nuovo prestito residuo con altra banca.
  Il primo elenco  da trasmettere riguardera' tutte  le operazioni di
scioglimento del  rapporto contrattuale  concluso entro il  30 giugno
1999.
  L'elenco  dovra' fornire  le  informazioni che  sono riportate  nel
facsimile  A) allo  scopo predisposto  e riportato  in allegato  alla
circolare.
2.3.Banca erogatrice del nuovo prestito.
  La  banca erogatrice  del  nuovo prestito  con  la stessa  scadenza
trimestrale  sopra fissata,  dovra'  dare  attestazione dei  prestiti
stipulati nel trimestre solare  presentando apposito elenco con tutte
le  informazioni  che sono  riportate  nel  facsimile B)  allo  scopo
predisposto e riportato in allegato alla circolare.
  Il  primo elenco,  da presentarsi  subito dopo  la scadenza  del 30
giugno 1999,  dovra' riportare  tutti i  prestiti stipulati  ai sensi
della riferita legge n. 81/1997 entro il 30 giugno 1999.
  Alla   banca  erogatrice   di  nuovi   prestiti  si   segnalano  le
disposizioni riportate al punto 2) della circolare 20 maggio 1998, n.
3,  riguardanti i  casi  di estinzioneanticipata  dei prestiti  senza
ricontrattazione. In particolare si richiama l'obbligo della banca:
  a  comunicare tempestivamente  allo  stesso  Ministero la  volonta'
della ditta ad una eventuale estinzione anticipata del prestito;
  a segnalare alla  ditta che un eventuale successivo  accordo tra le
parti che  comporti l'estinzione  anticipata del  prestito, determina
per l'azienda  l'obbligo alla  restituzione del contributo  statale e
che,  ove l'azienda  stessa  non provveda  direttamente entro  giorni
trenta dalla estinzione stessa ad effettuare il versamento del dovuto
presso la tesoreria provinciale  sul capitolo 3590 "Entrate eventuali
e diverse concernenti il Ministero per le politiche agricole" entrate
extra tributarie  22.2.2, il  Ministero provvedera'  per la  messa in
mora dell'azienda e  promuovera' azione giudiziale presso  il Foro di
Roma per il recupero della somma dovuta.
 3.Casi di estinzione senza ricontrattazione.
  Tutte le banche che dispongono l'estinzione anticipata del prestito
senza  ricontrattazione,   vorranno  curare,  per  conto   di  questa
Amministrazione, la richiesta di  quietanza del versamento del dovuto
da  parte della  ditta zootecnica  nelle forme  indicate al  punto 2)
della circolare n.  3/1998 e richiamata al punto  2.3, e trasmetterla
unitamente alla comunicazione di avvenuta estinzione anticipata.
  La mancata trasmissione della  quietanza di versamento, contestuale
alla  riferita  e comunque  dovuta  comunicazione  dalla banca  sara'
inteso   come   inadempimento    dell'azienda   e,   quindi,   questa
Amministrazione  provvedera' alla  messa in  mora e  alla conseguente
azione giudiziale.
  Gli elenchi di cui agli allegati A)  e B) e le comunicazioni di cui
al punto  3) dovranno essere  firmati dai funzionari  responsabili di
cui saranno riportati i nominativi nella lettera di trasmissione.
  Il Ministero non potra' prendere  in considerazione elenchi che non
siano stati sottoscritti  con le modalita' sopra  riportate in quanto
la sottoscrizione costituisce anche attestazione di conformita' delle
informazioni ai documenti esistenti presso la banca.
  Si fa presente che le istanze di ricontrattazione dei prestiti gia'
singolarmente   presentate  dalle   aziende   zootecniche  a   questa
Amministrazione non costituiscono atti per l'avvio di un procedimento
amministrativo.  Sono fatti  salvi i  procedimenti gia'  conclusi con
formale nulla osta ministeriale.
  Tuttavia anche  per queste  ultime operazioni gia'  autorizzate, le
banche  interessate  sono tenute  a  compilare  gli  elenchi A  e  B,
inserendoli nel primo elenco da trasmettere entro il 30 giugno 1999.
  La trasmissione degli elenchi e le comunicazioni di cui al punto 3)
dovranno essere indirizzate al Ministero  per le politiche agricole -
Direzione  generale  delle   politiche  agricole  ed  agroindustriali
nazionali - Ufficio cooperazione agricola  e credito agrario - Via XX
Settembre, 20 - 00187 - Roma.
                     Il direttore  generale delle politiche agricole
                               ed agroindustriali nazionali
                                          Di Salvo