Agli istituti bancari All'ABI - Associazione bancaria italiana Alle regioni a statuto speciale e a statuto ordinario - Assessorati agricoltura Alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorato agricoltura Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Direzione generale del Tesoro - Serv. IV - Div. XI All'AIMA - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale All'Unalat Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza assistenza e tutela del movimento coop.vo Con la circolare del 20 maggio 1998, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 1998, n. 139, sono state date istruzioni alle banche che hanno concesso i prestiti ai sensi della legge del 28 marzo 1997, n. 81, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, ai fini della rendicontazione dei contributi erogati alle aziende zootecniche per conto del Ministero per le politiche agricole. Al punto 2) ultimo capoverso, la circolare anticipava la disponibilita' del Ministero a mantenere il contributo in c/capitale erogato all'azienda zootecnica, in presenza di ricontrattazione dei finanziamenti che comportassero l'estinzione anticipata degli stessi. Veniva precisato sempre al punto 2) che la stipula di nuovi prestiti doveva essere limitata al capitale residuo e mantenere l'originaria scadenza. La posizione di questa amministrazione sta rendendo possibili numerose ricontrattazioni con le stesse banche erogatrici degli originari prestiti. Piu' frequentemente, tuttavia, sono presentate istanze di ricontrattazione mediante estinzione anticipata degli originari prestiti e contemporanea stipula di nuovi con banche diverse. Si rende necessario semplificare l'iter amministrativo che vede interessata questa amministrazione nell'assenso formale al mantenimento del contributo, gia' percepito dall'azienda, in presenza delle suddette operazioni. Al riguardo si formulano le seguenti istruzioni: 1.Casi di ricontrattazione con la stessa banca che ha concesso il prestito. Le rinegoziazioni delle operazioni, effettuate ai sensi della normativa sopra evidenziata e finalizzate alla sola riduzione del tasso, rispetto a quello convenuto in sede di concessione, possono essere contrattate autonomamente con le ditte beneficiarie dei prestiti quinquennali, a condizione che il nuovo prestito sia stipulato tra gli stessi soggetti per l'ammontare del capitale residuo e ferma restando la scadenza originaria. Ricorrendo tale ipotesi la banca e la ditta non sono tenute a dare alcuna comunicazione al Ministero. 2.Casi di ricontrattazione con estinzione anticipata dell'originaria operazione di prestito e stipula di nuovo prestito con altra banca. In tali casi e' obbligatorio che le due operazioni, estinzione anticipata e stipula di un nuovo contratto di finanziamento con banca diversa, siano contestuali. Tale condizione puo' essere assicurata se la nuova banca provvede direttamente ad estinguere l'originario prestito che, come gia' riferito, puo' avvenire solo per il capitale residuo e nel rispetto della originaria scadenza. Ricorrendo tali ipotesi gli adempimenti da porre in essere nei confronti del Ministero sono indicati ai successivi punti 2.1, 2.2 e 2.3. 2.1.Azienda zootecnica. L'azienda non e' tenuta a dare alcuna comunicazione ne' a presentare istanza al Ministero per il mantenimento del contributo pubblico gia' liquidato. 2.2.Banca erogatrice dell'originario prestito. In linea con la semplificazione procedurale gia' instaurata con il decreto interministeriale del 21 aprile 1997, adottato per l'attuazione della legge n. 81/1997, e' sufficiente che la banca, che originariamente ha concesso il finanziamento e ottenuto con formale provvedimento ministeriale il contributo in c/capitale da liquidare all'azienda, trasmetta, periodicamente e precisamente con scadenza trimestrale, un elenco delle aziende che hanno sciolto il rapporto contrattuale che discende dall'originario prestito e stipulato contestuale nuovo prestito residuo con altra banca. Il primo elenco da trasmettere riguardera' tutte le operazioni di scioglimento del rapporto contrattuale concluso entro il 30 giugno 1999. L'elenco dovra' fornire le informazioni che sono riportate nel facsimile A) allo scopo predisposto e riportato in allegato alla circolare. 2.3.Banca erogatrice del nuovo prestito. La banca erogatrice del nuovo prestito con la stessa scadenza trimestrale sopra fissata, dovra' dare attestazione dei prestiti stipulati nel trimestre solare presentando apposito elenco con tutte le informazioni che sono riportate nel facsimile B) allo scopo predisposto e riportato in allegato alla circolare. Il primo elenco, da presentarsi subito dopo la scadenza del 30 giugno 1999, dovra' riportare tutti i prestiti stipulati ai sensi della riferita legge n. 81/1997 entro il 30 giugno 1999. Alla banca erogatrice di nuovi prestiti si segnalano le disposizioni riportate al punto 2) della circolare 20 maggio 1998, n. 3, riguardanti i casi di estinzioneanticipata dei prestiti senza ricontrattazione. In particolare si richiama l'obbligo della banca: a comunicare tempestivamente allo stesso Ministero la volonta' della ditta ad una eventuale estinzione anticipata del prestito; a segnalare alla ditta che un eventuale successivo accordo tra le parti che comporti l'estinzione anticipata del prestito, determina per l'azienda l'obbligo alla restituzione del contributo statale e che, ove l'azienda stessa non provveda direttamente entro giorni trenta dalla estinzione stessa ad effettuare il versamento del dovuto presso la tesoreria provinciale sul capitolo 3590 "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero per le politiche agricole" entrate extra tributarie 22.2.2, il Ministero provvedera' per la messa in mora dell'azienda e promuovera' azione giudiziale presso il Foro di Roma per il recupero della somma dovuta. 3.Casi di estinzione senza ricontrattazione. Tutte le banche che dispongono l'estinzione anticipata del prestito senza ricontrattazione, vorranno curare, per conto di questa Amministrazione, la richiesta di quietanza del versamento del dovuto da parte della ditta zootecnica nelle forme indicate al punto 2) della circolare n. 3/1998 e richiamata al punto 2.3, e trasmetterla unitamente alla comunicazione di avvenuta estinzione anticipata. La mancata trasmissione della quietanza di versamento, contestuale alla riferita e comunque dovuta comunicazione dalla banca sara' inteso come inadempimento dell'azienda e, quindi, questa Amministrazione provvedera' alla messa in mora e alla conseguente azione giudiziale. Gli elenchi di cui agli allegati A) e B) e le comunicazioni di cui al punto 3) dovranno essere firmati dai funzionari responsabili di cui saranno riportati i nominativi nella lettera di trasmissione. Il Ministero non potra' prendere in considerazione elenchi che non siano stati sottoscritti con le modalita' sopra riportate in quanto la sottoscrizione costituisce anche attestazione di conformita' delle informazioni ai documenti esistenti presso la banca. Si fa presente che le istanze di ricontrattazione dei prestiti gia' singolarmente presentate dalle aziende zootecniche a questa Amministrazione non costituiscono atti per l'avvio di un procedimento amministrativo. Sono fatti salvi i procedimenti gia' conclusi con formale nulla osta ministeriale. Tuttavia anche per queste ultime operazioni gia' autorizzate, le banche interessate sono tenute a compilare gli elenchi A e B, inserendoli nel primo elenco da trasmettere entro il 30 giugno 1999. La trasmissione degli elenchi e le comunicazioni di cui al punto 3) dovranno essere indirizzate al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio cooperazione agricola e credito agrario - Via XX Settembre, 20 - 00187 - Roma. Il direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Di Salvo