A tutti i Ministeri
                                  Gabinetto
                                  Direzione gen. aa.gg. e personale
                                  Al Consiglio di Stato
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte di conti
                                  Segretariato generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  Segretariato  generale
                                  Ai  commissari  di Governo    nelle
                                  regioni  a statuto ordinario
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al  rappresentante    del   Governo
                                  nella  regione  sarda
                                  Al  commissario  del Governo  nella
                                  regione   Friuli-Venezia  Giulia
                                  Al  presidente   della  commissione
                                  di   coordinamento   nella  regione
                                  Valle   d'Aosta
                                  Al  commissario del   Governo nella
                                  provincia di  Trento
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Ai  prefetti  della Repubblica (per
                                  il     tramite   del      Ministero
                                  dell'interno)
                                  Alle        Aziende    ed      alle
                                  amministrazioni  dello    Stato  ad
                                  ordinamento   autonomo     (per  il
                                  tramite     dei           Ministeri
                                  interessati)
                                  Ai      presidenti   degli     enti
                                  pubblici   non  economici  (per  il
                                  tramite dei Ministeri vigilanti)
                                  Ai   presidenti   degli  enti    di
                                  ricerca   e   sperimentazione  (per
                                  il      tramite   dei     Ministeri
                                  vigilanti)
                                  Ai   rettori   delle    universita'
                                  e         delle         istituzioni
                                  universitarie (per il tramite   del
                                  Ministero  dell'universita' e della
                                  ricerca         scientifica       e
                                  tecnologica)
                                  Ai    presidenti     delle   giunte
                                  regionali    e    delle    province
                                  autonome   (per   il  tramite   dei
                                  rappresentanti    e dei  commissari
                                  di Governo)
                                  Alle  province (per  il tramite dei
                                  prefetti)
                                  Ai  comuni    (per il   tramite dei
                                  prefetti)
                                  Alle IPAB  e  consorzi     comunali
                                  e   provinciali  (per   il  tramite
                                  dei prefetti)
                                  Alle   comunita' montane   (per  il
                                  tramite dei  prefetti)
                                  Alle  unita' sanitarie  locali (per
                                  il tramite  delle regioni)
                                  Agli istituti di  ricovero  e    di
                                  cura  a  carattere scientifico (per
                                  il tramite delle regioni)
                                  Agli     istituti   zooprofilattici
                                  sperimentali (per  il tramite delle
                                  regioni)
                                  Alle   camere     di     commercio,
                                  industria,    artigianato         e
                                  agricoltura   (per      il  tramite
                                  dell'Unioncamere)
                                  Agli     istituti   autonomi   case
                                  popolari     (per     il    tramite
                                  dell'Aniacap)
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Unioncamere
All'Aniacap
Alla  conferenza  dei presidenti  delle  regioni  e delle    province
autonome di Trento e di Bolzano
Alle  aziende  ed agli enti di  cui all'art. 73, comma 5, del decreto
legislativo n.  29/1993 (A.S.I.  - C.N.E.L. -  C.O.N.I. -  E.N.A.C. -
E.N.E.A. - Ente EUR - Unioncamere)
Alla  agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni (ARAN)
Alla   agenzia   autonoma per  la  gestione  dell'albo dei  segretari
comunali e provinciali
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Dipartimento degli AA.GG. e del perso nale e, per conoscenza:
Alla Presidenza della Repubblica
Segretariato generale
 
Oggetto.
  Rilevazione dei dati riguardanti "Permessi, aspettative e distacchi
sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche":
  art. 54, commi  4 e 6, del decreto legislativo  3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni;
  decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri 27 ottobre 1994,
n. 770;
  contratti collettivi  nazionali quadro transitori del  26-27 maggio
1997  (supplemento ordinario  alla Gazzetta  Ufficiale n.  151 del  1
luglio 1997);
  contratto   collettivo  nazionale   quadro   del   7  agosto   1998
(supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre
1998);
  contratto  collettivo   nazionale  quadro  del  25   novembre  1998
(supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre
1998);
  contratti collettivi  nazionali quadro  integrativi del  27 gennaio
1999 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999).
Premessa.
  Le amministrazioni pubbliche sono  tenute, ai sensi della normativa
indicata  in  oggetto,  ad  inviare al  Dipartimento  della  funzione
pubblica le  informazioni relative  ai dipendenti che  nell'anno 1998
hanno  fruito   di  distacchi,  aspettative  e   permessi  sindacali,
aspettative e permessi per funzioni pubbliche.
  I dati  riepilogativi desunti dalle comunicazioni  effettuate dalle
amministrazioni  pubbliche, come  da  espressa previsione  normativa,
devono essere  pubblicati -  a cura  del Dipartimento  della funzione
pubblica - in un apposito allegato alla relazione annuale sullo stato
della pubblica  amministrazione da presentare al  Parlamento ai sensi
dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
  Inoltre, ai sensi  dell'art. 11, comma 7, e dell'art.  14, comma 1,
del CCNQ del  7 agosto 1998, il Dipartimento  della funzione pubblica
utilizzera' i suddetti  dati per effettuare la  verifica del rispetto
dei contingenti, fissati contrattualmente  per ogni confederazione ed
organizzazione   sindacale,   relativamente    ai   distacchi,   alle
aspettative, ai permessi cumulati sotto  forma di distacco nonche' ai
permessi  per   la  partecipazione  alle  riunioni   degli  organismi
direttivi statutari.
  Dalle risultanze della predetta azione  di verifica, in armonia con
quanto stabilito  dall'art. 19,  comma 8, del  menzionato CCNQ  del 7
agosto 1998, discende, per i casi di superamento dei contingenti come
sopra fissati,  l'obbligo, per le confederazioni  e le organizzazioni
sindacali   interessate,  di   restituire  alle   amministrazioni  di
appartenenza  dei  relativi   dirigenti  sindacali  il  corrispettivo
economico  per i  distacchi e  le ore  di permesso  fruite in  misura
superiore ai richiamati contingenti.
  A  proposito  di tale  ultima  e  recente competenza  demandata  al
Dipartimento  della  funzione  pubblica non  sfugge  certamente  alle
amministrazioni  in  indirizzo  l'importanza, la  complessita'  e  la
delicatezza, per  non parlare dell'unicita', dei  relativi incombenti
preordinati  all'esplicazione  di  "funzioni   di  poteri  di  natura
accertativa"  ai  fini  della   cognizione  di  eventuali  situazioni
pregiudizievoli  alle amministrazioni,  in  quanto comportanti  danni
alla finanza pubblica.
  Da qui l'esigenza di una rilevazione puntuale e quanto mai completa
dei  dati,  significando  fin  da  ora che  il  mancato  invio  sara'
considerato  come il  verificarsi  di "una  situazione  di fatto  con
potenzialita'  lesiva ...  da segnalare  agli uffici  del procuratore
presso   la   sezione   giurisdizionale   della   Corte   dei   conti
territorialmente competente al fine  di eventuali iniziative intese a
coadiuvare l'azione amministrativa rivolta a che la potenzialita' non
si  trasformi in  evento  lesivo per  l'erario"  (cfr. "Indirizzo  di
coordinamento  prot. I  C/16  del 28  febbraio  1998 del  procuratore
generale presso la Corte dei conti").
Disposizioni e modalita' operative per l'anno 1998.
  Per  poter  assolvere  ai  richiamati  precisi  dettati  e  termini
legislativi e  contrattuali e per  poter disporre in tempo  utile dei
dati  in  argomento,  si  invitano le  amministrazioni  pubbliche  in
indirizzo  ad  inviare al  Dipartimento  della  funzione pubblica  le
informazioni relative al personale dipendente che nell'anno 1998:
  -    e'  stato   collocato in   distacco sindacale  retribuito, con
l'indicazione, a  fianco di  ciascun nominativo, del  codice fiscale,
della  qualifica rivestita,  del sindacato  richiedente, del  periodo
trascorso in distacco  e del numero dei giorni utilizzati.  I casi di
collocamento in distacco sindacale del medesimo dipendente in periodi
diversi  dello stesso  anno vanno  segnalati in  modo distinto  e non
cumulativo precisando,  ogni volta, il relativo  periodo temporale ed
il numero dei giorni utilizzati.
  Si  rammenta  alle  amministrazioni  appartenenti  ai  comparti  di
contrattazione  che  fino  al  7 agosto  1998  i  distacchi  venivano
autorizzati previa  acquisizione dell'assenso del  Dipartimento della
funzione pubblica,  mentre, successivamente, con l'entrata  in vigore
del CCNQ del 7 agosto 1998, l'autorizzazione viene concessa, entro il
termine  massimo di  trenta giorni,  dall'amministrazione interessata
dietro  presentazione  della richiesta  di  distacco  da parte  delle
confederazioni   e  organizzazioni   sindacali  legittimate   e  dopo
l'accertamento dei requisiti soggettivi.
  E' appena il caso di chiarire  che la rilevazione, con le modalita'
appena esplicitate, dovra' riguardare:
  i  distacchi   a  tempo  indeterminato,  senza   cioe'  indicazione
preventiva della durata, con e  senza obbligo di attivita' lavorativa
ridotta (art. 2 decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri 27
ottobre 1994, n.  770, art. 3, contratti  collettivi nazionali quadro
transitori 26  e 27  maggio 1997, articoli  5, 7 e  14 CCNQ  7 agosto
1998, CCNQ 25  novembre 1998 e contratti  collettivi nazionali quadro
integrativi 27 gennaio  1999; per le Forze di  polizia ad ordinamento
civile: art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 395);
  i distacchi a tempo determinato, con l'indicazione preventiva della
durata (minimo  3 mesi),  c.d. "frazionato", con  o senza  obbligo di
attivita' lavorativa  ridotta (art. 3 contratti  collettivi nazionali
quadro transitori 26 e 27 maggio 1997,  articoli 7 e 14 CCNQ 7 agosto
1998, CCNQ 25  novembre 1998 e contratti  collettivi nazionali quadro
integrativi 27 gennaio 1999);
  - ha fruito di permessi cumulati  sotto  forma  di  distacchi,  con
l'indicazione, a  fianco di  ciascun nominativo, del  codice fiscale,
della  qualifica rivestita,  del sindacato  richiedente, del  periodo
trascorso in permesso  cumulato sotto forma di distacco  e del numero
dei giorni utilizzati.
  Il  contingente   dei  permessi  cumulati  viene   determinato  dai
contratti collettivi  nazionali quadro  7 agosto  1998 (tab.  10), 25
novembre 1998 (tab.  5) e dal CCNQ integrativo 27  gennaio 1999 (tab.
10).
  Anche per tali permessi la  rilevazione deve avvenire con le stesse
modalita'  sopra specificate  per  i distacchi  e  deve riguardare  i
permessi cumulati  sotto forma di  distacchi a tempo  indeterminato e
determinato,  con o  senza  obbligo di  attivita' lavorativa  ridotta
(articoli 7, 14 e 20 CCNQ 7 agosto 1998);
  -  e' stato collocato  in aspettativa sindacale non retribuita, con
l'indicazione a fianco di ciascun  nominativo,  del  codice  fiscale,
della  qualifica rivestita,  del sindacato  richiedente, del  periodo
trascorso  in  aspettativa  e   del  numero  complessivo  dei  giorni
utilizzati.  Anche per  le  aspettative sindacali  non retribuite  la
rilevazione  deve  avvenire  con  le  stesse  modalita'  indicate  in
precedenza per i  distacchi e deve riguardare le  aspettative a tempo
indeterminato e determinato (minimo tre mesi), c.d. "frazionata", con
o senza obbligo di attivita' lavorativa  ridotta (articoli 7, 12 e 14
CCNQ 7 agosto 1998; per le Forze  di polizia: art. 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395);
  -    ha    fruito   di    permessi  sindacali  retribuiti   per  la
partecipazione alle  riunioni di  organismi direttivi  statutari, con
l'indicazione, a  fianco di  ciascun nominativo, del  codice fiscale,
della qualifica  rivestita, del sindacato richiedente,  della data in
cui e' stato fruito il permesso e del numero delle ore utilizzate (ad
eccezione  delle  ore fruite  per  la  partecipazione alle  assemblee
sindacali).
  E'  necessario,  pertanto,  segnalare  ogni  singola  fruizione  di
permesso avvenuta  nel corso dell'anno  1998; cio' anche nel  caso in
cui si siano verificate, nel corso dell'anno, piu' fruizioni da parte
di  uno  stesso  dirigente  sindacale.  Il  contingente  relativo  ai
suddetti   permessi  viene   determinato  dai   contratti  collettivi
nazionali quadro  transitori 26  e 27 maggio  1997 (tabelle  All. 1),
CCNQ 7 agosto  1998 (tabelle 11/20), CCNQ 25 novembre  1998 (tab. 6),
contratti  collettivi nazionali  quadro integrativi  27 gennaio  1999
(tab. 6 e tabelle 11/20);
  -   ha   fruito    di    permessi    sindacali    retribuiti    per
l'espletamento del mandato, e,  in particolare, per la partecipazione
a trattative sindacali,  a convegni e congressi  di natura sindacale,
con  l'indicazione,  a  fianco  di  ciascun  nominativo,  del  codice
fiscale, della qualifica rivestita, del  numero delle ore di permesso
sindacale fruite (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione
alle  assemblee sindacali)  e del  sindacato richiedente.  I suddetti
permessi, orari e  giornalieri, sono quelli il cui monte  ore, con le
modalita'  previste  dall'art.  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 770/1994 e dall'art. 9 del CCNQ transitorio
26  maggio 1997,  fino al  7 agosto  1998, e,  successivamente, dagli
articoli 8 e 9 del CCNQ 7 agosto 1998, viene definito e ripartito tra
le   organizzazioni  sindacali   aventi  titolo,   da  ogni   singola
amministrazione (art. 3 del decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri n.  770/1994, art. 4, contratti  collettivi nazionali quadro
transitori 26  e 27 maggio 1997  e articoli 8,  9 e 10 CCNQ  7 agosto
1998; per  le Forze di  polizia: art.  28 del decreto  del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395);
  -    ha   fruito   di    permessi  sindacali  non  retribuiti,  con
l'indicazione, a  fianco di  ciascun nominativo, del  codice fiscale,
della  qualifica  rivestita,  del  numero complessivo  delle  ore  di
permesso e del sindacato richiedente;
  - e'  stato collocato in   aspettativa o  permesso    per  funzioni
pubbliche,  con l'indicazione,  a fianco  di ciascun  nominativo, del
codice fiscale, della qualifica rivestita, del numero complessivo dei
giorni in aspettativa o di ore  in permesso e del tipo delle predette
funzioni pubbliche.
Modalita' di rilevamento e trasmissione dei dati.
 Indicazioni generali.
  Tutte le amministrazioni pubbliche sono  tenute a fornire i dati su
dischetti magnetici  utilizzando il programma di  inserimento "GEDAP"
predisposto dal Dipartimento.
  Per garantire  una completa  e corretta rilevazione  e trasmissione
dei  dati,  ciascuna  amministrazione  e'  tenuta  a  individuare  il
responsabile del  procedimento, ai sensi  dell'art. 2 della  legge n.
241/1990, e ad inserire generalita' e recapito telefonico/fax di tale
responsabile attraverso lo stesso programma "GEDAP".
  Le amministrazioni che  non hanno dipendenti che  abbiano fruito di
prerogative sindacali  devono inviare al Dipartimento  della funzione
pubblica soltanto una comunicazione  da cui risulti tale circostanza,
senza dover acquisire ne' utilizzare il programma.
         Modalita' di acquisizione del programma di inserimento dati.
  Per  le   amministrazioni  provviste  di  collegamento   alla  rete
Internet,  il programma  e'  disponibile sul  sito del  Dipartimento,
all'indirizzo "http://www.funpub.it/gedap/".
  Il   programma  verra'   comunque  distribuito   su  dischetti   di
installazione  ai Ministeri,  alle aziende  ed amministrazioni  dello
Stato  ad  ordinamento  autonomo,  alle regioni,  alle  province,  ai
maggiori enti pubblici non economici,  ai maggiori enti e istituzioni
di ricerca  e sperimentazione con  l'invito a curarne essi  stessi la
diffusione nell'ambito delle rispettive competenze.
  I  dischetti   di  installazione   saranno  inoltre   forniti  alle
prefetture,  in  modo  che   le  stesse  possano  corrispondere  alle
richieste  delle amministrazioni  pubbliche  e,  in particolare,  dei
comuni, in coordinamento, per questi ultimi, con le province.
 Utilizzo del programma di inserimento dati.
  Il  programma puo'  essere  eseguito su  un  personal computer  con
sistema  operativo  Windows  configurato come  descritto  nella  nota
tecnica distribuita  in allegato  al programma stesso.  Il programma,
realizzato in modo  da permetterne un facile  utilizzo, comprende una
guida in linea.
  Le amministrazioni  articolate in  unita' organizzative  centrali e
periferiche potranno:
  -    duplicare   e   distribuire    autonomamente  i  dischetti  di
installazione  del   programma  di   inserimento  ai   propri  uffici
periferici;
  -  importare i   dati   ricevuti da   ciascun ufficio    periferico
utilizzando   l'apposita   funzione   "File/Importa"   prevista   dal
programma.
 Modalita' di invio dei dati.
  Il  programma  e' predisposto  per  stampare  e registrare,  su  un
dischetto magnetico, i dati preventivamente inseriti.
  -  Le  amministrazioni  dotate  di  collegamento Internet, potranno
spedire   il   contenuto   del  dischetto   per   posta   elettronica
all'indirizzo gedap pcm.it
  -  Le altre   amministrazioni   potranno,   viceversa, inviare    i
dischetti,  unitamente   ad  una  stampa  riepilogativa,   per  posta
ordinaria  all'indirizzo "Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica  - Ufficio relazioni sindacali -
GEDAP - Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma".
Indicazioni specifiche.
 Ministeri.
  Ciascun Ministero curera'  la raccolta dei dati relativi  a tutti i
propri uffici,  centrali e  periferici, e provvedera'  a trasmetterli
direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
 Enti pubblici non economici.
  I  seguenti  enti: ACI,  CRI,  ENIT,  ENPALS, ICE,  INAIL,  INPDAI,
INPDAP,  INPS, cureranno  la raccolta  dei  dati relativi  a tutti  i
propri uffici, centrali e  periferici, e provvederanno a trasmetterli
direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
  In particolare,  l'ACI provvedera'  alla diffusione  della presente
circolare, unitamente  ai dischetti  di installazione  del programma,
agli Automobil Clubs provinciali.
  I restanti enti  pubblici non economici di cui all'art.  4 del CCNQ
del 2 giugno  1998, potranno richiedere i  dischetti di installazione
alla  prefettura  competente  o direttamente  al  Dipartimento  della
funzione pubblica.
Regioni - Autonomie locali.
 Regioni.
  Ciascuna regione curera' la raccolta dei dati relativi:
  - ai propri uffici;
  - agli enti pubblici non economici da essa dipendenti;
  -  agli  istituti  autonomi per le case popolari (i dati relativi a
questi  ultimi devono  essere distinti da  quelli degli   altri  enti
pubblici non economici dipendenti dalla regione).
  Ciascuna regione  provvedera', quindi, a  trasmetterli direttamente
al Dipartimento della funzione pubblica.
 Enti locali.
  Ai sensi  dell'art. 14, comma 1,  lettera l), della legge  8 giugno
1990,    n.    142,     le    province    presteranno    l'assistenza
tecnicoamministrativa ai comuni, ai consorzi  tra comuni, alle IPAB e
alle comunita' montane  ai fini della raccolta dei dati,  oltre che a
collaborare con le prefetture nella distribuzione del programma.
  Gli  enti   locali  potranno   chiedere  copia  dei   dischetti  di
installazione   direttamente  alla   provincia   o  alla   prefettura
competente.
  Tutte le province, inoltre, provvederanno alla raccolta dei dati in
questione (anche  di quelli  negativi), trasmettendoli,  unitamente a
quelli  del   proprio  personale,  al  Dipartimento   della  funzione
pubblica.
 Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  L'Unioncamere coordinera' la raccolta dei dati delle singole Camere
di commercio,  industria, artigianato e agricoltura,  e provvedera' a
trasmetterli al Dipartimento della funzione pubblica.
 Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
  Ciascuna azienda  ed amministrazione  autonoma curera'  la raccolta
dei dati relativi  a tutti i propri uffici, centrali  e periferici, e
provvedera'  a   trasmetterli  direttamente  al   Dipartimento  della
funzione pubblica.
 Servizio sanitario nazionale.
  Alla  distribuzione  del  programma  alle  amministrazioni  di  cui
all'art. 6  del CCNQ sottoscritto  il 2 giugno 1998,  provvederanno i
competenti assessorati regionali alla  sanita', a cui saranno inviati
i dischetti di installazione.
  Ciascuno  dei  predetti  assessorati   curera'  poi  la  successiva
raccolta  dei   dati  relativi  alle  amministrazioni   in  questione
rientranti   nel   territorio   di  competenza,   trasmettendoli   al
Dipartimento della funzione pubblica.
 Istituzioni ed enti di ricerca.
  Le seguenti istituzioni ed enti: CNR, ISTAT, INFN, ISPESL, Istituto
superiore di sanita' cureranno la  raccolta dei dati relativi a tutti
i   propri  uffici,   centrali  e   periferici,  e   provvederanno  a
trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
  Le  restanti  istituzioni  ed  enti  di cui  all'art.  7  del  CCNQ
sottoscritto il 2  giugno 1998 potranno richiedere  il dischetto alla
prefettura competente  o direttamente al Dipartimento  della funzione
pubblica.
 Scuola.
  Il Ministero della pubblica istruzione curera' la raccolta dei dati
relativi a tutti  gli istituti, scuole ed  istituzioni scolastiche di
cui all'art. 8 del CCNQ sottoscritto  il 2 giugno 1998, e provvedera'
a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
 Universita'.
  Ciascuna universita' e istituzione  universitaria di cui all'art. 9
del CCNQ del 2 giugno 1998,  curera' la raccolta dei dati relativi al
proprio  personale  e  provvedera'  a  trasmetterli  direttamente  al
Dipartimento della funzione pubblica.
 Forze di polizia ad ordinamento civile.
  Ciascuna Forza di polizia ad  ordinamento civile (Polizia di Stato,
Corpo polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) curera' la
raccolta  dei dati  relativi  al proprio  personale  e provvedera'  a
trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
  Aziende  ed  enti  di  cui   all'art.  73,  comma  5,  del  decreto
legislativo  n.  29/1993 (ASI,  CNEL,  CONI,  ENAC, ENEA,  Ente  EUR,
Unioncamere).
  Ciascuna azienda ed  ente curera' la raccolta dei  dati relativi al
proprio  personale  e  provvedera'  a  trasmetterli  direttamente  al
Dipartimento della funzione pubblica.
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  I  Ministri,  le amministrazioni,  le  associazioni,  le unioni,  i
presidenti  delle  giunte  regionali  e delle  province  autonome,  i
commissari di  Governo ed i  prefetti della Repubblica  sono pregati,
ciascuno  nel  loro  ambito,  di  portare  la  presente  circolare  a
conoscenza degli  enti e  degli organismi  vigilati ed  associati con
l'urgenza che il caso richiede.
  Ferme   restando   le   specifiche   competenze   e   le   connesse
responsabilita' delle  singole amministrazioni pubbliche,  si segnala
all'attenzione  dei  prefetti  della   Repubblica  la  necessita'  di
svolgere  una incisiva  attivita'  ed azione  di  coordinamento e  di
impulso, in  modo che  nell'ambito della  provincia di  competenza le
amministrazioni  pubbliche provvedano  ad inviare  i dati  secondo le
modalita'  previste   dalla  vigente   normativa  e   dalla  presente
circolare.
                                               p. Il Ministro: Bressa