IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                           di concerto con
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                                  e
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge  19 novembre  1990, n.  341, art.  4, comma  2, che
stabilisce  che  le  universita'  provvedono  alla  formazione  degli
insegnanti  delle   scuole  secondarie   con  specifiche   scuole  di
specializzazione articolate in indirizzi  presso le quali si consegue
un diploma di abilitazione all'insegnamento;
  Visto  il decreto  legislativo 16  aprile 1994,  n. 297,  art. 400,
comma 12,  che stabilisce  che fino al  termine dell'ultimo  anno dei
corsi  di studio  universitari per  il rilascio  dei titoli  previsti
dagli articoli 3 e 4 della legge n. 341/1990, i candidati che abbiano
superato  le prove  dei concorsi  a  cattedre, per  titoli ed  esami,
conseguono  l'abilitazione   all'insegnamento,  qualora   questa  sia
prescritta  ed essi  ne siano  sprovvisti; l'art.  316, comma  2, che
prevede che fino alla prima  applicazione dell'art. 9, della legge n.
341, citata si applicano le  disposizioni dell'art. 325; gli articoli
67,  comma 6  e  325,  comma 1,  che  stabiliscono  per il  personale
assistente educatore degli  istituti statali per sordomuti  e per non
vedenti,  nonche' per  il personale  direttivo, docente  ed educativo
impegnato  nell'attivita'  di sostegno  ad  alunni  in situazione  di
handicap il possesso di apposito titolo di specializzazione;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 95;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica e tecnologica 26 maggio  1998, emanato di concerto con il
Ministro  della  pubblica  istruzione  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1998, recante i criteri generali per la
disciplina da parte delle universita'  degli ordinamenti dei corsi di
laurea  in  scienze  della  formazione primaria  e  delle  scuole  di
specializzazione per  l'insegnamento nella  scuola secondaria,  i cui
articoli  3,  comma  6,  e  4, comma  8,  in  particolare  prevedono,
all'interno dei corsi di laurea  in scienze della formazione primaria
e della scuola di specializzazione, lo svolgimento di specifici corsi
aggiuntivi  attinenti  l'integrazione   scolastica  degli  alunni  in
situazione di handicap  per gli allievi che richiedono  il diploma di
laurea  o  di  specializzazione  anche  ai  fini  dell'ammissione  ai
concorsi per l'attivita' didattica di sostegno;
  Considerato che nell'anno accademico 1998-1999 sono avviati i corsi
di laurea in scienze della  formazione primaria e istituite le scuole
di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria;
  Considerato  che  i  corsi   di  formazione  per  il  conseguimento
dell'abilitazione  all'insegnamento  secondario  presso  le  predette
scuole   di  specializzazione   inizieranno  diffusamente   nell'anno
accademico 1999-2000;
  Visto il  decreto del Ministro  della pubblica istruzione  10 marzo
1997, emanato di concerto con il  Ministro per la funzione pubblica e
il Ministro del  tesoro e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 175
del  29 luglio  1997,  con  il quale  sono  state  adottate le  norme
transitorie per  il passaggio al sistema  di formazione universitaria
degli insegnanti della scuola materna ed elementare;
  Vista  la legge  3  agosto 1998,  n.  315, art.  1,  comma 8,  che,
integrando l'art. 4 della legge  19 novembre 1990, n. 341, stabilisce
che con  decreto del Ministro  della pubblica istruzione  di concerto
con il  Ministro per la  funzione pubblica  e il Ministro  del tesoro
sono  adottate  norme transitorie  per  il  passaggio al  sistema  di
formazione universitaria degli insegnanti della scuola secondaria;
  Visto  l'ordine del  giorno accolto  dal Governo  in sede  di esame
dell'atto Senato n. 932, con il quale si impegna il Governo stesso ad
indire un corso di specializzazione  per gli assistenti educatori non
di ruolo presso i convitti per sordomuti e per non vedenti;
  Ritenuta la  necessita' di  assicurare, nella fase  transitoria, la
formazione degli  insegnanti di sostegno  alle classi in  presenza di
alunni in  situazioni di  handicap, con  assegnazione alle  scuole di
docenti  specializzati,  ivi  compresa la  formazione  del  personale
educativo presso i convitti nazionali per sordomuti e non vedenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella
scuola secondaria bandito  successivamente al 1 maggio  2002, e fatto
salvo quanto  disposto in via  transitoria dagli  articoli 2 e  4, il
possesso  della  corrispondente  abilitazione costituisce  titolo  di
ammissione al concorso  stesso e cessa la  possibilita' di conseguire
l'abilitazione  all'insegnamento  nei  modi previsti  dall'art.  400,
comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.