L'ASSESSORE AI BENI CULTURALI AMBIENTALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo statuto della regione siciliana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P. reg. 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Visto il D.A. n. 5994 del 22 aprile 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 28 del 27 maggio 1995 con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, il territorio compreso tra l'abitato di Porto Palo e il Vallone Gurra di Mare, ricadente nel comune di Menfi e' stato dichiarato temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico; Visto il D.A. n. 6020 del 2 maggio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 25 del 17 maggio 1997, con il quale il vincolo sopra descritto e' stato prorogato per un ulteriore biennio dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, del provvedimento anzidetto; Considerata l'avvenuta scadenza del vincolo come sopra specificato; Considerato che la zona in argomento non e' ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica; Vista la nota prot. n. 3489 del 6 aprile 1999, con la quale la soprintendenza di Agrigento ha chiesto la proroga del vincolo di cui sopra, in quanto allo stato attuale non sono venuti meno i fattori di rischio, specificati nelle premesse della relazione della proposta di vincolo, a suo tempo adottata con D.A. n. 5994 del 22 aprile 1995, che potrebbero compromettere le esigenze di tutela delle aree in argomento, nelle more della relativa pianificazione paesistica; Esaminata altresi', la sopra citata nota della soprintendenza di Agrigento, con la quale viene richiesta anche la riperimetrazione del vincolo di immodificabilita' temporanea imposto sul territorio compreso tra l'abitato di Porto Palo e il Vallone Gurra di Mare, meglio evidenziato nella planimetria sub "A" allegata al presente decreto di cui fa parte integrante e sostanziale. La delimitazione dell'area coincide con quella riportata nel D.A. n. 5994 del 22 aprile 1995 per quanto riguarda le aree comprese nel vincolo di cui sopra ricadenti nei fogli n. 75 e n. 74 del N.C.T. di Menfi, cosi' come descritte nelle planimetrie sub "C" e sub "D" allegate al sopra citato decreto che, sul punto, si intendono richiamate e confermate. Per quanto attiene, invece la porzione territoriale ricadente nel foglio n. 76 del N.C.T. di Menfi e' stato accertato uno stato dei luoghi diverso rispetto a quello rappresentato nel foglio di mappa catastale, fornito allo scopo dal centro regionale per il catalogo, costituente il supporto cartografico del vincolo stesso. In effetti il vincolo comprende anche un'area all'interno del porto trasformata negli anni '70, erroneamente inclusa. Per cui il perimetro di questa porzione territoriale sottoposta a vincolo di immodificabilita' temporanea percorre verso sud lungo l'argine in sinistra idraulica del vallone "Gurra Belice", dal confine con il foglio di mappa n. 75 sino alla foce; quindi procede verso est lungo la linea di battigia, sino alla particella demaniale n. 40, che non viene, come in precedenza, inglobata per intero, ma solo in parte fino al tratto in cui piega in direzione nord, nello spigolo sudovest della particella n. 51, (non inclusa nel vincolo), escludendo quindi quella parte di battigia sino al molo, modificato a seguito dei lavori di costruzione del porto. Piega dunque in direzione nord, attraversa la "strada vicinale Gurra di Mare" e prosegue comprendendo le particelle numeri 147, 141, 135, 130, 125, 123, 201, 120, 109, 174, 100, 99, 150 e 95, sino a giungere al confine tra la suddetta strada vicinale (esclusa dal vincolo) e il foglio n. 75; Ritenuto in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico; Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato e' imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie; Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con D.A. n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351; Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940, giusta D.P. reg. 5 ottobre 1993, n. 862, ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione "oggettiva" del paesaggio; Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, e' stato trasmesso, unitamente alle linee guida del piano territoriale paesistico alle soprintendenze dei beni culturali e ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di tre mesi naturali e consecutivi; Vista la nota assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/1991 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza; Considerato per quanto sopra espresso che sussistono motivate esigenze per rinnovare per un ulteriore anno, e comunque per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua entrata in vigore, il vincolo di immodificabilita' temporanea vigente nel territorio compreso tra l'abitato di Porto Palo e il Vallone Gurra di Mare ricadente nel comune di Menfi, territorio meglio individuato nelle planimetrie allegate sub "C" e "D" al D.A. n. 5994 del 22 aprile 1995, nonche' in quelle che segnate sub "A" e "B" si allegano al presente decreto come sua parte integrante e sostanziale tanto al fine di preservare l'aspetto naturale e i valori esteticoambientali della localita' ai fini della sua normazione paesaggistica, che e' in corso di redazione; Ritenuto infatti che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo assessorato, come sopra indicato ha inteso rimediare attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico in questione, non puo' tradursi nella lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente naturale della zona in questione e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza; Decreta: Art. 1. In accoglimento della proposta della soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento e per le motivazioni di cui in premessa, e' rinnovato, fino alla concorrenza di un quinquennio dalla sua entrata in vigore, giusta D.A. n. 5994/95 e comunque non oltre il 27 maggio 2000 il vincolo di immodificabilita' temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, nel territorio compreso tra l'abitato di Porto Palo e il Vallone Gurra di Mare, ricadente nel comune di Menfi come descritto e delimitato in premessa e nelle planimetrie sub "A" e sub "B" allegate al presente decreto di cui formano parte integrante e sostanziale, nonche' in quelle allegate sub "C" e sub "D" al D.A. n. 5994 del 22 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 28 del 27 maggio 1995, prorogato con D.A. n. 6020 del 2 maggio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 25 del 17 maggio 1997, che si intendono richiamate e confermate.