L'ASSESSORE AI BENI CULTURALI
                AMBIENTALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della regione siciliana;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637;
  Visto il  testo unico  delle leggi  sull'ordinamento del  Governo e
dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P. reg.
28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto il D.A. n. 5994 del  22 aprile 1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della  regione siciliana n.  28 del  27 maggio 1995  con il
quale,  al  fine  di  procedere alla  pianificazione  paesistica,  il
territorio compreso tra l'abitato di Porto Palo e il Vallone Gurra di
Mare,   ricadente   nel  comune   di   Menfi   e'  stato   dichiarato
temporaneamente  immodificabile  in  applicazione dell'art.  5  della
legge  regionale 30  aprile 1991,  n. 15,  fino all'approvazione  del
piano territoriale paesistico;
  Visto il D.A.  n. 6020 del 2 maggio 1997  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della  regione siciliana n. 25  del 17 maggio 1997,  con il
quale il vincolo sopra descritto  e' stato prorogato per un ulteriore
biennio dalla  data di  pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale della
regione siciliana, del provvedimento anzidetto;
  Considerata l'avvenuta scadenza del vincolo come sopra specificato;
  Considerato che  la zona  in argomento non  e' ancora  sottoposta a
pianificazione territoriale paesistica;
  Vista la  nota prot.  n. 3489 del  6 aprile 1999,  con la  quale la
soprintendenza di Agrigento ha chiesto  la proroga del vincolo di cui
sopra, in quanto allo stato attuale non sono venuti meno i fattori di
rischio, specificati nelle premesse della relazione della proposta di
vincolo, a  suo tempo adottata con  D.A. n. 5994 del  22 aprile 1995,
che  potrebbero compromettere  le esigenze  di tutela  delle aree  in
argomento, nelle more della relativa pianificazione paesistica;
  Esaminata altresi',  la sopra  citata nota della  soprintendenza di
Agrigento, con la quale viene richiesta anche la riperimetrazione del
vincolo  di  immodificabilita'   temporanea  imposto  sul  territorio
compreso tra  l'abitato di  Porto Palo  e il  Vallone Gurra  di Mare,
meglio  evidenziato nella  planimetria sub  "A" allegata  al presente
decreto di cui fa parte integrante e sostanziale.
  La delimitazione  dell'area coincide con quella  riportata nel D.A.
n. 5994 del  22 aprile 1995 per quanto riguarda  le aree comprese nel
vincolo di cui sopra ricadenti nei fogli  n. 75 e n. 74 del N.C.T. di
Menfi,  cosi' come  descritte nelle  planimetrie  sub "C"  e sub  "D"
allegate  al  sopra  citato  decreto che,  sul  punto,  si  intendono
richiamate e confermate.
  Per quanto  attiene, invece la porzione  territoriale ricadente nel
foglio n.  76 del N.C.T.  di Menfi e'  stato accertato uno  stato dei
luoghi diverso  rispetto a quello  rappresentato nel foglio  di mappa
catastale, fornito allo  scopo dal centro regionale  per il catalogo,
costituente il  supporto cartografico del vincolo  stesso. In effetti
il vincolo comprende anche  un'area all'interno del porto trasformata
negli anni '70, erroneamente inclusa.  Per cui il perimetro di questa
porzione  territoriale  sottoposta  a  vincolo  di  immodificabilita'
temporanea percorre  verso sud  lungo l'argine in  sinistra idraulica
del vallone "Gurra Belice", dal confine  con il foglio di mappa n. 75
sino alla foce; quindi procede verso  est lungo la linea di battigia,
sino  alla  particella  demaniale  n.  40, che  non  viene,  come  in
precedenza, inglobata per intero, ma solo  in parte fino al tratto in
cui piega in direzione nord,  nello spigolo sudovest della particella
n. 51, (non  inclusa nel vincolo), escludendo quindi  quella parte di
battigia sino al molo, modificato a seguito dei lavori di costruzione
del  porto. Piega  dunque in  direzione nord,  attraversa la  "strada
vicinale Gurra di Mare" e  prosegue comprendendo le particelle numeri
147, 141, 135, 130, 125, 123, 201,  120, 109, 174, 100, 99, 150 e 95,
sino a giungere  al confine tra la suddetta  strada vicinale (esclusa
dal vincolo) e il foglio n. 75;
  Ritenuto in particolare, che permane il grave rischio di interventi
indiscriminati, non compatibili con  le destinazioni urbanistiche del
vigente strumento, idonei ad  alterare i connotati salienti dell'area
suddetta,  che  vanno  salvaguardati  nelle more  della  loro  tutela
mediante piano paesistico;
  Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento
di  vincolo  come  sopra  rilevato  e'  imposto,  ferma  restando  la
condizione  risolutiva   dell'approvazione  del   piano  territoriale
paesistico dell'area  suddetta, dal disposto dell'art.  2 della legge
19 novembre  1968, n.  1187, e  dell'art. 1  della legge  regionale 5
novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
  Rilevato che questo assessorato ha  attivato la redazione del piano
territoriale  paesistico  regionale,  secondo   il  piano  di  lavoro
approvato  con D.A.  n. 7276  del 28  dicembre 1992,  registrato alla
Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;
  Visto il  verbale della seduta del  30 aprile 1996, nella  quale il
comitato  tecnico scientifico  istituito  ai sensi  dell'art. 24  del
regio decreto n. 1357/1940, giusta D.P.  reg. 5 ottobre 1993, n. 862,
ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale
paesistico, quali  indirizzi e norme alla  pianificazione "oggettiva"
del paesaggio;
  Rilevato che detto verbale, con nota  n. 1007 del 23 novembre 1996,
e'   stato  trasmesso,   unitamente  alle   linee  guida   del  piano
territoriale  paesistico alle  soprintendenze  dei  beni culturali  e
ambientali  per  la  pubblicazione  all'albo  dei  comuni,  ai  sensi
dell'art. 24,  secondo comma, del  regolamento della legge  29 giugno
1939, n.  1497, approvato con regio  decreto 3 giugno 1940,  n. 1357,
per un periodo di tre mesi naturali e consecutivi;
  Vista  la nota  assessoriale  prot.  n. 186  del  15 gennaio  1998,
contenente  direttive  alle  soprintendenze  in  ordine  alle  misure
cautelari previste  dall'art. 5  della legge  regionale n.  15/1991 e
agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;
  Considerato  per  quanto  sopra espresso  che  sussistono  motivate
esigenze  per rinnovare  per un  ulteriore  anno, e  comunque per  un
periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di
sua  entrata in  vigore, il  vincolo di  immodificabilita' temporanea
vigente  nel territorio  compreso tra  l'abitato di  Porto Palo  e il
Vallone  Gurra di  Mare  ricadente nel  comune  di Menfi,  territorio
meglio individuato nelle  planimetrie allegate sub "C" e  "D" al D.A.
n. 5994 del 22  aprile 1995, nonche' in quelle che  segnate sub "A" e
"B"  si allegano  al presente  decreto  come sua  parte integrante  e
sostanziale tanto al fine di preservare l'aspetto naturale e i valori
esteticoambientali  della  localita'  ai fini  della  sua  normazione
paesaggistica, che e' in corso di redazione;
  Ritenuto  infatti che  la  contingente assenza  dello strumento  di
pianificazione  del paesaggio,  alla quale  questo assessorato,  come
sopra   indicato   ha   inteso   rimediare   attivando   procedimenti
inequivocabilmente  preordinati  alla  redazione e  approvazione  del
piano territoriale  paesistico in questione, non  puo' tradursi nella
lesione  degli interessi  pubblici  alla conservazione  dell'ambiente
naturale della zona  in questione e della sua  percezione estetica di
infungibile rilevanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  accoglimento  della  proposta  della  soprintendenza  dei  beni
culturali ed ambientali  di Agrigento e per le motivazioni  di cui in
premessa, e' rinnovato, fino alla concorrenza di un quinquennio dalla
sua entrata in vigore, giusta D.A. n. 5994/95 e comunque non oltre il
27 maggio 2000 il vincolo di immodificabilita' temporanea imposto, ai
sensi dell'art.  5 della legge  regionale n. 15/1991,  nel territorio
compreso tra  l'abitato di  Porto Palo  e il  Vallone Gurra  di Mare,
ricadente nel comune di Menfi come descritto e delimitato in premessa
e nelle planimetrie sub "A" e sub "B" allegate al presente decreto di
cui  formano  parte  integrante  e  sostanziale,  nonche'  in  quelle
allegate  sub "C"  e sub  "D" al  D.A. n.  5994 del  22 aprile  1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 28 del
27  maggio  1995, prorogato  con  D.A.  n.  6020  del 2  maggio  1997
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 25 del
17 maggio 1997, che si intendono richiamate e confermate.