IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio; Visto il decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del 18 febbraio 1998, n. 41, contenente il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edifici ; Visto l'art.3 del predetto decreto, concernente le modalita' di comunicazione all'Amministrazione finanziaria, da parte delle banche, degli elenchi dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80, del 31 marzo 1998, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico- amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni dello stesso art. 3 del citato decreto 18 febbraio 1998, n. 41, in base al quale con successivo decreto devono essere approvate le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria dei dati risultanti dai bonifici bancari effettuati dai contribuenti per la detrazione ai fini dell'IRPEF del 41% delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio; Decreta: Art. 1. L'invio dei dati, da parte delle banche, riguardanti i bonifici aventi per oggetto la detrazione ai fini dell'IRPEF del 41% delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, deve avvenire in via telematica con le modalita' del file transfer e deve essere effettuato secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A al presente decreto. Ai fini dell'invio all'Amministrazione finanziaria dei dati di cui al precedente comma, le banche devono osservare le modalita' di cui all'allegato B al presente decreto.