IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
Visto  l'art.  1  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449, recante
disposizioni   tributarie  concernenti  interventi  di  recupero  del
patrimonio edilizio;
Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  finanze di concerto con il
Ministro  dei lavori pubblici del 18 febbraio 1998, n. 41, contenente
il  regolamento  recante norme di attuazione e procedure di controllo
di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di
detrazioni per le spese di ristrutturazione edifici ;
Visto  l'art.3  del  predetto  decreto,  concernente  le modalita' di
comunicazione all'Amministrazione finanziaria, da parte delle banche,
degli  elenchi dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei
pagamenti;
Visto  l'art.  16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo  sostituito  dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80, del 31
marzo  1998,  concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro,
di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro nelle amministrazioni
pubbliche;
Visto  l'art.  13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale
devono  essere  adottati  dal Ministro delle finanze esclusivamente i
provvedimenti  che sono espressione del potere di indirizzo politico-
amministrativo,  di  cui  agli  articoli 3, comma 1, e 14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Considerato  che  occorre  dare  attuazione  alle  disposizioni dello
stesso  art. 3 del citato decreto 18 febbraio 1998, n. 41, in base al
quale  con  successivo  decreto devono essere approvate le specifiche
tecniche  per  la  trasmissione in via telematica all'Amministrazione
finanziaria  dei  dati risultanti dai bonifici bancari effettuati dai
contribuenti per la detrazione ai fini dell'IRPEF del 41% delle spese
sostenute per il recupero del patrimonio edilizio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
L'invio  dei  dati,  da  parte  delle  banche, riguardanti i bonifici
aventi  per  oggetto  la  detrazione ai fini dell'IRPEF del 41% delle
spese  sostenute  per  il  recupero  del  patrimonio  edilizio,  deve
avvenire  in via telematica con le modalita' del file transfer e deve
essere  effettuato secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato
A al presente decreto.
Ai fini dell'invio all'Amministrazione finanziaria dei dati di cui al
precedente  comma,  le  banche  devono  osservare le modalita' di cui
all'allegato B al presente decreto.