IL DIRETTORE REGIONALE
                     delle entrate per la Puglia
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43,  e  le  successive  modificazioni,  istitutivo  del  servizio
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  n. 80 del 31 marzo 1998 che
ha sostituito l'art.  3 del decreto legislativo n. 29  del 3 febbraio
1993;
  Visto l'art. 13  della legge 8 maggio 1998, n.  146, che fissa, tra
l'altro, disposizioni per la  semplificazione e razionalizzazione del
sistema tributario;
  Vista  la notacircolare  n.  260 del  5 novembre  1998  con cui  il
direttore generale  del Dipartimento delle entrate  conferisce delega
ai direttori regionali per l'adozione degli atti di applicazione e di
diniego delle speciali agevolazioni previste dagli articoli 19, commi
terzo e quarto,  e 39, sesto comma, del decreto  del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Vista  l'istanza prodotta  in  data 3  novembre  1998 alla  sezione
staccata di Lecce con la quale la ditta Tomasi Francesca, con sede in
Squinzano  (Lecce),  codice   fiscale  TMSFNC59T65I930X,  ha  chiesto
l'applicazione dei  benefici previsti dall'art. 19,  terzo comma, del
decreto del  Presidente della Repubblica  29 settembre 1973,  n. 602,
per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione
integrativa presentata ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
iscritto nei ruoli posti in  riscossione alla scadenza di aprile 1998
per il  complessivo importo di L.  8.062.950, successivamente ridotto
per sgravio parziale  a L. 7.597.190, adducendo di  trovarsi in stato
di temporanea difficolta' finanziaria;
  Considerato che  la sezione staccata  di Lecce, tenuto  anche conto
dell'avviso   espresso  dagli   organi   all'uopo  interpellati,   ha
manifestato,  nonostante  l'esiguita' dell'onere  tributario,  parere
favorevole alla  concessione del richiesto beneficio  in quanto nella
fattispecie  concreta  sussiste  la  necessita'  di  salvaguardare  i
livelli occupazionali  e di  assicurare e mantenere  il proseguimento
delle attivita' produttive della menzionata ditta;
  Considerato che  il pagamento immediato aggraverebbe  la situazione
economicofinanziaria  della  ditta  contribuente,  con  ripercussioni
negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;
  Tenuto  conto della  localizzazione  della ditta  in un  territorio
altamente  depresso   laddove  si  registra  un   elevato  indice  di
dissocupazione;
  Considerato, inoltre, che per effetto  del versamento di un acconto
di  L.  1.519.438,  corrispondente   al  20%  del  carico  d'imposta,
l'ammontare residuo dovuto e' pari a L. 6.077.752;
  Ritenuto,  quindi, che  la richiesta  rientra nelle  previsioni del
terzo  comma dell'art.  19 del  citato decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 602, che consente  di poter accordare la rateazione dei
tributi  erariali   iscritti  nei  ruoli  speciali   e  straordinari,
allorquando   sussiste  la   necessita'   di   mantenere  i   livelli
occupazionali  e  di  assicurare  il  proseguimento  delle  attivita'
produttive;
                              Decreta:
  La  riscossione del  residuo  carico tributario  di lire  6.077.752
dovuto dalla  ditta Tomasi  Francesca e' ripartita  in cinque  rate a
decorrere  dalla scadenza  di  giugno 1999  con l'applicazione  degli
interessi  previsti dall'art.  21  del decreto  del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  La  sezione  staccata  di  Lecce nel  provvedimento  di  esecuzione
determinera'  l'ammontare  degli   interessi  dovuti  dalla  predetta
societa',  ai sensi  del citato  art. 21  del decreto  del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 602, e provvedera', altresi',
a  tutti gli  adempimenti  di propria  competenza  che si  rendessero
necessari.
  Il mancato pagamento  di due ratei consecutivi  determinera' per la
societa' l'automatica decadenza dal beneficio accordatole.
  L'agevolazione in argomento sara' revocata, con successivo decreto,
ove  vengano a  cessare  i  presupposti in  base  ai  quali e'  stata
concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bari, 27 maggio 1999
                                   Il direttore regionale: Giammarino