L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 25 febbraio 1999,
  Premesso che:
  ai sensi dell'art. 2, comma 14, e dell'art. 3, comma 1, della legge
14  novembre 1995,  n. 481  (di seguito:  legge n.  481/1995), devono
intendersi trasferite all'Autorita' per  l'energia elettrica e il gas
(di seguito:  l'Autorita'), le funzioni amministrative  esercitate da
organi statali e  da altri enti e amministrazioni  pubbliche, anche a
ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni;
  il  provvedimento del  CIP 29  aprile  1992, n.  6/92 (di  seguito:
provvedimento  CIP n.  6/92), pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale -
serie generale  - n. 109 del  12 maggio 1992, definisce  al titolo I,
capoverso  1  la condizione  tecnica  per  l'assimilabilita' a  fonte
rinnovabile, e  al medesimo titolo,  capoverso 4 , stabilisce  che il
Ministero  dell'industria,  del   commercio  e  dell'artigianato  (di
seguito:   Ministero  dell'industria)   verifica,  anche   nel  corso
dell'esercizio,   la   sussistenza   della  condizione   tecnica   di
assimilabilita' anche  avvalendosi per le verifiche  sull'impianto di
tecnici specializzati dell'Enel e dell'Enea;
  il  provvedimento  CIP  n.  6/92  prevede  altresi'  al  titolo  I,
capoversi 5  e 6  che eventuali variazioni  al programma  di utilizzo
dell'impianto,  non   dovuto  a  cause  di   forza  maggiore,  vadano
comunicate all'Enel e  che l'Enel a sua volta e'  tenuto ad informare
il Ministero  dell'industria delle  variazioni che comportano  il non
rispetto   della  condizione   di   assimilabilita'   o  un   diverso
trattamento;
  l'art. 3,  capoverso 2 ,  del decreto del  Ministro dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato  4  agosto  1994 pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale -  serie generale - n. 186 del  10 agosto 1994 (di
seguito:  decreto   ministeriale  4  agosto  1994),   a  modifica  ed
integrazione  del  provvedimento  CIP  n.  6/92,  stabilisce  che  il
produttore deve comunicare  all'Enel, entro il 31  gennaio di ciascun
anno, riferiti all'anno solare antecedente, i quantitativi di energia
utile, termica ed elettrica, prodotti ed il corrispondente consumo di
combustibile fossile commerciale, e  che l'Enel controlla il rispetto
della  condizione di  assimilabilita' e  del trattamento  economico e
comunica al  Ministero dell'industria  l'esito di tale  controllo; il
Ministero  dell'industria,  in  caso  di  esito  negativo,  adotta  i
provvedimenti di competenza;
  Vista la  legge 9  gennaio 1991,  n. 9,  in particolare  l'art. 20,
comma 1 e l'art. 22, comma 5;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'industria  del  commercio  e
dell'artigianato  25   settembre  1992,  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992;
  Visto il decreto  legislativo 31 marzo 1998, n.  112, recante norme
per il conferimento di funzioni  e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni  ed agli  enti locali,  in attuazione  del capo  I della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il documento  "Proposta  di delibera  per  procedura per  il
controllo del  rispetto della  condizione di assimilabilita'  a fonte
rinnovabile   ai  fini   del  trattamento   economico  previsto   dal
provvedimento CIP n. 6/92" (PROT.AU/99/044);
  Ritenuta  l'esigenza  di adeguare  la  procedura  di controllo  del
rispetto della condizione di  assimilabilita' ai fini del trattamento
economico di cui  al titolo I, capoversi 5 e  6 del provvedimento CIP
n. 6/92 come  modificato ed integrato dall'art. 3, capoverso  2 , del
decreto ministeriale 4 agosto 1994;
  Ritenuta  altresi'   l'esigenza  di  disciplinare   il  trattamento
economico di quegli impianti di  produzione di energia elettrica che,
a seguito  del controllo di  cui sopra,  risultino in possesso  di un
valore dell'indice  energetico Ien  diverso da quello  comunicato dal
Ministero dell'industria  ai sensi  del titolo I,  capoverso 3  , del
provvedimento CIP n. 6/92 e sue successive modifiche ed integrazioni;
                              Delibera:
                               Art. 1.
           Controllo del rispetto della condizione tecnica
               di assimilabilita' a fonte rinnovabile
  1.  I  soggetti  produttori   di  energia  elettrica  con  impianti
alimentati  da  fonti  energetiche assimilate  a  quelle  rinnovabili
comunicano,    separatamente   per    ciascun   impianto,    mediante
dichiarazione   firmata   dal   legale  rappresentante,   il   valore
dell'indice   energetico  Ien,   come  definito   al  titolo   I  del
provvedimento  del Comitato  interministeriale dei  prezzi 29  aprile
1992, n. 6/92, conseguito nell'anno solare precedente.
  2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere inviata, entro il
30 aprile  di ogni anno,  all'Autorita' per l'energia elettrica  e il
gas e, per conoscenza, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico
e  al  soggetto cessionario.  Tale  dichiarazione  deve contenere  le
seguenti informazioni e documentazione:
  a) identificazione del soggetto produttore, in particolare: ragione
sociale, natura giuridica, sede legale;
  b)  identificazione dell'impianto,  in particolare:  localizzazione
geografica,  eventuale denominazione,  data  di fine  del periodo  di
avviamento o data di entrata in servizio;
  c) copia della comunicazione dell'indice energetico Ien inviata dal
Ministero dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  ai sensi
del  titolo  I,   capoverso  3  ,  del   provvedimento  del  Comitato
interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, con indicazione
di  eventuali  maggiorazioni  assegnate  ai  sensi  del  decreto  del
Ministro   dell'industria,  del   commercio  e   dell'artigianato  25
settembre 1992;
  d)  variazioni  intervenute  rispetto   a  quanto  contenuto  nella
documentazione trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  ai   sensi  del  titolo   I,  capoverso  2   ,  del
provvedimento  del Comitato  interministeriale dei  prezzi 29  aprile
1992, n.  6/92, qualora le  variazioni possano influire  sul rispetto
della condizione  tecnica di assimilabilita' ai  fini del trattamento
economico;
  e)  energia elettrica  utile prodotta  nell'anno solare  precedente
dall'impianto al  netto dell'energia assorbita dai  servizi ausiliari
(Ee),  espressa  in MWh;  energia  termica  utile prodotta  nell'anno
solare  precedente  dall'impianto  (Et),  espressa  in  MWh;  energia
immessa  nell'anno  solare   precedente  nell'impianto  attraverso  i
combustibili fossili commerciali (Ec), espressa in MWh;
  f) metodi di misura e  criteri utilizzati per la determinazione dei
valori delle grandezze di cui alla lettera e);
  g)  programma annuale  di utilizzo  dell'impianto, in  particolare:
capacita'  di produzione  di  energia elettrica  ovvero combinata  di
energia  elettrica e  calore,  rendimenti  e combustibili  utilizzati
(inclusi combustibili  di processo,  residui o recuperi  di energia),
finalita'  della produzione  (usi propri,  distribuzione, vendita  ad
altri soggetti);
  h) caratteristiche tecniche generali dell'impianto, in particolare:
tipo di impianto, schema generale di funzionamento, identificazione e
caratteristiche di generatori e  scambiatori di calore, motori primi,
generatori elettrici ed altri componenti significativi.
  3. I documenti e  le informazioni di cui alle lettere  c), d), f) e
h) devono  essere trasmessi  solo per il  primo anno  di applicazione
della  presente deliberazione.  Negli anni  successivi devono  essere
trasmessi  solo nel  caso  in cui  siano  intervenute variazioni  con
conseguenze significative  sul rispetto  della condizione  tecnica di
assimilabilita' ai fini del trattamento economico.
  4. Il mancato invio all'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas
della dichiarazione dell'indice energetico Ien, di cui al comma 1, il
mancato  invio alla  medesima Autorita',  delle informazioni  e della
documentazione nelle forme  di cui ai commi 2 e  3, ovvero l'invio di
informazioni  incomplete  o  difformi, comporta  per  l'impianto,  il
venire meno, per l'anno di  riferimento, del trattamento previsto per
l'energia   elettrica  prodotta   con   impianti  utilizzanti   fonti
assimilate   alle   rinnovabili   dal  provvedimento   del   Comitato
interministeriale dei  prezzi 29 aprile  1992, n. 6 e  sue successive
modifiche ed  integrazioni. L'Autorita' per l'energia  elettrica e il
gas  ne  da'  comunicazione   al  soggetto  produttore,  al  soggetto
cessionario, alla  Cassa conguaglio  per il  settore elettrico,  e al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o ad altra
amministrazione  competente   ai  sensi  dell'art.  29   del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  5.  In caso  di mancato  adempimento  di quanto  previsto ai  commi
precedenti  l'Autorita'  per  l'energia   elettrica  e  il  gas  puo'
applicare le sanzioni di cui all'art.  2, comma 20, lettera c), della
legge 14 novembre 1995, n. 481.