L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 25 febbraio 1999, Premesso che: ai sensi dell'art. 2, comma 14, e dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), devono intendersi trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita'), le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubbliche, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni; il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6/92 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992, definisce al titolo I, capoverso 1 la condizione tecnica per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile, e al medesimo titolo, capoverso 4 , stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: Ministero dell'industria) verifica, anche nel corso dell'esercizio, la sussistenza della condizione tecnica di assimilabilita' anche avvalendosi per le verifiche sull'impianto di tecnici specializzati dell'Enel e dell'Enea; il provvedimento CIP n. 6/92 prevede altresi' al titolo I, capoversi 5 e 6 che eventuali variazioni al programma di utilizzo dell'impianto, non dovuto a cause di forza maggiore, vadano comunicate all'Enel e che l'Enel a sua volta e' tenuto ad informare il Ministero dell'industria delle variazioni che comportano il non rispetto della condizione di assimilabilita' o un diverso trattamento; l'art. 3, capoverso 2 , del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994 (di seguito: decreto ministeriale 4 agosto 1994), a modifica ed integrazione del provvedimento CIP n. 6/92, stabilisce che il produttore deve comunicare all'Enel, entro il 31 gennaio di ciascun anno, riferiti all'anno solare antecedente, i quantitativi di energia utile, termica ed elettrica, prodotti ed il corrispondente consumo di combustibile fossile commerciale, e che l'Enel controlla il rispetto della condizione di assimilabilita' e del trattamento economico e comunica al Ministero dell'industria l'esito di tale controllo; il Ministero dell'industria, in caso di esito negativo, adotta i provvedimenti di competenza; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, in particolare l'art. 20, comma 1 e l'art. 22, comma 5; Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante norme per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il documento "Proposta di delibera per procedura per il controllo del rispetto della condizione di assimilabilita' a fonte rinnovabile ai fini del trattamento economico previsto dal provvedimento CIP n. 6/92" (PROT.AU/99/044); Ritenuta l'esigenza di adeguare la procedura di controllo del rispetto della condizione di assimilabilita' ai fini del trattamento economico di cui al titolo I, capoversi 5 e 6 del provvedimento CIP n. 6/92 come modificato ed integrato dall'art. 3, capoverso 2 , del decreto ministeriale 4 agosto 1994; Ritenuta altresi' l'esigenza di disciplinare il trattamento economico di quegli impianti di produzione di energia elettrica che, a seguito del controllo di cui sopra, risultino in possesso di un valore dell'indice energetico Ien diverso da quello comunicato dal Ministero dell'industria ai sensi del titolo I, capoverso 3 , del provvedimento CIP n. 6/92 e sue successive modifiche ed integrazioni; Delibera: Art. 1. Controllo del rispetto della condizione tecnica di assimilabilita' a fonte rinnovabile 1. I soggetti produttori di energia elettrica con impianti alimentati da fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili comunicano, separatamente per ciascun impianto, mediante dichiarazione firmata dal legale rappresentante, il valore dell'indice energetico Ien, come definito al titolo I del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, conseguito nell'anno solare precedente. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere inviata, entro il 30 aprile di ogni anno, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e, per conoscenza, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e al soggetto cessionario. Tale dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni e documentazione: a) identificazione del soggetto produttore, in particolare: ragione sociale, natura giuridica, sede legale; b) identificazione dell'impianto, in particolare: localizzazione geografica, eventuale denominazione, data di fine del periodo di avviamento o data di entrata in servizio; c) copia della comunicazione dell'indice energetico Ien inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del titolo I, capoverso 3 , del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, con indicazione di eventuali maggiorazioni assegnate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992; d) variazioni intervenute rispetto a quanto contenuto nella documentazione trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del titolo I, capoverso 2 , del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, qualora le variazioni possano influire sul rispetto della condizione tecnica di assimilabilita' ai fini del trattamento economico; e) energia elettrica utile prodotta nell'anno solare precedente dall'impianto al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari (Ee), espressa in MWh; energia termica utile prodotta nell'anno solare precedente dall'impianto (Et), espressa in MWh; energia immessa nell'anno solare precedente nell'impianto attraverso i combustibili fossili commerciali (Ec), espressa in MWh; f) metodi di misura e criteri utilizzati per la determinazione dei valori delle grandezze di cui alla lettera e); g) programma annuale di utilizzo dell'impianto, in particolare: capacita' di produzione di energia elettrica ovvero combinata di energia elettrica e calore, rendimenti e combustibili utilizzati (inclusi combustibili di processo, residui o recuperi di energia), finalita' della produzione (usi propri, distribuzione, vendita ad altri soggetti); h) caratteristiche tecniche generali dell'impianto, in particolare: tipo di impianto, schema generale di funzionamento, identificazione e caratteristiche di generatori e scambiatori di calore, motori primi, generatori elettrici ed altri componenti significativi. 3. I documenti e le informazioni di cui alle lettere c), d), f) e h) devono essere trasmessi solo per il primo anno di applicazione della presente deliberazione. Negli anni successivi devono essere trasmessi solo nel caso in cui siano intervenute variazioni con conseguenze significative sul rispetto della condizione tecnica di assimilabilita' ai fini del trattamento economico. 4. Il mancato invio all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas della dichiarazione dell'indice energetico Ien, di cui al comma 1, il mancato invio alla medesima Autorita', delle informazioni e della documentazione nelle forme di cui ai commi 2 e 3, ovvero l'invio di informazioni incomplete o difformi, comporta per l'impianto, il venire meno, per l'anno di riferimento, del trattamento previsto per l'energia elettrica prodotta con impianti utilizzanti fonti assimilate alle rinnovabili dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 e sue successive modifiche ed integrazioni. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ne da' comunicazione al soggetto produttore, al soggetto cessionario, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o ad altra amministrazione competente ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 5. In caso di mancato adempimento di quanto previsto ai commi precedenti l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' applicare le sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.