IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche ed in particolare l'art. 18 che, nel disporre maggiorazione dei canoni per le concessioni di derivazioni di acque pubbliche per i diversi usi, efficaci dal 1 gennaio 1994, ha stabilito che gli incrementi degli introiti cosi' derivanti confluiscano in un Fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico ed al riuso delle acque reflue, nonche' alle finalita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni; Considerato che i programmi di cui all'art. 18 della citata legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono dedotti da una piu' ampia attivita' di programmazione regionale gia' attivata in materia di risorse idriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997 concernente finalizzazione e riparto delle somme di cui al Fondo speciale previsto dall'art. 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche, relativamente alle annualita' 1994, 1995 e 1996; Vista la nota prot. n. 109708 del 23 giugno 1998 con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica che risulta iscritta all'unita' previsionale di base 7.2.1.13 - acquedotti e fognature - capitolo 9009 del proprio stato di previsione, lo stanziamento di L. 9.283.006.000 assegnato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 109708 del 31 dicembre 1997 e chiede a questo Ministero di far conoscere se il Comitato dei Ministri previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, abbia adottato determinazioni in merito alla ripartizione del predetto stanziamento ai fini dell'adozione del relativo decreto di variazione di bilancio, per l'iscrizione dei fondi sul capitolo 7750 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici; Considerata pertanto la necessita' di dover procedere al riparto delle risorse di cui al Fondo speciale previsto dall'art. 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per l'annualita' 1997; Vista la nota prot. n. 004509/24 del 29 giugno 1998 con la quale la regione Piemonte comunica che in data 11 giugno 1998 i rappresentanti di dodici regioni e province autonome hanno espresso all'unanimita' parere favorevole al mantenimento per le annualita' 1997 e 1998 dei criteri di riparto utilizzati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche e integrazioni; Ritenuto di procedere, in via transitoria, alla ripartizione dell'annualita' 1997, nelle more dell'adozione da parte dei comitati istituzionali delle Autorita' di bacino ovvero dei competenti organi regionali per i bacini di rilievo regionale, del piano triennale delle attivita' e degli interventi di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997; Ritenuto di escludere la regione Sardegna dalla ripartizione di cui al presente decreto in quanto, per effetto delle vigenti disposizioni di legge, la stessa risulta gia' destinataria dell'intero ammontare dei canoni per le utenze di acqua pubblica ricadenti nel territorio regionale; Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 3 dicembre 1998; Vista la proposta del Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo adottata nella seduta del 23 dicembre 1998; Sentita la conferenza unificata, di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 gennaio 1999; Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 marzo 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali e dell'ambiente; Decreta: Art. 1. 1. Le somme di cui all'art. 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, iscritte sul capitolo 9009 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'importo complessivo di L. 9.283.006.000 relativo all'anno 1997 sono utilizzate, attraverso programmi adottati dalle regioni e dalle province autonome, per il finanziamento di attivita' e interventi finalizzati prioritariamente alla ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici ed agli adempimenti connessi all'attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' per le finalita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, relative al risanamento delle acque, completamento e gestione delle reti di monitoraggio, fruizione e gestione del patrimonio idrico e tutela degli aspetti ambientali ad esso connesso.