IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la legge  5 gennaio  1994,  n. 36,  recante disposizioni  in
materia  di risorse  idriche ed  in  particolare l'art.  18 che,  nel
disporre maggiorazione  dei canoni per le  concessioni di derivazioni
di acque pubbliche per i diversi usi, efficaci dal 1 gennaio 1994, ha
stabilito  che   gli  incrementi   degli  introiti   cosi'  derivanti
confluiscano  in  un  Fondo   speciale  per  il  finanziamento  degli
interventi  relativi al  risparmio  idrico ed  al  riuso delle  acque
reflue, nonche' alle  finalita' di cui alla legge 18  maggio 1989, n.
183, e successive modificazioni;
  Considerato che i programmi di cui all'art. 18 della citata legge 5
gennaio 1994,  n. 36,  sono dedotti  da una  piu' ampia  attivita' di
programmazione regionale gia' attivata in materia di risorse idriche;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  18 novembre 1997
concernente  finalizzazione e  riparto delle  somme di  cui al  Fondo
speciale previsto dall'art. 18, comma  3, della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, in  materia di risorse idriche,  relativamente alle annualita'
1994, 1995 e 1996;
  Vista la nota  prot. n. 109708 del  23 giugno 1998 con  la quale il
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
comunica  che  risulta  iscritta   all'unita'  previsionale  di  base
7.2.1.13 - acquedotti  e fognature - capitolo 9009  del proprio stato
di  previsione, lo  stanziamento  di L.  9.283.006.000 assegnato  con
decreto del Ministro del tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica n. 109708 del 31 dicembre  1997 e chiede a questo Ministero
di far conoscere se il Comitato  dei Ministri previsto dalla legge 18
maggio 1989,  n. 183,  abbia adottato  determinazioni in  merito alla
ripartizione  del predetto  stanziamento  ai  fini dell'adozione  del
relativo  decreto di  variazione  di bilancio,  per l'iscrizione  dei
fondi sul  capitolo 7750  dello stato di  previsione della  spesa del
Ministero dei lavori pubblici;
  Considerata pertanto  la necessita'  di dover procedere  al riparto
delle risorse di  cui al Fondo speciale previsto  dall'art. 18, comma
3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per l'annualita' 1997;
  Vista la nota prot. n. 004509/24 del 29 giugno 1998 con la quale la
regione Piemonte comunica che in data 11 giugno 1998 i rappresentanti
di dodici  regioni e province autonome  hanno espresso all'unanimita'
parere favorevole al  mantenimento per le annualita' 1997  e 1998 dei
criteri di  riparto utilizzati con  il citato decreto  del Presidente
della Repubblica 18 novembre 1997;
  Vista la  legge 18 maggio  1989, n.  183, e successive  modifiche e
integrazioni;
  Ritenuto  di  procedere,  in  via  transitoria,  alla  ripartizione
dell'annualita' 1997, nelle more  dell'adozione da parte dei comitati
istituzionali delle Autorita' di  bacino ovvero dei competenti organi
regionali  per i  bacini di  rilievo regionale,  del piano  triennale
delle  attivita' e  degli interventi  di  cui all'art.  2 del  citato
decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997;
  Ritenuto di escludere la regione Sardegna dalla ripartizione di cui
al presente decreto in quanto, per effetto delle vigenti disposizioni
di legge,  la stessa risulta gia'  destinataria dell'intero ammontare
dei canoni per  le utenze di acqua pubblica  ricadenti nel territorio
regionale;
  Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti
tra  lo Stato,  le regioni  e  le province  autonome di  Trento e  di
Bolzano, ai sensi  dell'art. 17, comma 1, del  decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella seduta del 3 dicembre 1998;
  Vista la proposta  del Comitato dei Ministri per  i Servizi tecnici
nazionali  e  gli  interventi  nel settore  della  difesa  del  suolo
adottata nella seduta del 23 dicembre 1998;
  Sentita  la conferenza  unificata,  di cui  all'art.  8 del  citato
decreto  legislativo 28  agosto 1997,  n.  281, nella  seduta del  21
gennaio 1999;
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera  ii), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13;
  Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione del 31 marzo 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro dei lavori pubblici, di  concerto con i Ministri del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  per  gli  affari
regionali e dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le  somme di  cui all'art.  18, comma 3,  della legge  5 gennaio
1994, n.  36, iscritte  sul capitolo 9009  dello stato  di previsione
della  spesa  del   Ministero  del  tesoro,  del   bilancio  e  della
programmazione   economica   per    l'importo   complessivo   di   L.
9.283.006.000  relativo  all'anno  1997 sono  utilizzate,  attraverso
programmi adottati  dalle regioni e  dalle province autonome,  per il
finanziamento di attivita'  e interventi finalizzati prioritariamente
alla  ricognizione delle  infrastrutture dei  servizi idrici  ed agli
adempimenti connessi  all'attuazione della  legge 5 gennaio  1994, n.
36, nonche'  per le finalita'  di cui alla  legge 18 maggio  1989, n.
183, relative  al risanamento  delle acque, completamento  e gestione
delle  reti  di monitoraggio,  fruizione  e  gestione del  patrimonio
idrico e tutela degli aspetti ambientali ad esso connesso.