IL DIRETTORE REGIONALE delle entrate per l'Abruzzo Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista l'istanza prodotta in data 9 febbraio 1998 con la quale la societa' "Cavotto & C. S.n.c.", con sede in Pescara, via Tirino n. 62, ha chiesto ex art. 19, quarto comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo alle sanzioni I.V.A. afferenti l'anno d'imposta 1991, iscritte nei ruoli speciali posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1997, per il complessivo importo di L. 28.688.419, oltre alla trasformazione delle soprattasse e pene pecuniarie iscritte nei ruoli speciali in interesse sostitutivo del 9% annuo, adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo; Viste le nuove determinazioni assunte con la circolare n. 260/E del 5 novembre 1998, in base alle quali, al fine di rendere piu' efficace e tempestiva l'azione amministrativa nei confronti dei contribuenti, si e' riconosciuta ai direttori regionali la competenza ad accordare le agevolazioni previste dagli articoli 19, terzo e quarto comma, e 39, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Tenuto conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati; Ritenuto che nella fattispecie concreta sussiste la necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attivita' produttive della menzionata societa'; Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economicofinanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti: Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione anche delle sanzioni iscritte nei ruoli speciali, allorquando sussiste la necessita' di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attivita' produttive; Decreta: Alla societa' "Cavotto & C. s.n.c." e' concessa la trasformazione della pena pecuniaria iscritta a ruolo in interesse sostitutivo del 9% annuo ed il carico di L. 28.688.419 e' ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; La sezione staccata di Pescara dovra': emettere il provvedimento attuativo della concessa dilazione di pagamento; calcolare l'importo degli interessi sostitutivi del 9%, dovuti in luogo delle soprattasse e delle pene pecuniarie, da conteggiare solo sulle somme dovute a titolo di imposta; indicare l'importo degli interessi dovuti per prolungata rateazione calcolati, ex art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, sull'intero oggetto del provvedimento di rateizzazione, ivi compresa l'eventuale quota di interessi sostitutivi del 9% (debito di imposta + interessi per ritardata iscrizione a ruolo + interessi sostitutivi) alle scadenze stabilite; Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinera' per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli; L'agevolazione in argomento sara' revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Aquila, 8 giugno 1999 Il direttore regionale: Trombino