IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme sull'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto in particolare l'art. 4, comma 26, che ha sostituito il secondo comma dell'art. 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576, ed ha previsto che il contributo e' versato direttamente all'Istituto superiore per la vigilanza sulle assicurazioni private, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze; Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 1999 nella misura e con le modalita' di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'I.S.V.A.P.; Visto il provvedimento in data 11 dicembre 1997 del presidente dell'I.S.V.A.P., con il quale e' stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione, nella misura del nove per cento dei premi, escluse le tasse e le imposte, incassati nell'esercizio del 1998 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle stesse imprese; Visto il verbale della seduta del consiglio dell'I.S.V.A.P. del 13 novembre 1998 con il quale e' stato approvato il bilancio di previsione della spesa per il 1999, pari a lire 66,1 miliardi; Vista la comunicazione dell'I.S.V.A.P. del 12 febbraio 1999, con la quale viene indicato il fabbisogno per il 1999 in lire 46,5 miliardi, al netto dell'avanzo di amministrazione; Vista la comunicazione dell'I.S.V.A.P. del 14 maggio 1999, con la quale viene indicato l'ammontare dei premi incassati rispettivamente dalle imprese del ramo assicurazioni e del ramo riassicurazioni; Ritenuto che, al fine di assicurare una tempestiva liquidita', e' necessario che il contributo sia versato in due rate annuali; Decreta: Art. 1. 1. Il contributo di vigilanza per l'anno 1999 dovuto dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, e' stabilito nella misura dello 0,70 per mille dei premi incassati nell'esercizio 1998, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni. 2. Il contributo di vigilanza per l'anno 1999 dovuto dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano la sola riassicurazione, e' stabilito nella misura dello 0,20 per mille dei premi incassati nell'esercizio 1998. 3. Il contributo di vigilanza di cui al presente decreto e' depurato dell'aliquota per gli oneri di gestione fissata, con provvedimento del presidente dell'I.S.V.A.P., in data 11 dicembre 1997, al 9% dei premi assicurativi, incassati nell'esercizio 1998.