IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle  assicurazioni   e   successive  modificazioni   ed
integrazioni;
  Visto  il decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373,  recante
razionalizzazione delle  norme sull'Istituto  per la  vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  in particolare  l'art. 4,  comma  26, che  ha sostituito  il
secondo comma dell'art. 25 della legge  12 agosto 1982, n. 576, ed ha
previsto  che  il  contributo e'  versato  direttamente  all'Istituto
superiore per la  vigilanza sulle assicurazioni private,  entro il 31
luglio di  ogni anno, nella  misura e secondo le  modalita' stabilite
con decreto del Ministro delle finanze;
  Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura
del contributo di  vigilanza dovuto dalle imprese  di assicurazione e
riassicurazione per  l'anno 1999 nella  misura e con le  modalita' di
versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'I.S.V.A.P.;
  Visto  il provvedimento  in data  11 dicembre  1997 del  presidente
dell'I.S.V.A.P., con il quale e' stata determinata l'aliquota per gli
oneri di gestione, nella misura del nove per cento dei premi, escluse
le  tasse  e le  imposte,  incassati  nell'esercizio del  1998  dalle
imprese   di  assicurazione   e   riassicurazione,   ai  fini   della
determinazione dei  contributi e  degli oneri  di qualsiasi  natura e
specie, posti a carico delle stesse imprese;
  Visto il verbale della seduta  del consiglio dell'I.S.V.A.P. del 13
novembre  1998  con  il  quale  e' stato  approvato  il  bilancio  di
previsione della spesa per il 1999, pari a lire 66,1 miliardi;
  Vista la comunicazione dell'I.S.V.A.P. del 12 febbraio 1999, con la
quale viene indicato il fabbisogno per il 1999 in lire 46,5 miliardi,
al netto dell'avanzo di amministrazione;
  Vista la comunicazione  dell'I.S.V.A.P. del 14 maggio  1999, con la
quale viene indicato l'ammontare  dei premi incassati rispettivamente
dalle imprese del ramo assicurazioni e del ramo riassicurazioni;
  Ritenuto che, al  fine di assicurare una  tempestiva liquidita', e'
necessario che il contributo sia versato in due rate annuali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il contributo di vigilanza  per l'anno 1999 dovuto dalle imprese
di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede
in  un  Paese terzo  rispetto  all'Unione  europea, che  operano  nel
territorio della Repubblica, e' stabilito nella misura dello 0,70 per
mille dei  premi incassati nell'esercizio 1998,  per le assicurazioni
sulla  vita, le  operazioni  di capitalizzazione  e le  assicurazioni
contro i danni.
  2. Il contributo di vigilanza  per l'anno 1999 dovuto dalle imprese
nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere
operanti  nel territorio  della  Repubblica, che  esercitano la  sola
riassicurazione, e' stabilito  nella misura dello 0,20  per mille dei
premi incassati nell'esercizio 1998.
  3.  Il  contributo di  vigilanza  di  cui  al presente  decreto  e'
depurato  dell'aliquota  per  gli  oneri  di  gestione  fissata,  con
provvedimento  del presidente  dell'I.S.V.A.P., in  data 11  dicembre
1997, al 9% dei premi assicurativi, incassati nell'esercizio 1998.