IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'
  Vista la direttiva 95/16/CE del  Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 giugno  1995, per il riavvicinamento  delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
  Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997,
n. 157404,  pubblicata con  Gazzetta Ufficiale n.  133 del  10 giugno
1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre
volontariamente i  propri prodotti al nuovo  regime di certificazione
in vigore dal 1 luglio 1997;
  Vista l'istanza  con la quale  l'ICIM - Istituto  di certificazione
industriale per la meccanica, con sede  in Milano, via G. Giardino n.
4, in forza dell'art. 9 della citata direttiva 95/16/CE, ha richiesto
l'autorizzazione  al  rilascio  di   certificazioni  ai  sensi  della
direttiva medesima;
  Vista la  direttiva 16 settembre 1998  del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la
documentazione da  produrre per  l'autorizzazione degli  organismi di
certificazione CE;
  Considerato  che sulla  base  delle  dichiarazioni contenute  nella
documentazione  presentata l'organismo  soddisfa ai  requisiti minimi
previsti in allegato VII della direttiva 95/16/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'Istituto di  certificazione industriale  per la  meccanica e'
autorizzato  in  via provvisoria  al  rilascio  di certificazioni  CE
secondo quanto  riportato negli  allegati alla direttiva  95/16/CE di
seguito elencati:
   Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);
   Allegato VI: esame finale;
   Allegato VIII: garanzia qualita' prodotti (modulo E);
  Allegato IX: garanzia qualita' totale componenti (modulo H);
   Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);
  Allegato XII: garanzia qualita'  prodotti per gli ascensori (modulo
E);
  Allegato XIII: garanzia qualita' totale dell'ascensore (modulo H).
  2.  La  certificazione deve  essere  effettuata  secondo le  forme,
modalita'  e  procedure  stabilite   nei  pertinenti  articoli  della
direttiva 95/16/CE.
  3.   Con   periodicita'    trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate, e'  inviata al  Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo
produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.