IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
  Visto l'art. 69,  commi 2 e 3, del decreto  legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
  In  attesa   della  ridefinizione   della  normativa   sui  sistemi
finalizzati  a garantire  il buon  fine della  compensazione e  della
liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati;
  Ravvisata  la  necessita', ai  fini  del  contenimento del  rischio
sistemico, di assicurare la garanzia della liquidazione dei contratti
aventi a oggetto azioni,  obbligazioni convertibili, warrant, covered
warrant e certificati  rappresentativi di quote di  fondi mobiliari e
immobiliari chiusi, negoziati anche nei mercati di nuova istituzione;
  Ravvisata  altresi' l'esigenza  di  assicurare  la continuita'  del
sistema di garanzia della compensazione e della liquidazione;
  D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                 Fondo di garanzia della liquidazione
  1. E' istituito  un Fondo di garanzia  della liquidazione destinato
esclusivamente a garantire  il buon fine della  compensazione e della
liquidazione  dei contratti  aventi ad  oggetto azioni,  obbligazioni
convertibili, warrant, covered  warrant e certificati rappresentativi
di quote di fondi mobiliari e immobiliari chiusi negoziati in Borsa o
nel Nuovo mercato, fatta eccezione per i contratti di cui all'art. 6,
lettera d), del  regolamento Consob approvato con  delibera 11768 del
23 dicembre 1998  aventi scadenza superiore a cinque  giorni o prezzi
che  si discostano  in misura  superiore al  10 per  cento da  quelli
ufficiali rilevati  nel mercato di  riferimento e per i  contratti di
riporto  accesi  il giorno  di  liquidazione  nel quale  si  verifica
l'inadempimento.
  2. La gestione del Fondo e' affidata dalla societa' di gestione dei
mercati indicati al  comma precedente ad una societa'  per azioni con
sede legale in Italia.
  3. Partecipano al Fondo gli aderenti al servizio di compensazione e
di liquidazione  che dichiarano al gestore  dello stesso l'intenzione
di avvalersi  di tale servizio  per liquidare  i contratti di  cui al
comma 1.
  4. Ai fini della partecipazione al Fondo gli aderenti sottoscrivono
un atto di adesione predisposto dalla societa' di gestione del Fondo.
  5. Con regolamento approvato dalla  Banca d'Italia, d'intesa con la
Consob, la societa' di gestione del  Fondo determina le modalita' e i
termini dei versamenti dei partecipanti, nonche' i casi, le modalita'
e i termini per la restituzione degli stessi.
  6.  Le attivita'  di  pertinenza del  Fondo  sono depositate  dalla
societa'  che lo  gestisce in  un  conto intestato  al Fondo  stesso,
aperto presso primarie banche.