IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 69, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; In attesa della ridefinizione della normativa sui sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati; Ravvisata la necessita', ai fini del contenimento del rischio sistemico, di assicurare la garanzia della liquidazione dei contratti aventi a oggetto azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant e certificati rappresentativi di quote di fondi mobiliari e immobiliari chiusi, negoziati anche nei mercati di nuova istituzione; Ravvisata altresi' l'esigenza di assicurare la continuita' del sistema di garanzia della compensazione e della liquidazione; D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; Dispone: Art. 1. Fondo di garanzia della liquidazione 1. E' istituito un Fondo di garanzia della liquidazione destinato esclusivamente a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione dei contratti aventi ad oggetto azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant e certificati rappresentativi di quote di fondi mobiliari e immobiliari chiusi negoziati in Borsa o nel Nuovo mercato, fatta eccezione per i contratti di cui all'art. 6, lettera d), del regolamento Consob approvato con delibera 11768 del 23 dicembre 1998 aventi scadenza superiore a cinque giorni o prezzi che si discostano in misura superiore al 10 per cento da quelli ufficiali rilevati nel mercato di riferimento e per i contratti di riporto accesi il giorno di liquidazione nel quale si verifica l'inadempimento. 2. La gestione del Fondo e' affidata dalla societa' di gestione dei mercati indicati al comma precedente ad una societa' per azioni con sede legale in Italia. 3. Partecipano al Fondo gli aderenti al servizio di compensazione e di liquidazione che dichiarano al gestore dello stesso l'intenzione di avvalersi di tale servizio per liquidare i contratti di cui al comma 1. 4. Ai fini della partecipazione al Fondo gli aderenti sottoscrivono un atto di adesione predisposto dalla societa' di gestione del Fondo. 5. Con regolamento approvato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, la societa' di gestione del Fondo determina le modalita' e i termini dei versamenti dei partecipanti, nonche' i casi, le modalita' e i termini per la restituzione degli stessi. 6. Le attivita' di pertinenza del Fondo sono depositate dalla societa' che lo gestisce in un conto intestato al Fondo stesso, aperto presso primarie banche.