IL DIRETTORE REGIONALE
                    delle entrate per la Sicilia
  Vista  la legge  23 dicembre  1977, n.  952, recante  modificazioni
delle norme  sulla registrazione degli  atti da prodursi  al pubblico
registro automobilistico  e di altre  norme in materia di  imposta di
registro;
  Ritenuto  che l'art.  1 della  citata legge  assoggetta all'imposta
erariale di trascrizione - da  corrispondersi al momento stesso della
richiesta -  le formalita' da  eseguirsi presso il  pubblico registro
automobilistico,  richieste   in  forza  di  scritture   private  con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  Considerato che,  ai sensi dell'art.  2, commi  2 e 3,  del decreto
ministeriale  16 aprile  1987, n.  310, attuativo  delle disposizioni
contenute  nell'art. 6,  ultimo comma,  della surrichiamata  legge 23
dicembre 1977, n.  952, gli uffici provinciali  del pubblico registro
automobilistico,  aventi sede  nell'ambito  della regione  siciliana,
effettuano  i versamenti  dell'imposta direttamente  presso la  cassa
della regione stessa,  entro il giorno successivo a quello  in cui le
richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto l'art.  3, comma 48,  della legge  28 dicembre 1995,  n. 549,
istitutivo  dell'addizionale  provinciale   all'imposta  erariale  di
trascrizione, con applicazione delle  disposizioni contenute nel capo
I del  decreto legislativo 21 dicembre  1990, n. 398, e  dell'art. 10
del   decreto-legge  29   aprile  1994,   n.  260,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413;
  Considerato  che per  l'imposta di  cui alla  sopracitata legge  28
dicembre  1995, n.  549, si  applicano le  disposizioni previste  per
l'imposta  erariale  di  trascrizione  relative  alla  corresponsione
all'Automobile club  d'Italia ed alle  eventuali sanzioni in  caso di
omesso o ritardato pagamento;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981,
n. 692,  nonche' dall'art. 1  della legge 9  luglio 1990, n.  187, in
merito  ai  termini  previsti  per  la  richiesta  delle  formalita',
stabiliti rispettivamente  in sessanta giorni per  gli atti stipulati
in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;
  Considerato che la  non ottemperanza alle prescrizioni  di cui alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto conto del  fatto che il mancato versamento  delle imposte di
che  trattasi  entro  il  giorno successivo  a  quello  dell'avvenuta
riscossione comporta sanzioni a  carico del conservatore del pubblico
registro automobilistico, per effetto  del rinvio, contenuto all'art.
2 della legge 23 dicembre 1977,  n. 952, alle disposizioni in materia
di registro in quanto compatibili;
  Attesa, quindi, la  necessita' di prevedere, nei casi  di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Visto  l'art.  1   del  decreto-legge  21  giugno   1961,  n.  498,
convertito, con  modificazioni, nella legge  28 luglio 1961,  n. 770,
nel  testo  modificato  dalla  legge  2  dicembre  1975,  n.  576,  e
sostituito  dalla legge  25 ottobre  1985, n.  592, contenente  norme
sulla proroga dei termini di  prescrizione e decadenza per il mancato
o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche
al pubblico registro automobilistico;
  Visto  l'art. 1  del decreto  in data  28 gennaio  1998 -  prot. n.
1998/11772 del direttore generale  del Dipartimento delle entrate che
delega   i  direttori   regionali  delle   entrate,  territorialmente
competenti,  ad adottare  i  decreti di  accertamento  del mancato  o
irregolare   funzionamento  degli   uffici   del  pubblico   registro
automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n.
592,  provvedendo  alla  pubblicazione dei  medesimi  nella  Gazzetta
Ufficiale entro i termini previsti;
  Vista la  comunicazione, a mezzo  telex del  2 giugno 1999,  con la
quale  il  Conservatore  del  pubblico  registro  automobilistico  di
Catania   ha  confermato   il   mancato  funzionamento   dell'Ufficio
provinciale  del pubblico  registro  automobilistico  di Catania  nel
giorno 27  maggio 1999, a  causa della chiusura dello  stesso, giusta
autorizzazione  della Procura  generale della  Repubblica di  Catania
prot.  n.  452/99 del  21  maggio  1999,  al  fine di  consentire  il
rinnovamento delle strutture tecnologiche;
  Tenuto  conto che,  conseguentemente al  mancato funzionamento  del
predetto  ufficio  del  pubblico   registro  automobilistico,  si  e'
verificato  il   mancato  rispetto   dei  termini  previsti   per  la
liquidazione,  riscossione,  contabilizzazione   e  versamento  della
I.E.T. e dell'A.P.I.E.T.;
                              Decreta:
  Per i  motivi indicati  nelle premesse  viene accertato  il mancato
funzionamento   dell'ufficio   provinciale  del   pubblico   registro
automobilistico di Catania nel giorno 27 maggio 1999.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Palermo, 4 giugno 1999
                                    Il direttore regionale: Di Giugno