L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione dell'8 giugno 1999;
  Premesso che:
  il cambiamento di data dell'anno 2000 puo' rendere necessario che i
soggetti  esercenti  i  servizi  di  pubblica  utilita'  nei  settori
dell'energia elettrica  e del gas  adeguino i sistemi  informatici ed
elettronici   e  le   apparecchiature  e   i  programmi   di  calcolo
computerizzati (di  seguito: sistemi  informatici) in  uso, affinche'
vengano assicurate,  ai sensi delle  leggi e delle norme  vigenti, la
continuita' e la qualita' dei servizi erogati;
  diversi  organismi  nazionali,   europei  ed  internazionali  hanno
avviato azioni per prevenire e  affrontare i problemi connessi con la
transizione  dall'anno  1999  all'anno   2000  anche  per  i  servizi
riguardanti altri settori;
  Vista  la legge  14 novembre  1995, n.  481, recante  norme per  la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita';
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  14
dicembre 1998  con cui  viene istituito  il Comitato  di studio  e di
indirizzo per l'adeguamento dei  sistemi informatici e computerizzati
all'anno 2000, e le sue successive modificazioni;
  Visto l'art. 19, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
  Considerato  che  indagini  preliminari svolte  dall'Autorita'  per
l'energia elettrica  e il gas  mostrano che nei  settori dell'energia
elettrica  e del  gas  si  fa ampio  e  intensivo  ricorso a  sistemi
informatici  ai   fini  dell'uso  efficiente  delle   risorse,  della
produttivita' e del recupero di qualita' dei servizi;
  Considerato che  nei settori  dell'energia elettrica  e del  gas il
cambiamento  di data  dell'anno 2000  potrebbe provocare  anomalie di
funzionamento e guasti nei dispositivi  di esercizio degli impianti e
delle reti, e  possibili disfunzioni nella gestione  dei contratti di
fornitura a utenti e consumatori;
  Ritenuta  l'opportunita'   di  adottare  una   raccomandazione  nei
confronti dei soggetti  esercenti i servizi di  pubblica utilita' nei
settori  dell'energia  elettrica  e  del  gas  affinche'  i  soggetti
medesimi adottino misure per  l'adeguamento dei sistemi informatici e
la soluzione dei problemi derivanti dal cambiamento di data dell'anno
2000, segnala  ai soggetti esercenti  i servizi di  pubblica utilita'
nei settori dell'energia elettrica e del gas che:
  a) il cambiamento  di data dell'anno 2000  puo' comportare esigenze
di adeguamento dei sistemi informatici ed elettronici in uso, e delle
apparecchiature  e  dei  programmi   di  calcolo  computerizzati  (di
seguito: sistemi informatici);
  b) alcuni sistemi informatici in  uso, codificando le date riferite
agli anni con  le sole ultime due cifre,  nella transizione dall'anno
1999  all'anno 2000,  potrebbero indurre  conseguenze critiche  sulla
continuita' e qualita' dei servizi forniti;
  c) allo  scopo di prevenire  e risolvere tali problemi,  si possono
rendere    necessarie   azioni    di   verifica,    riconversione   e
riorganizzazione che,  sia pure  con intensita'  diversa, interessano
tutti   i  sistemi   informatici  che   con  il   loro  funzionamento
contribuiscono all'erogazione dei servizi in oggetto;
  Raccomanda ai  soggetti esercenti di  cui sopra che,  tenendo conto
della straordinarieta' dell'evento del  cambiamento di data dell'anno
2000, al fine di assicurare ad  utenti e consumatori la continuita' e
la qualita'  del servizio  nella transizione dall'anno  1999 all'anno
2000:
  a)   individuino  e   valutino   i  rischi   dovuti  ad   eventuali
malfunzionamenti, errori o guasti dei sistemi informatici di cui essi
sono responsabili;
  b) definiscano e attuino gli  interventi occorrenti per i necessari
adeguamenti   dei  sistemi   informatici  in   uso,  effettuando   le
conseguenti operazioni di verifica e collaudo;
  c)  predispongano  piani  di emergenza  per  affrontare  situazioni
provocate  da errori  e  comportamenti anomali  provenienti da  altri
soggetti che  con le loro  prestazioni e apporti  contribuiscono alla
formazione dei servizi in oggetto;
  d) diano,  con adeguato preavviso,  notizia a consumatori  e utenti
circa  possibili   casi  ed  effetti  di   gravi  malfunzionamenti  o
disfunzioni che, nonostante gli  interventi gia' definiti ed attuati,
potrebbero verificarsi  in prossimita' del  cambiamento di data  e in
epoca immediatamente successiva;
  Informa  i soggetti  esercenti  di cui  sopra  che l'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas  si riserva di richiedere informazioni e
documenti, e di effettuare controlli  ai sensi dell'articolo 2, comma
20, lettere a) e b) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
                               Dispone
  che   la  presente   deliberazione  dell'Autorita'   per  l'energia
elettrica e  il gas venga  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  assuma   validita'  dalla  data  della  sua
pubblicazione.
   Milano, 8 giugno 1999
                                                 Il presidente: Ranci