L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione dell'8 giugno 1999; Premesso che: il cambiamento di data dell'anno 2000 puo' rendere necessario che i soggetti esercenti i servizi di pubblica utilita' nei settori dell'energia elettrica e del gas adeguino i sistemi informatici ed elettronici e le apparecchiature e i programmi di calcolo computerizzati (di seguito: sistemi informatici) in uso, affinche' vengano assicurate, ai sensi delle leggi e delle norme vigenti, la continuita' e la qualita' dei servizi erogati; diversi organismi nazionali, europei ed internazionali hanno avviato azioni per prevenire e affrontare i problemi connessi con la transizione dall'anno 1999 all'anno 2000 anche per i servizi riguardanti altri settori; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1998 con cui viene istituito il Comitato di studio e di indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000, e le sue successive modificazioni; Visto l'art. 19, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144; Considerato che indagini preliminari svolte dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas mostrano che nei settori dell'energia elettrica e del gas si fa ampio e intensivo ricorso a sistemi informatici ai fini dell'uso efficiente delle risorse, della produttivita' e del recupero di qualita' dei servizi; Considerato che nei settori dell'energia elettrica e del gas il cambiamento di data dell'anno 2000 potrebbe provocare anomalie di funzionamento e guasti nei dispositivi di esercizio degli impianti e delle reti, e possibili disfunzioni nella gestione dei contratti di fornitura a utenti e consumatori; Ritenuta l'opportunita' di adottare una raccomandazione nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di pubblica utilita' nei settori dell'energia elettrica e del gas affinche' i soggetti medesimi adottino misure per l'adeguamento dei sistemi informatici e la soluzione dei problemi derivanti dal cambiamento di data dell'anno 2000, segnala ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilita' nei settori dell'energia elettrica e del gas che: a) il cambiamento di data dell'anno 2000 puo' comportare esigenze di adeguamento dei sistemi informatici ed elettronici in uso, e delle apparecchiature e dei programmi di calcolo computerizzati (di seguito: sistemi informatici); b) alcuni sistemi informatici in uso, codificando le date riferite agli anni con le sole ultime due cifre, nella transizione dall'anno 1999 all'anno 2000, potrebbero indurre conseguenze critiche sulla continuita' e qualita' dei servizi forniti; c) allo scopo di prevenire e risolvere tali problemi, si possono rendere necessarie azioni di verifica, riconversione e riorganizzazione che, sia pure con intensita' diversa, interessano tutti i sistemi informatici che con il loro funzionamento contribuiscono all'erogazione dei servizi in oggetto; Raccomanda ai soggetti esercenti di cui sopra che, tenendo conto della straordinarieta' dell'evento del cambiamento di data dell'anno 2000, al fine di assicurare ad utenti e consumatori la continuita' e la qualita' del servizio nella transizione dall'anno 1999 all'anno 2000: a) individuino e valutino i rischi dovuti ad eventuali malfunzionamenti, errori o guasti dei sistemi informatici di cui essi sono responsabili; b) definiscano e attuino gli interventi occorrenti per i necessari adeguamenti dei sistemi informatici in uso, effettuando le conseguenti operazioni di verifica e collaudo; c) predispongano piani di emergenza per affrontare situazioni provocate da errori e comportamenti anomali provenienti da altri soggetti che con le loro prestazioni e apporti contribuiscono alla formazione dei servizi in oggetto; d) diano, con adeguato preavviso, notizia a consumatori e utenti circa possibili casi ed effetti di gravi malfunzionamenti o disfunzioni che, nonostante gli interventi gia' definiti ed attuati, potrebbero verificarsi in prossimita' del cambiamento di data e in epoca immediatamente successiva; Informa i soggetti esercenti di cui sopra che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si riserva di richiedere informazioni e documenti, e di effettuare controlli ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere a) e b) della legge 14 novembre 1995, n. 481; Dispone che la presente deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas venga pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed assuma validita' dalla data della sua pubblicazione. Milano, 8 giugno 1999 Il presidente: Ranci