Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali delle Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092,  nonche' dell'art.  10, comma  3, del  medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che  di quelle richiamate nel  decreto, trascritte nelle
note.  Restano   invariati  il   valore  e  l'efficacia   degli  atti
legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1998, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. (( Allo scopo di fornire assistenza alle missioni internazionali
per il  supporto alla pace  ed aiuto ai profughi  del Kosovo ))  , e'
autorizzata, a decorrere  dal 15 febbraio 1999 e fino  al 31 dicembre
1999, la partecipazione  di un ulteriore contingente  di 800 militari
(( e, a  decorrere dal 1 giugno  1999 e fino al 31  dicembre 1999, la
partecipazione di un ulteriore contingente  di 1.800 militari )) alle
operazioni  in  Macedonia  di  cui   all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge 28 gennaio 1999,  n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.
  2.  E' autorizzata,  a decorrere  dal 1  aprile 1999  e fino  al 31
dicembre 1999, la partecipazione di  un contingente di 2.500 militari
alla forza  multinazionale NATO  operante in  Albania, allo  scopo di
soccorrere i  profughi del  Kosovo e,  in particolare,  di approntare
campi di accoglienza  e ospedali da campo e di  garantire il regolare
afflusso  e  la  distribuzione  degli  aiuti  umanitari,  nonche'  le
necessarie condizioni di sicurezza  per le missioni internazionali ((
di supporto alla pace nel territorio albanese )) .
  3. Al personale di  cui ai commi l e 2,  e' attribuito, in aggiunta
allo stipendio, ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso
e continuativo, con decorrenza dalla  data di entrata nei territori o
nelle acque territoriali dell'Albania e  della "ex" Jugoslavia e fino
alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre
1999, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3
giugno 1926,  n. 941, e successive  modificazioni, con corresponsione
dell'indennita' di missione  ridotta all'80% per tutta  la durata del
periodo.  Si  applicano in  materia  di  trattamento assicurativo  le
disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; allo stesso
personale,   si   applicano,   altresi',   le   disposizioni   recate
dall'articolo 2,  commi 2,  3, 4  e 6,  del decreto-legge  28 gennaio
1999,  n. 12,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge 29  marzo
1999, n. 77.
 
          Riferimenti normativi:
            - Il testo dell'art. 1, comma 2, e  dell'art. 2, commi 2,
          3,  4  e 6, del   decreto-legge   28 gennaio  1999,  n  12,
          recante:    "Disposizioni  urgenti  relative   a   missioni
          internazionali  di  pace",  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, e' il seguente:
            "Art. 1. - 1. (Omissis).
            2. E'  autorizzata, a  decorrere dal  1 gennaio 1999    e
          fino    al  31  dicembre  1999,  la  partecipazione  di  un
          contingente di 250 militari  da  inviare  in  Macedonia  in
          appoggio alla missione di cui al comma 1".
            "Art. 2. - 1. (Omissis).
            2.  Il    trattamento economico ed  assicurativo previsto
          dal  comma 1 continua ad  essere  attribuito  al  personale
          militare  impossibilitato  a  prestare  servizio perche' in
          stato   di prigionia o  disperso.  Il  tempo  trascorso  in
          stato  di    prigionia o quale   disperso e'  computato per
          intero ai fini del trattamento di pensione e non  determina
          detrazioni di anzianita'.
            3.  Al  personale  di cui all'art. 1,  in caso di decesso
          per causa di servizio   connessa  all'espletamento    della
          missione  nel Kosovo,  si applica  l'art. 3  della legge  3
          giugno  1981,    n. 308.   In caso   di invalidita', per la
          medesima causa,   si  applicano  le  norme  in  materia  di
          pensione  privilegiata  ordinaria  di    cui al testo unico
          delle norme sul trattamento di quiescenza dei    dipendenti
          civili e militari dello Stato,  approvato  con decreto  del
          Presidente   della Repubblica  29 dicembre 1973, n. 1092. I
          trattamenti    previsti  per  i  casi  di  decesso   e   di
          invalidita'  si cumulano con  quello assicurativo di cui al
          comma 1,   nonche'  con    la  speciale    elargizione    e
          con    l'indennizzo  privilegiato    aeronautico  previsti,
          rispettivamente,  dalla legge  3 giugno 1981,   n.  308,  e
          dal  regio    decreto-legge  15  luglio    1926, n.   1345,
          convertito   dalla legge   5 agosto 1927,    n.  1835,    e
          successive     modificazioni,    nei    limiti    stabiliti
          dall'ordinamento vigente.
            4. Ai  fini del  rilascio del passaporto  di servizio  al
          personale militare non   si applicano le   norme  di    cui
          all'art.  3,   lettera b), della legge 21 novembre 1967, n.
          1185.
             5. (Omissis).
            6. Al  personale di  cui all'art.  1, commi  1 e   2,  si
          applica  il  codice    penale  militare    di    pace. Foro
          competente  e' il  tribunale militare di Roma".
            - Il   regio decreto   3 giugno   1926, n.    941,  reca:
          "Indennita' al personale  dell'amministrazione dello  Stato
          incaricato di  missione all'estero".
            -  Si    riporta  il  testo  dell'art.   1 della legge 18
          maggio 1982, n.    301,  recante:  "Norme  a  tutela    del
          personale  militare  in servizio per conto dell'ONU in zone
          di intervento":
            "Art.   1. -   1. Al   personale militare    in  servizio
          all'estero  per  conto dell'ONU  o impiegato in  operazioni
          umanitarie, per   la difesa degli interessi    esterni  del
          Paese,  e    di contributo   alla sicurezza internazionale,
          nel   periodo di   effettiva   presenza   nelle  zone    di
          intervento  e  per  la  durata  dello  stesso, si applicano
          l'art. 13 della legge 18  dicembre 1973, n.  836, e  l'art.
          10  della legge   26 luglio 1978, n. 417, indipendentemente
          dall'uso  di mezzi di trasporto e per  tutti    i    rischi
          connessi    all'impiego    in   dette   zone   o   comunque
          derivanti   da attivita'   direttamente o    indirettamente
          riconducibili  alla    missione.  Gli    eventuali    oneri
          che  dovessero    derivare dall'attuazione   del   presente
          articolo     sono    posti    a  carico    delle  ordinarie
          disponibilita' di bilancio dei Ministri competenti".