Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali delle Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. (( Allo scopo di fornire assistenza alle missioni internazionali per il supporto alla pace ed aiuto ai profughi del Kosovo )) , e' autorizzata, a decorrere dal 15 febbraio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 800 militari (( e, a decorrere dal 1 giugno 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 1.800 militari )) alle operazioni in Macedonia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1 aprile 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 2.500 militari alla forza multinazionale NATO operante in Albania, allo scopo di soccorrere i profughi del Kosovo e, in particolare, di approntare campi di accoglienza e ospedali da campo e di garantire il regolare afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonche' le necessarie condizioni di sicurezza per le missioni internazionali (( di supporto alla pace nel territorio albanese )) . 3. Al personale di cui ai commi l e 2, e' attribuito, in aggiunta allo stipendio, ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Albania e della "ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennita' di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; allo stesso personale, si applicano, altresi', le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n 12, recante: "Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, e' il seguente: "Art. 1. - 1. (Omissis). 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 250 militari da inviare in Macedonia in appoggio alla missione di cui al comma 1". "Art. 2. - 1. (Omissis). 2. Il trattamento economico ed assicurativo previsto dal comma 1 continua ad essere attribuito al personale militare impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianita'. 3. Al personale di cui all'art. 1, in caso di decesso per causa di servizio connessa all'espletamento della missione nel Kosovo, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita', per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. 4. Ai fini del rilascio del passaporto di servizio al personale militare non si applicano le norme di cui all'art. 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185. 5. (Omissis). 6. Al personale di cui all'art. 1, commi 1 e 2, si applica il codice penale militare di pace. Foro competente e' il tribunale militare di Roma". - Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, reca: "Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 18 maggio 1982, n. 301, recante: "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento": "Art. 1. - 1. Al personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie, per la difesa degli interessi esterni del Paese, e di contributo alla sicurezza internazionale, nel periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento e per la durata dello stesso, si applicano l'art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e l'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi connessi all'impiego in dette zone o comunque derivanti da attivita' direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Gli eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle ordinarie disponibilita' di bilancio dei Ministri competenti".