Con decreto ministeriale n. 26193  del 26 aprile 1999, e' prorogata
l'indennita'  di mobilita'  per un  periodo  massimo di  12 mesi,  in
favore dei  lavoratori di cui  all'art. 1-nonies del  decreto-legge 8
aprile  1998, n.  78, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  5
giugno 1998,  n. 176,  i cui  nominativi sono  ricompresi nell'elenco
allegato al decreto ministeriale n. 23909 del 17 dicembre 1997.
  L'INPS, ai fini dell'applicazione  della normativa in questione, si
uniformera'  ai  criteri  di   priorita'  stabiliti  dalla  direttiva
ministeriale del 10 aprile 1996, citata in premessa.
  L'INPS  e'  tenuto,  altresi',  a controllare  i  flussi  di  spesa
afferenti  all'avvenuta  erogazione  della   prestazione  di  cui  al
presente decreto, ai  fini del rispetto del limite  dei 9600 milioni,
ivi compresi  gli oneri  per contribuzione figurativa,  stimati dallo
stesso  Istituto   nella  citata  nota   del  21  aprile   1999,  per
l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi.