Con decreto ministeriale n. 26193 del 26 aprile 1999, e' prorogata l'indennita' di mobilita' per un periodo massimo di 12 mesi, in favore dei lavoratori di cui all'art. 1-nonies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, i cui nominativi sono ricompresi nell'elenco allegato al decreto ministeriale n. 23909 del 17 dicembre 1997. L'INPS, ai fini dell'applicazione della normativa in questione, si uniformera' ai criteri di priorita' stabiliti dalla direttiva ministeriale del 10 aprile 1996, citata in premessa. L'INPS e' tenuto, altresi', a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto del limite dei 9600 milioni, ivi compresi gli oneri per contribuzione figurativa, stimati dallo stesso Istituto nella citata nota del 21 aprile 1999, per l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi.