L'ISPETTORE GENERALE CAPO dell'Ispettorato centrale repressione frodi Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 71; Visti i regolamenti CEE n. 2392/89 del Consiglio e n. 3201/90 della Commissione, che stabiliscono le disposizioni in materia di designazione e presentazione dei vini e dei mosti d'uva; Visto il regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 3; Viste le disposizioni fiscali in materia ed, in particolare: i decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 6 ottobre 1987, n. 627, il decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978, riguardanti l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti; l'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, il decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981, cosi' come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 27 ottobre 1982, concernente le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo; il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla d'accompagnamento delle merci viaggianti, con esclusione dei prodotti sottoposti ad accisa; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini ed, in particolare, l'art. 23; Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, recante disposizioni nazionali d'applicazione delle norme del regolamento CEE n. 2238/93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1995; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto ed, in particolare, l'art. 23, che ha previsto l'esenzione dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Considerata la necessita' di prevedere, per gli aspetti che il regolamento CEE n. 2238/93 demanda agli Stati membri, disposizioni di applicazione in materia di documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli contrassegnati; Ritenuta la opportunita', in applicazione dei principi di semplificazione amministrativa, di rendere agevole e snello l'adempimento concernente la documentazione di accompagnamento dei prodotti suddetti; Decreta: Art. 1. Documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli contrassegnati 1. Ai fini dell'osservanza degli obblighi comunitari, la circolazione sul territorio nazionale dei prodotti vitivinicoli elencati all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 822/87, condizionati in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri, avviene con la scorta di un documento di accompagnamento, di seguito denominato "documento". 2. Il "documento" e' compilato nei modi stabiliti dal titolo I del regolamento CEE n. 2238/93, e dal presente decreto. 3. Il "documento", anche se previsto a diverse finalita', contiene, almeno, le seguenti indicazioni, redatte conformemente alle istruzioni dell'allegato II al regolamento CEE n. 2238/93: a) nome e indirizzo dello speditore; b) nome e indirizzo del destinatario; c) numero di riferimento destinato ad individuare il documento; d) data di redazione, nonche' data di spedizione se diversa dalla data di redazione; e) designazione del prodotto trasportato a norma delle disposizioni comunitarie nazionali; f) quantita' di prodotto trasportato. 4. E' fatto salvo l'obbligo di compilare il "documento" con ogni altra indicazione stabilita dal titolo I del regolamento CEE n. 2238/93 in relazione agli specifici casi previsti dal regolamento medesimo. 5. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, non si applica alla circolazione sul territorio nazionale dei prodotti di cui al comma 1 del presente decreto. 6. I documenti previsti dal comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, possono essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque fino al 31 dicembre 1999.