L'ISPETTORE GENERALE CAPO
             dell'Ispettorato centrale repressione frodi
  Visto  il  regolamento  CEE   n.  822/87  del  Consiglio,  relativo
all'organizzazione   comune   del   mercato   vitivinicolo   ed,   in
particolare, l'art. 71;
  Visti i regolamenti CEE n. 2392/89 del Consiglio e n. 3201/90 della
Commissione,  che   stabiliscono  le   disposizioni  in   materia  di
designazione e presentazione dei vini e dei mosti d'uva;
  Visto il regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione del 26 luglio
1993, relativo ai documenti che  scortano il trasporto dei prodotti e
alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo ed, in particolare,
l'art. 3;
  Viste  le disposizioni  fiscali in  materia ed,  in particolare:  i
decreti del Presidente della Repubblica 26  ottobre 1972, n. 633, e 6
ottobre  1987, n.  627,  il  decreto del  Ministro  delle finanze  29
novembre  1978, pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  335 del  30
novembre 1978,  riguardanti l'introduzione dell'obbligo  di emissione
del documento di accompagnamento dei  beni viaggianti; l'art. 3 della
legge 2 maggio 1976, n. 160,  il decreto del Ministro delle finanze 4
maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio
1981, cosi' come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 20
ottobre  1982, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  296 del  27
ottobre  1982,  concernente  le  caratteristiche,  la  fabbricazione,
l'importazione e l'uso di uno  speciale contrassegno da applicare sui
mezzi di chiusura  di determinati prodotti destinati  alla vendita al
consumo; il decreto  del Presidente della Repubblica  14 agosto 1996,
n. 472, regolamento di attuazione  delle disposizioni di cui all'art.
3,  comma 147,  lettera d),  della legge  28 dicembre  1995, n.  549,
relativamente    alla   soppressione    dell'obbligo   della    bolla
d'accompagnamento delle merci viaggianti, con esclusione dei prodotti
sottoposti ad accisa;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni d'origine dei vini ed, in particolare, l'art. 23;
  Visto  il  decreto  interministeriale  19 dicembre  1994,  n.  768,
recante  disposizioni   nazionali  d'applicazione  delle   norme  del
regolamento CEE n. 2238/93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69
del 23 marzo 1995;
  Vista la  legge 18  febbraio 1999, n.  28, recante  disposizioni in
materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria
e di  revisione generale del  catasto ed, in particolare,  l'art. 23,
che ha previsto l'esenzione dall'obbligo  di emissione della bolla di
accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  recante
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
  Visto  il  decreto legislativo  3  febbraio  1993, n.  29,  recante
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Considerata  la necessita'  di prevedere,  per gli  aspetti che  il
regolamento CEE n. 2238/93 demanda agli Stati membri, disposizioni di
applicazione in materia di  documenti di accompagnamento dei prodotti
vitivinicoli contrassegnati;
  Ritenuta  la   opportunita',  in   applicazione  dei   principi  di
semplificazione   amministrativa,  di   rendere   agevole  e   snello
l'adempimento  concernente la  documentazione di  accompagnamento dei
prodotti suddetti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Documento di accompagnamento
              dei prodotti vitivinicoli contrassegnati
  1.   Ai  fini   dell'osservanza  degli   obblighi  comunitari,   la
circolazione  sul  territorio  nazionale  dei  prodotti  vitivinicoli
elencati  all'art. 1,  paragrafo 2,  del regolamento  CEE n.  822/87,
condizionati in recipienti  di volume nominale inferiore o  pari a 60
litri, avviene con  la scorta di un documento  di accompagnamento, di
seguito denominato "documento".
  2. Il "documento" e' compilato nei  modi stabiliti dal titolo I del
regolamento CEE n. 2238/93, e dal presente decreto.
  3. Il "documento", anche se previsto a diverse finalita', contiene,
almeno,   le  seguenti   indicazioni,   redatte  conformemente   alle
istruzioni dell'allegato II al regolamento CEE n. 2238/93:
  a) nome e indirizzo dello speditore;
  b) nome e indirizzo del destinatario;
  c) numero di riferimento destinato ad individuare il documento;
  d) data di  redazione, nonche' data di spedizione  se diversa dalla
data di redazione;
  e) designazione del prodotto trasportato a norma delle disposizioni
comunitarie nazionali;
  f) quantita' di prodotto trasportato.
  4. E'  fatto salvo l'obbligo  di compilare il "documento"  con ogni
altra  indicazione stabilita  dal  titolo I  del  regolamento CEE  n.
2238/93  in relazione  agli specifici  casi previsti  dal regolamento
medesimo.
  5. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale 19 dicembre
1994,  n.  768,  non  si applica  alla  circolazione  sul  territorio
nazionale dei prodotti di cui al comma 1 del presente decreto.
  6.  I  documenti previsti  dal  comma  2  dell'art. 2  del  decreto
interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, possono essere utilizzati
fino ad esaurimento delle scorte e comunque fino al 31 dicembre 1999.