IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n, 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute; Visto il decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1996 n. 53, recante, fra l'altro, disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti d'imposta, ed, in particolare, l'art. 1-bis, con cui si stabilisce, fra l'altro, che: all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi a periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992, si provvede mediante assegnazione al creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 giugno 1996; con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 53 del 1996, sono stabilite le modalita' di presentazione delle richieste nonche' i criteri da seguire per l'effettuazione dei rimborsi; le disposizioni suddette si applicano altresi' per l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi di capitale attinenti a periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992, qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 dicembre 1996; il godimento dei suddetti titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1997; l'importo dell'emissione dei titoli non puo' superare il limite di lire 6.000 miliardi; di tale somma, il 70 per cento e' destinato in via prioritaria all'estinzione dei crediti il cui ammontare complessivo rimborsabile non sia inferiore all'importo di lire 80 milioni; con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1996, vengono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli. Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed, in particolare, il quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Visto il proprio decreto n. 787053 del 7 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 1996, come risulta modificato dal decreto n. 473447 del 27 novembre 19998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998, con il quale, in applicazione dell'art. 1-bis del citato decreto-legge n. 526 del 1995, si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che al soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento I' gennaio 1997, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalita' di cui al decreto stesso, ed,, in particolare, l'art. 2, ove si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dagli elenchi dei contribuenti trasmessi dai, Ministero delle finanze arrotondando, quando necessario, al 1.000 euro superiori l'importo di ciascun credito di ammontare superiore a lire 80 milioni, ed ai 1.000 euro inferiori l'importo di ciascun credito di ammontare inferiore a lire 80 milioni" Vista la lettera in data 2 giugno 1999 con la quale il Ministero delle finanze, in attuazione dell'art. 1-bis del citato decreto-legge n. 526 del 1995, ha trasmesso due elenchi, facenti parte integrante del presente decreto, riguardanti l'uno (elenco A) n. 4.459 contribuenti, titolari di crediti di imposta per importi inferiori a lire 80 milioni, e l'altro (elenco B) n. 1.653 contribuenti, titolari di crediti per importi superiori a lire 80 milioni, cui dovranno essere assegnati certificati di credito del Tesoro, rispettivamente, per 73.994.000 curo e per 2.086.845.000 euro, tenuto conto, per quest'ultimi, degli arrotondamenti ai 1,000 curo superiori effettuati per l'importo complessivo di L. 2.651.930.000; Ritenuto, pertanto, che occorre procedere all'emissione di una prima tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo complessivo di' 2.160.839.000 curo (pari a L. 4.183.967.730.530), e che a fronte di tale emissione verra' versata all'entrata del bilancio statale la suddetta somma di' L. 2.651.930.000, nonche' l'importo di L. 4.181.315.800,530, pari alla differenza fra la somma predetta ed il controvalore in lire italiane dell'importo emesso; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, e' disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali 2.160.839.000 euro, da assegnare a soggetti creditori d'imposta indicati negli elenchi allegati al presente decreto, alle seguenti condizioni: durata: dieci anni; godimento: 1 gennaio 1997; prezzo d'emissione: alla pari; rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2007; tasso d'interesse semestrale: variabile da determinarsi con le modalita' di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 7 maggio 1996, citato nelle premesse.