IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
   Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22  dicembre  1984,  n,  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento,  anche  attraverso  l'emissione  di certificati di
credito  del  Tesoro,  con  l'osservanza  delle  norme  contenute nel
medesimo articolo;
   Visto   l'art.  9  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,
convertito  nella  legge  19  luglio  1993,  n.  237,  con  cui si e'
stabilito,  tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono
determinate  ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione
dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
   Visto  il  decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  10  febbraio  1996  n. 53, recante, fra
l'altro,  disposizioni  urgenti  in  materia di estinzione di crediti
d'imposta,  ed,  in particolare, l'art. 1-bis, con cui si stabilisce,
fra l'altro, che:
   all'estinzione  dei  crediti  risultanti  dalla liquidazione delle
dichiarazioni  dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta
sul  valore aggiunto, relativi a periodi d'imposta chiusi entro il 31
dicembre  1992,  si  provvede  mediante  assegnazione al creditori di
titoli  di  Stato,  qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 giugno
1996;
   con  decreto  del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore della citata legge n. 53 del
1996,  sono  stabilite  le modalita' di presentazione delle richieste
nonche' i criteri da seguire per l'effettuazione dei rimborsi;
   le  disposizioni  suddette  si applicano altresi' per l'estinzione
dei  crediti  risultanti  dalla  liquidazione delle dichiarazioni dei
sostituti  d'imposta  relative  agli  interessi e ad altri redditi di
capitale  attinenti  a  periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre
1992, qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 dicembre 1996;
   il  godimento  dei  suddetti titoli di Stato decorre dal 1 gennaio
1997; l'importo dell'emissione dei titoli non puo' superare il limite
di lire 6.000 miliardi;
   di  tale  somma,  il  70 per cento e' destinato in via prioritaria
all'estinzione  dei crediti il cui ammontare complessivo rimborsabile
non sia inferiore all'importo di lire 80 milioni;
   con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale   entro   il   31   dicembre  1996,  vengono  stabilite  le
caratteristiche,  le  modalita'  e  le  procedure di assegnazione dei
titoli.
   Vista  la  legge  23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione
del  bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999,
ed,  in  particolare,  il  quarto  comma  dell'art.  3, con cui si e'
stabilito  il  limite  massimo di emissione dei prestiti pubblici per
l'anno  stesso,  al  netto  di  quelli  da rimborsare e di quelli per
regolazioni debitorie;
   Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
   Visto  il  proprio decreto n. 787053 del 7 maggio 1996, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  115  del 18 maggio 1996, come risulta
modificato  dal  decreto  n. 473447 del 27 novembre 19998, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998, con il quale,
in  applicazione  dell'art. 1-bis del citato decreto-legge n. 526 del
1995, si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui
alla  norma  stessa,  stabilendo  che al soggetti creditori d'imposta
verranno  assegnati  certificati di credito del Tesoro decennali, con
godimento   I'  gennaio  1997,  a  tasso  d'interesse  variabile,  da
determinarsi  con  le  modalita'  di  cui  al decreto stesso, ed,, in
particolare, l'art. 2, ove si prevede, tra l'altro, che i certificati
di   credito   verranno   emessi   per   un   importo  corrispondente
all'ammontare  complessivo  dei  crediti  d'imposta  risultante dagli
elenchi  dei  contribuenti  trasmessi  dai,  Ministero  delle finanze
arrotondando, quando necessario, al 1.000 euro superiori l'importo di
ciascun credito di ammontare superiore a lire 80 milioni, ed ai 1.000
euro  inferiori l'importo di ciascun credito di ammontare inferiore a
lire 80 milioni"
   Vista  la  lettera in data 2 giugno 1999 con la quale il Ministero
delle finanze, in attuazione dell'art. 1-bis del citato decreto-legge
n.  526  del 1995, ha trasmesso due elenchi, facenti parte integrante
del   presente   decreto,  riguardanti  l'uno  (elenco  A)  n.  4.459
contribuenti,  titolari di crediti di imposta per importi inferiori a
lire 80 milioni, e l'altro (elenco B) n. 1.653 contribuenti, titolari
di  crediti  per  importi  superiori  a lire 80 milioni, cui dovranno
essere  assegnati certificati di credito del Tesoro, rispettivamente,
per  73.994.000  curo  e  per  2.086.845.000  euro, tenuto conto, per
quest'ultimi, degli arrotondamenti ai 1,000 curo superiori effettuati
per l'importo complessivo di L. 2.651.930.000;
   Ritenuto,  pertanto,  che  occorre  procedere all'emissione di una
prima tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo complessivo
di'  2.160.839.000 curo (pari a L. 4.183.967.730.530), e che a fronte
di  tale emissione verra' versata all'entrata del bilancio statale la
suddetta   somma  di'  L.  2.651.930.000,  nonche'  l'importo  di  L.
4.181.315.800,530,  pari  alla differenza fra la somma predetta ed il
controvalore in lire italiane dell'importo emesso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Ai  sensi  dell'art.  38  della  legge  30  marzo  1981, n. 119, e
successive  modificazioni,  e  per le finalita' di cui all'art. 1-bis
del   decreto-legge   13  dicembre  1995,  n.  526,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  10  febbraio  1996,  n. 53, e' disposta
l'emissione  di  una  prima  tranche  dei  certificati di credito del
Tesoro al portatore, per l'importo di nominali 2.160.839.000 euro, da
assegnare  a  soggetti  creditori  d'imposta  indicati  negli elenchi
allegati al presente decreto, alle seguenti condizioni:
   durata: dieci anni;
   godimento: 1 gennaio 1997;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2007;
   tasso  d'interesse  semestrale:  variabile  da determinarsi con le
modalita'  di  cui  all'art.  1 del decreto ministeriale del 7 maggio
1996, citato nelle premesse.