IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto l'art. 74  del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n. 297, e
successive modifiche ed integrazioni;
  Valutate positivamente  le richieste espresse dal  mondo del lavoro
di far  acquisire per esigenze di  riconversione professionale, anche
in  corso di  anno scolastico,  ai lavoratori  posti in  mobilita' il
titolo di studio  richiesto per l'accesso a  determinate qualifiche o
posizioni lavorative, al  fine di evitare che,  all'interno di gruppi
di  lavoratori, tutti  provenienti  da  identiche situazioni,  taluni
siano discriminati per mancanza del necessario titolo di studio;
  Vista, in relazione all'accoglimento  delle richieste di cui sopra,
l'ordinanza ministeriale n. 48, prot. n. 35926/BL in data 19 febbraio
1999, vistata e  registrata dalla Corte dei conti il  19 marzo 1999 -
registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 9, che ha integrato, per
l'anno scolastico 1998-1999, l'ordinanza ministeriale n. 72, prot. n.
24954/1/BL del 23 febbraio 1998, concernente il calendario scolastico
nazionale del medesimo anno;
  Udito  il parere  espresso dal  Consiglio nazionale  della pubblica
istruzione  nell'adunanza del  13  aprile  1999 che  non  si e'  reso
possibile recepire  perche' propone,  sul versante del  termine delle
attivita' educative e didattiche, considerazioni  non in linea con il
vigente contesto  normativo e riformula, sul  fronte dell'attivazione
in corso d'anno delle sessioni speciali d'esame riservate a candidati
lavoratori  posti  in  mobilita',  osservazioni  da  ritenersi  ormai
superate per effetto della  formalizzazione della precitata ordinanza
ministeriale n. 48;
  Ritenuta la necessita' di emanare l'ordinanza di cui al comma 5 del
citato art. 74 per l'anno scolastico 1999-2000;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. I sovrintendenti  scolastici regionali, sentiti le  regioni ed i
consigli  scolastici provinciali,  determinano,  entro  il 15  giugno
1999, la data di inizio  delle lezioni, che puo' essere diversificata
per ordine di scuola, ed  il calendario relativo al loro svolgimento,
anche con riferimento a quanto previsto dai successivi commi.
  2. I  consigli di circolo  e di istituto delle  singole istituzioni
scolastiche, sulla base della programmazione didattica deliberata dal
collegio  dei  docenti   ed  in  coerenza  con  i   piani  di  studio
disciplinari  ed interdisciplinari,  possono  procedere ad  opportuni
adattamenti del calendario scolastico nel rispetto delle disposizioni
contenute nel  contratto collettivo nazionale di  lavoro del comparto
Scuola, fermo  restando il  disposto dell'art.  74, terzo  comma, del
decreto   legislativo  richiamato   nelle  premesse,   relativo  allo
svolgimento di almeno duecento giorni di lezione.
  3.  Gli   adattamenti  del   calendario  scolastico,   che  possono
comportare,  anche  solo  per  alcune  classi  o  gruppi  di  alunni,
l'anticipazione della data di inizio  delle lezioni fissata a livello
regionale, sono volti anche a:
  a)  organizzare  attivita'  curricolari in  collaborazione  con  la
regione e/o con il sistema produttivo;
  b) organizzare attivita'  di accoglienza, recupero, riorientamento,
con   particolare   riguardo   agli   anni   di   corso   interessati
dall'innalzamento dell'obbligo di istruzione;
  c) consentire, nel corso  dell'anno, la sospensione delle attivita'
di  lezione  per   un  numero  di  giorni   corrispondente  a  quello
dell'anticipazione eventualmente programmata per tutti gli alunni.
  4. I sovrintendenti scolastici,  per una opportuna conoscenza delle
esigenze delle singole province,  organizzano apposite riunioni con i
provveditori agli studi della regione  alle quali partecipano anche i
coordinatori del servizio ispettivo regionale.