IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni; Valutate positivamente le richieste espresse dal mondo del lavoro di far acquisire per esigenze di riconversione professionale, anche in corso di anno scolastico, ai lavoratori posti in mobilita' il titolo di studio richiesto per l'accesso a determinate qualifiche o posizioni lavorative, al fine di evitare che, all'interno di gruppi di lavoratori, tutti provenienti da identiche situazioni, taluni siano discriminati per mancanza del necessario titolo di studio; Vista, in relazione all'accoglimento delle richieste di cui sopra, l'ordinanza ministeriale n. 48, prot. n. 35926/BL in data 19 febbraio 1999, vistata e registrata dalla Corte dei conti il 19 marzo 1999 - registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 9, che ha integrato, per l'anno scolastico 1998-1999, l'ordinanza ministeriale n. 72, prot. n. 24954/1/BL del 23 febbraio 1998, concernente il calendario scolastico nazionale del medesimo anno; Udito il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 13 aprile 1999 che non si e' reso possibile recepire perche' propone, sul versante del termine delle attivita' educative e didattiche, considerazioni non in linea con il vigente contesto normativo e riformula, sul fronte dell'attivazione in corso d'anno delle sessioni speciali d'esame riservate a candidati lavoratori posti in mobilita', osservazioni da ritenersi ormai superate per effetto della formalizzazione della precitata ordinanza ministeriale n. 48; Ritenuta la necessita' di emanare l'ordinanza di cui al comma 5 del citato art. 74 per l'anno scolastico 1999-2000; Ordina: Art. 1. 1. I sovrintendenti scolastici regionali, sentiti le regioni ed i consigli scolastici provinciali, determinano, entro il 15 giugno 1999, la data di inizio delle lezioni, che puo' essere diversificata per ordine di scuola, ed il calendario relativo al loro svolgimento, anche con riferimento a quanto previsto dai successivi commi. 2. I consigli di circolo e di istituto delle singole istituzioni scolastiche, sulla base della programmazione didattica deliberata dal collegio dei docenti ed in coerenza con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, possono procedere ad opportuni adattamenti del calendario scolastico nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Scuola, fermo restando il disposto dell'art. 74, terzo comma, del decreto legislativo richiamato nelle premesse, relativo allo svolgimento di almeno duecento giorni di lezione. 3. Gli adattamenti del calendario scolastico, che possono comportare, anche solo per alcune classi o gruppi di alunni, l'anticipazione della data di inizio delle lezioni fissata a livello regionale, sono volti anche a: a) organizzare attivita' curricolari in collaborazione con la regione e/o con il sistema produttivo; b) organizzare attivita' di accoglienza, recupero, riorientamento, con particolare riguardo agli anni di corso interessati dall'innalzamento dell'obbligo di istruzione; c) consentire, nel corso dell'anno, la sospensione delle attivita' di lezione per un numero di giorni corrispondente a quello dell'anticipazione eventualmente programmata per tutti gli alunni. 4. I sovrintendenti scolastici, per una opportuna conoscenza delle esigenze delle singole province, organizzano apposite riunioni con i provveditori agli studi della regione alle quali partecipano anche i coordinatori del servizio ispettivo regionale.