IL DIRIGENTE GENERALE
                 del Dipartimento della prevenzione
  Vista la  domanda in data 28  maggio 1992 con la  quale la societa'
Fonti di Gaverina  S.p.a., con sede in Gaverina  Terme (Bergamo), via
Fonti,  ha   chiesto  la  revisione   ai  fini  della   conferma  del
riconoscimento  dell'acqua minerale  naturale denominata  "Gaverina -
Fonte Centrale"  che sgorga  nell'ambito della  concessione mineraria
"Fonti  Minerali di  Gaverina" sita  nei comuni  di Gaverina  Terme e
Casazza;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13  gennaio  1993  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Visto il seguente parere della  III sezione del Consiglio superiore
di  sanita' espresso  nella  seduta del  17  marzo 1999:  "Favorevole
affinche'  la  societa' Fonti  di  Gaverina  S.p.a. possa  continuare
l'utilizzazione  dell'acqua minerale  Gaverina  -  Fonte Centrale  di
Gaverina  Terme  (Bergamo)  ai  fini  dell'imbottigliamento  e  della
vendita riportando  in etichetta  la seguente dicitura:  ''Puo' avere
effetti  diuretici  e  favorire  l'eliminazione  urinaria  dell'acido
urico''.  La dicitura  ''Puo'  favorire le  funzioni epatobiliari  ed
attivare  i  processi digestivi''  potra'  essere  confermata solo  a
seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare
tale  prerogativa.  Infatti  l'esame  della  sperimentazione  clinica
condotta  non   evidenzia  dati  clinici,  metabolici   e  funzionali
deponenti  per la  dimostrazione dell'effetto  favorente le  funzioni
epatobiliari e i processi digestivi";
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  confermato  il   riconoscimento  dell'acqua  minerale  naturale
"Gaverina - Fonte Centrale"  che sgorga nell'ambito della concessione
mineraria "Fonti  minerali di Gaverina"  sita nei comuni  di Gaverina
Terme e Casazza.