Il Ministero per le  politiche agricole, esaminata l'istanza intesa
ad ottenere  la protezione  della denominazione  di origine  "Fior di
latte" ai  sensi del regolamento (CEE)  n. 2081/92, art. 2,  comma 3,
presentata dal comitato promotore di detta protezione;
  Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine e tipiche dei formaggi relativo alla domanda
di  riconoscimento della  denominazione di  origine per  il formaggio
"Fior  di  latte"   e  la  proposta  del   relativo  disciplinare  di
produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  n. 25 del 31 gennaio
1998;
  Viste  le   istanze  e  controdeduzioni  presentate   dai  soggetti
interessati in relazione al parere e alla proposta sopra indicati;
  Acquisito  il   parere  del  predetto  Comitato   sulle  istanze  e
controdeduzioni predette;
  Ritenuto  di accogliere,  dopo aver  valutato le  motivazioni e  la
documentazione  fornita a  sostegno  delle stesse,  le istanze  della
regione Molise e dei produttori, in tale territorio insediati, intese
ad ottenere l'inserimento dell'intero territorio regionale nella zona
di produzione e  di elaborazione del latte  destinato alla produzione
del formaggio "Fior di latte" e  di dover respingere le altre istanze
pervenute, volte  ad ampliare  l'estensione della predetta  zona, per
carenza  sia  della sussistenza  del  legame  tra le  caratteristiche
chimicofisiche ed organolettiche del prodotto del quale si propone la
protezione e l'ambiente, sia  del mancato riscontro delle metodologie
specifiche della zona utilizzate per ottenerle;
  Ritenuto di accogliere la richiesta  intesa ad incrementare da 24 a
36 ore il tempo previsto per la consegna del latte crudo, proveniente
da  una  o  piu'   mungiture,  allo  stabilimento  di  fabbricazione,
incremento resosi necessario per consentire l'osservanza dei tempi di
consegna anche  a quelle aziende,  produttrici di latte,  operanti in
contesti  ambientali  meno serviti  da  strade  di facile  accesso  e
percorribilita';
  Ritenuto  di accogliere  le istanze  presentate dai  produttori del
formaggio "Fior di  latte" intese a consentire,  nella designazione e
presentazione  ditale prodotto,  il  riferimento alla  corrispondente
localita' di produzione, veritiera  e documentabile, a condizione che
tale  menzione  di  provenienza  sia  riportata  immediatamente  dopo
l'indicazione   obbligatoria  della   sede   dello  stabilimento   di
produzione e  con caratteri di  dimensioni pari alla meta'  di quelli
utilizzati per la denominazione di origine protetta "Fior di latte";
  Ritenuto altresi'  di dover procedere ad  alcune correzioni formali
del  testo  del  disciplinare  proposto,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 25  del 31 gennaio 1998, aventi lo  scopo di specificare
con  ulteriori dettagli  la descrizione  della tradizionalita'  della
metodologia di produzione in detto disciplinare riportata;
  Considerato  che   ai  fini   di  una  puntuale   osservanza  delle
disposizioni contenute  nell'art. 4 del regolamento  (CEE) n. 2081/92
del  Consiglio del  14  luglio  1992 e'  opportuno  procedere ad  una
riformulazione della  proposta del  disciplinare di  produzione della
denominazione di  origine protetta  "Fior di  latte" che  tenga conto
delle integrazioni e delle correzioni sopra riportate;
  Esprime parere favorevole e formula  la proposta di disciplinare di
produzione nel testo appresso indicato;
  La pubblicazione di detta proposta risponde ad esigenza di evidenza
pubblica prima della sua trasmissione,  con le previste modalita', al
competente organismo comunitario;
  Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
                           "Fior di latte"
                               Art. 1.
  La denominazione di  origine protetta "Fior di  latte" e' riservata
al formaggio che  risponde ai requisiti ed  alle condizioni stabilite
dal  regolamento (CEE)  n.  2081/92 e  dal  presente disciplinare  di
produzione.