Il Ministero per le politiche agricole, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine "Fior di latte" ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, art. 2, comma 3, presentata dal comitato promotore di detta protezione; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi relativo alla domanda di riconoscimento della denominazione di origine per il formaggio "Fior di latte" e la proposta del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1998; Viste le istanze e controdeduzioni presentate dai soggetti interessati in relazione al parere e alla proposta sopra indicati; Acquisito il parere del predetto Comitato sulle istanze e controdeduzioni predette; Ritenuto di accogliere, dopo aver valutato le motivazioni e la documentazione fornita a sostegno delle stesse, le istanze della regione Molise e dei produttori, in tale territorio insediati, intese ad ottenere l'inserimento dell'intero territorio regionale nella zona di produzione e di elaborazione del latte destinato alla produzione del formaggio "Fior di latte" e di dover respingere le altre istanze pervenute, volte ad ampliare l'estensione della predetta zona, per carenza sia della sussistenza del legame tra le caratteristiche chimicofisiche ed organolettiche del prodotto del quale si propone la protezione e l'ambiente, sia del mancato riscontro delle metodologie specifiche della zona utilizzate per ottenerle; Ritenuto di accogliere la richiesta intesa ad incrementare da 24 a 36 ore il tempo previsto per la consegna del latte crudo, proveniente da una o piu' mungiture, allo stabilimento di fabbricazione, incremento resosi necessario per consentire l'osservanza dei tempi di consegna anche a quelle aziende, produttrici di latte, operanti in contesti ambientali meno serviti da strade di facile accesso e percorribilita'; Ritenuto di accogliere le istanze presentate dai produttori del formaggio "Fior di latte" intese a consentire, nella designazione e presentazione ditale prodotto, il riferimento alla corrispondente localita' di produzione, veritiera e documentabile, a condizione che tale menzione di provenienza sia riportata immediatamente dopo l'indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione e con caratteri di dimensioni pari alla meta' di quelli utilizzati per la denominazione di origine protetta "Fior di latte"; Ritenuto altresi' di dover procedere ad alcune correzioni formali del testo del disciplinare proposto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1998, aventi lo scopo di specificare con ulteriori dettagli la descrizione della tradizionalita' della metodologia di produzione in detto disciplinare riportata; Considerato che ai fini di una puntuale osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 e' opportuno procedere ad una riformulazione della proposta del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Fior di latte" che tenga conto delle integrazioni e delle correzioni sopra riportate; Esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato; La pubblicazione di detta proposta risponde ad esigenza di evidenza pubblica prima della sua trasmissione, con le previste modalita', al competente organismo comunitario; Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Fior di latte" Art. 1. La denominazione di origine protetta "Fior di latte" e' riservata al formaggio che risponde ai requisiti ed alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.