A tutti i Ministeri
  Tra le misure di attuazione  del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, rilievo strategico  assumono quelle che consentiranno l'avvio
degli  sportelli unici  per  le attivita'  produttive, previsti  agli
articoli 23, 24 e 25 del predetto decreto.
  La  riduzione dei  costi amministrativi  che gravano  sulle imprese
italiane, soprattutto piccole  e medie, e che  costituiscono fonte di
discriminazione delle stesse nei  confronti delle imprese degli altri
Paesi europei,  costituisce elemento  determinante per  consentire al
sistema produttivo nazionale di affrontare la concorrenza del mercato
unico.
  Le  numerose semplificazioni  introdotte dai  citati articoli  23 e
seguenti del  decreto n. 112  del 1998  e dal decreto  del Presidente
della  Repubblica  20   ottobre  1998,  n.  447,   recante  norme  di
semplificazione   dei   procedimenti   di   autorizzazione   per   la
realizzazione, l'ampliamento, la  ristrutturazione e la riconversione
di  impianti  produttivi,  per   l'esecuzione  di  opere  interne  ai
fabbricati, nonche'  per la determinazione delle  aree destinate agli
insediamenti produttivi a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15
marzo  1997,  n. 59,  se  correttamente  applicate, possono  dare  un
significativo contributo in questa direzione.
  La  rilevanza del  nuovo assetto  amministrativo, risultante  dalla
normativa  ricordata, e  l'attesa dei  positivi effetti  del predetto
assetto  sullo sviluppo  economico sono  testimoniate dall'attenzione
che  all'innovazione  e' stata  dedicata  nel  Patto sociale  per  lo
sviluppo e l'occupazione, stipulato il  1 febbraio 1999 tra Governo e
parti sociali, cui hanno aderito regioni, province e comuni. Il patto
segnala la priorita' del regolamento di semplificazione relativo agli
impianti  produttivi  e  prevede  l'attivazione di  tutte  le  azioni
necessarie ad assicurare la piena operativita' degli sportelli unici.
  L'Osservatorio   sulle   semplificazioni,   istituito   presso   la
Presidenza del Consiglio dei Ministri  con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 aprile 1999, con la presenza dei delegati di
ciascun Ministro, dei rappresentanti delle parti firmatarie del patto
sociale  per  lo  sviluppo   e  l'occupazione  e  dei  rappresentanti
designati dalla  Conferenza unificata, ha sottolineato  l'esigenza di
dare  certezza  e  chiarezza all'interpretazione  delle  norme  sullo
sportello  unico,   recentemente  entrate  in  vigore,   al  fine  di
assicurare la  necessaria cooperazione  tra le  varie amministrazioni
coinvolte.
  Sulla   base  delle   indicazioni   emerse  dall'Osservatorio,   la
Conferenza  unificata, con  l'obiettivo di  facilitare l'avvio  ed il
funzionamento delle nuove strutture competenti in materia di impianti
produttivi e dei relativi procedimenti semplificati, nella seduta del
1 luglio  1999 ha sancito un  accordo ai sensi dell'art.  9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad
oggetto criteri applicativi della normativa sullo sportello unico per
le  attivita' produttive.  Tali  criteri  attengono, in  particolare,
all'ambito  di applicazione  di  detta normativa,  alle modalita'  di
esercizio  delle funzioni  conferite ai  comuni, al  ruolo attribuito
alle regioni  e alle province e  alla disciplina dei rapporti  tra le
amministrazioni coinvolte.
  L'accordo in parola ha previsto,  inoltre, che il Governo emani, ai
sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, previa intesa con
la  conferenza   Statoregioni,  una  direttiva  del   Presidente  del
Consiglio dei Ministri che  fornisca alle regioni specifici indirizzi
applicativi in materia di sportello unico.
  Con  la presente  circolare ai  fini di  una corretta  e coordinata
applicazione  delle  disposizioni   legislative  e  regolamentari  in
materia di sportello  unico per le attivita'  produttive, si invitano
le amministrazioni  dello Stato,  per quanto  di loro  competenza, ad
attenersi scrupolosamente alle  previsioni dell'accordo allegato, che
costituisce parte  integrante della presente circolare,  prestando la
massima collaborazione  per il  raggiungimento degli  obiettivi della
richiamata  normativa e  dell'accordo  stesso, nonche'  a fornire  le
opportune  indicazioni agli  enti da  esse vigilati,  coinvolti nelle
procedure  relative agli  impianti  produttivi.p.  Il Presidente  del
Consiglio dei Ministri Bassanini
                              ________
                        CONFERENZA UNIFICATA
       (art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)
                      Seduta del 1 luglio 1999
Oggetto: Criteri applicativi  della normativa di cui  al titolo II,
         capo IV del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112 e
         del  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 ottobre
         1998, n. 447.
                       LA CONFERENZA UNIFICATA
  Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, il quale dispone che  conferenza Statocitta' ed autonomie locali
e' unificata  per le materie ed  i compiti di interesse  comune delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la
conferenza Statoregioni;
  Visto il  capo IV del  decreto legislativo  31 marzo 1998,  n. 112,
relativo a "Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attivita'
produttive";
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  20 ottobre 1998,
n.  447,  recante  norme   di  semplificazione  dei  procedimenti  di
autorizzazione    per    la    realizzazione,    l'ampliamento,    la
ristrutturazione  e  la  riconversione di  impianti  produttivi,  per
l'esecuzione  di   opere  interne  ai  fabbricati,   nonche'  per  la
determinazione delle  aree destinate agli insediamenti  produttivi, a
norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Rilevato  che il  patto sociale  per lo  sviluppo e  l'occupazione,
stipulato il 22 dicembre 1998, tra Governo e parti sociali, cui hanno
aderito  regioni,  province  e   comuni,  segnala  la  priorita'  del
regolamento di  semplificazione relativo  agli impianti  produttivi e
prevede l'attivazione di tutte le  azioni necessarie ad assicurare la
piena operativita' degli sportelli unici (allegato I, paragrafo 1.2);
  Vista la proposta di accordo elaborata sulla base delle indicazioni
emerse    nell'ambito    dei     lavori    dell'osservatorio    sulle
semplificazioni, istituito  con decreto del Presidente  del Consiglio
dei Ministri 6 aprile 1999, in base a quanto convenuto all'allegato I
del patto  sociale per lo  sviluppo e l'occupazione, trasmessa  il 23
giugno   1999  dalla   Presidenza  del   Consiglio  dei   Ministri  -
Osservatorio sulle semplificazioni;
  Considerate le risultanze dell'odierna seduta di questa Conferenza,
nel   corso  della   quale  sul   testo  dell'accordo   in  esame   i
rappresentanti   della   autonomie   hanno   proposto   la   seguente
integrazione: al punto  3, dopo la parola  "individuano", inserire le
parole  "fermo   restando  quanto  disposto  dalle   leggi  regionali
attuative  del decreto  legislativo  31  marzo 1998,  n.  112, e  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";
  Acquisito   l'assenso  del   Governo,   dei  rappresentanti   delle
autonomie;
                          SANCISCE ACCORDO
  ai sensi dell'art. 9, comma  2, lettera c), del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nei seguenti termini:
  Il  Governo, le  regioni,  le  province, i  comuni  e le  comunita'
montane:
  1) ribadiscono il  comune impegno per la piena  e celere attuazione
della   normativa    in   premessa,   volta    alla   semplificazione
procedimentale e  organizzativa in materia di  impianti produttivi di
beni e servizi;
  2) ritengono che  occorra un accordo quadro  concernente i relativi
criteri applicativi,  sulla base del  quale il Governo si  impegna ad
emanare una direttiva  alle amministrazioni dello Stato  e, di intesa
con la  conferenza Statoregioni, una  direttiva ai sensi  dell'art. 8
della legge  n. 59/1997, e  sulla base del  quale gli enti  locali si
impegnano  ad adottare,  secondo i  rispettivi ordinamenti,  gli atti
idonei a rendere operativo l'accordo;
  3) individuano, fermo restando  quanto eventualmente disposto dalle
leggi regionali attuative  del decreto legislativo 31  marzo 1998, n.
112, e  del decreto  legislativo 31  marzo 1998,  n. 114,  i seguenti
criteri applicativi relativi a:
  a) attribuzioni dei comuni ed avvalimento.
  Il decreto legislativo  31 marzo 1998, n. 112,  ha attribuito (art.
23)   ai   comuni   le   funzioni   amministrative   concernenti   la
realizzazione,  l'ampliamento, la  cessazione,  la riattivazione,  la
localizzazione e  la rilocalizzazione  di impianti produttivi,  ed ha
disposto (art.  24) che  i comuni  le esercitino  attraverso un'unica
struttura responsabile dell'intero procedimento.
  I comuni, singolarmente  o in forma associata anche  con altri enti
locali,  dovranno  pertanto  individuare  la  struttura  responsabile
dell'intero procedimento  nei confronti dei soggetti  privati sia con
riferimento ai  compiti affidati  ad altre  strutture comunali  che a
quelli affidati ad altre amministrazioni coinvolte nel procedimento.
  L'art. 24 del decreto legislativo n.  112 del 1998, ha poi previsto
che gli  enti locali  possano avvalersi,  nelle forme  concordate, di
altre amministrazioni  ed enti pubblici, cui  possono essere affidati
singoli atti istruttori del procedimento.
  Sulla  base di  tale avvalimento  viene a  costituirsi una  rete di
amministrazioni, nella  quale la titolarita' del  procedimento e' del
comune (attraverso la struttura  individuata come responsabile) ma le
altre amministrazioni ed enti pubblici  ne sono parte integrante, con
le    conseguenti    responsabilita'    relativamente    alle    fasi
endoprocedimentali in cui sono coinvolte. Il procedimento si conclude
con il provvedimento del comune.
  b) il responsabile unico del procedimento.
  Il responsabile unico del procedimento ha nei confronti delle altre
amministrazioni ed enti pubblici:
  poteri di impulso, relativamente agli atti istruttori loro affidati
che debbono confluire nel provvedimento del comune;
  potere  di  diffida e  messa  in  mora,  per l'inadempimento  o  il
ritardato adempimento;
  il  potere  di  convocare  la   conferenza  dei  servizi,  anche  a
prescindere dalla  richiesta dell'impresa,  anche ai fini  dei pareri
preventivi da rendere ai sensi dell'art. 3, comma 3;
  c) il ruolo delle regioni e delle province.
  Alle regioni e' attribuita dall'art.  23 del decreto legislativo n.
112/1998 un'importante  funzione nell'assistenza alle  imprese, oltre
alla  funzione   loro  propria  di  stimolo   e  coordinamento  delle
amministrazioni  e  degli  enti  da  esse  vigilati.  E'  di  estrema
importanza,   per  agevolare   l'avvio   degli   sportelli  unici   e
l'applicazione  delle  procedure  semplificate,  che  le  regioni  si
attivino  anche  nello  svolgimento  delle  ulteriori  funzioni  loro
attribuite:
  l'individuazione, ai  sensi dell'art. 6,  comma 6, del  decreto del
Presidente della Repubblica n.  447/1998, degli "impianti a struttura
semplice", per i quali il  termine di conclusione del procedimento e'
abbreviato;
  la disciplina  delle aree  industriali e delle  aree ecologicamente
attrezzate,    che    esonerano    le   imprese    ivi    localizzate
dall'acquisizione  delle  autorizzazioni concernenti  l'utilizzazione
dei servizi presenti.
  Le regioni  possono inoltre  promuovere ed  incentivare l'esercizio
delle funzioni associate in materia.
  Analogamente le province possono  svolgere un ruolo fondamentale di
stimolo e di impulso, soprattutto quando le regioni affidano ad esse,
sulla  base di  quanto previsto  dall'art. 23,  comma 2,  del decreto
legislativo  31 marzo  1998, n.  112, compiti  di coordinamento  e di
miglioramento  dei   servizi  e  di  assistenza   alle  imprese,  con
particolare  riferimento alla  localizzazione ed  alla autorizzazione
degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali.
  d) rapporti tra il comune e le altre amministrazioni.
  d1)  Al fine  di regolare  i  rapporti tra  il comune  (o i  comuni
associati)  e  le  altre  amministrazioni  coinvolte  possono  essere
stipulate apposite  convenzioni o accordi  ai sensi dell'art.  24 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' ai sensi dell'art.
15  della legge  n.  241  del 1990.  Negli  accordi  che regolano  il
rapporto di avvalimento dovra' essere  in ogni caso previsto che ogni
amministrazione deve individuare un  responsabile dei rapporti con la
struttura unica responsabile del procedimento:
  che  risponda  al comune  degli  adempimenti  affidati alla  stessa
amministrazione e del rispetto dei tempi;
  che   garantisca   il    flusso   delle   informazioni   attraverso
l'indicazione dei responsabili dei singoli procedimenti;
  che in caso  di inadempimento o ritardato adempimento  da parte dei
responsabili  dei   procedimenti,  provveda   all'applicazione  delle
sanzioni previste dalla legge e  dai contratti, anche su segnalazione
della struttura.
  d2)  I contenuti  degli accordi  saranno modulati  sulle specifiche
caratteristiche  ed esigenze  degli  enti interessati  e, oltre  alla
disciplina  di  dettaglio  relativa  al  punto  precedente,  potranno
prendere  in  considerazione  ogni   altro  aspetto  organizzativo  e
procedimentale  (diritti, canoni,  ecc.), con  particolare attenzione
all'utilizzo  degli  strumenti telematici  al  fine  di contenere  al
massimo i tempi procedimentali. In proposito l'art. 3 del regolamento
di semplificazione di cui al  decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre  1998, n.  447, prevede che  lo sportello  unico istituito
presso la  struttura responsabile del  procedimento si avvalga  di un
archivio informatico.
  d3) Le prefetture  sono tenute a svolgere, anche  in relazione alla
circolare  del  Ministero dell'interno  n.  59  del 22  maggio  1999,
attraverso i comitati provinciali per la pubblica amministrazione, un
positivo ruolo di promozione ai fini dell'integrazione dell'attivita'
delle diverse amministrazioni.
  d4) Le camere  di commercio possono mettere a  disposizione la loro
esperienza in materia di  reti informatiche e telematiche, stipulando
con i  comuni, come espressamente  previsto dall'art. 24  del decreto
legislativo  n.  112/1998,  convenzioni per  la  realizzazione  dello
sportello unico.
  e) ambito di applicazione.
  Poiche'  le attribuzioni  della struttura  e dello  sportello unico
sono  riferite  agli impianti  produttivi  di  beni e  servizi,  deve
intendersi che le procedure previste  dal regolamento n. 447 del 1998
si applicano a  qualunque attivita' produttiva di beni  o di servizi,
ivi  incluse,  ad esempio,  le  attivita'  agricole e  artigiane,  le
attivita' turistiche  e alberghiere,  i servizi  resi dalle  banche e
dagli  intermediari  finanziari,   qualora  l'attivita'  richieda  la
localizzazione di impianti,  la loro realizzazione, ristrutturazione,
ampliamento,  cessazione,  riattivazione   e  riconversione,  nonche'
l'esecuzione  di  opere  interne  ai fabbricati  adibiti  ad  uso  di
impresa.
  Per   quanto  riguarda   l'attivita'   commerciale,  la   struttura
responsabile   provvede  a   tutte   le  autorizzazioni   necessarie,
applicando,  per   quanto  riguarda   l'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita', le previsioni del  decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114 e valutando a tal fine la possibilita' di avvalersi dei centri
di  assistenza tecnica  previsti  dall'art. 23  dello stesso  decreto
legislativo n. 114/1998.
  f) patti territoriali e contratti d'area.
  Al  fine di  sostenere  l'avvio degli  sportelli  unici nelle  aree
depresse, va  prioritariamente valutata la possibilita'  prevista dal
decreto legislativo  n. 112/1998  (art. 24,  comma 5),  laddove siano
stipulati patti  territoriali o contratti  d'area, di un  accordo tra
gli  enti locali  affinche'  la gestione  dello  sportello unico  sia
attribuita  al  soggetto  pubblico   responsabile  del  patto  o  del
contratto.
  g) criteri di applicazione della normativa.
  In linea con gli obbiettivi  della disciplina contenuta nel decreto
del Presidente  della Repubblica n. 447/1998,  volta allo snellimento
delle procedure relative agli impianti produttivi, si intende che:
  il comma 2 dell'art. 6, che prevede che la struttura al ricevimento
della domanda  avvii contemporaneamente la procedura  per il rilascio
della  concessione edilizia,  e'  applicabile  anche al  procedimento
semplificato;
  relativamente alla  variazione dello strumento urbanistico,  di cui
all'art. 5, comma 2, sulla  pronuncia definitiva della conferenza dei
servizi non  e' necessario acquisire l'autorizzazione  della regione.
Cio' e'  stato autorevolmente  affermato dal  Consiglio di  Stato nel
parere  reso il  14 settembre  1998  sullo schema  di regolamento  di
semplificazione   (decreto  del   Presidente   della  Repubblica   n.
447/1998), che  ha infatti chiesto l'eliminazione  della preesistente
previsione relativa all'acquisizione dell'approvazione dell'autorita'
competente.  Le attribuzioni  della regione  sono infatti  pienamente
fatte salve dal  procedimento di cui all'art. 14,  comma 3-bis, della
legge n. 241 del 1990.
  h) efficacia della normativa.
  Dal 27 maggio  1999, termine individuato dall'art. 3,  comma 4, del
regolamento n. 447/1998,  anche nei casi in cui non  sia operativo lo
sportello unico,  devono essere  applicate le procedure  previste dal
regolamento stesso.
  i) segnalazioni all'Osservatorio sulle semplificazioni.
  Ogni  difficolta'  di  applicazione della  normativa,  o  eventuali
carenze,   potranno    essere   segnalate    all'Osservatorio   sulle
semplificazioni, istituito in base  alle previsioni del patto sociale
per  lo  sviluppo  e  l'occupazione,   al  fine  della  verifica  del
regolamento, prevista dal patto e da realizzare entro il 30 settembre
1999.
                                              Il Presidente: Bellillo