Avvertenza:
  Si procede alla ripubblicazione del testo  della  legge  25  giugno
1999,  n.  205,  corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emanazione dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
                               Art. 1.
                              (Delega).
   1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e per
la  riforma  della  disciplina  sanzionatoria  nelle materie indicate
negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e  per  attribuire  al  giudice  di
pace,  nel  rispetto  dei  princi'pi  e  criteri  direttivi  previsti
dall'articolo  2,   la   competenza   in   materia   di   opposizione
all'ordinanza-ingiunzione,  di  cui  agli  articoli 22, 23 e 24 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
          Avvertenza:
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
            - Si trascrive il testo degli articoli 22, 23 e 24  della
          legge  24  novembre    1981,  n.  689 (Modifiche al sistema
          penale):
            "Art.  22  (Opposizione   all'ordinanza-ingiunzione).   -
          Contro   l'ordinanza-ingiunzione   di   pagamento  e  conto
          l'ordinanza che dispone la sola confisca,  gli  interessati
          possono  proporre  opposizione davanti al pretore del luogo
          in cui e' stata commessa la violazione, entro il termine di
          trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
            Il termine e' di sessanta giorni se l'interessato risiede
          all'estero.
            L'opposizione si propone mediante ricorso,  al  quale  e'
          allegata l'ordinanza notificata.
            Il  ricorso  deve  contenere altresi', quando l'opponente
          non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione  di
          residenza  o  la  elezione  di domicilio nel comune dove ha
          sede il pretore adito.
            Se   manca   l'indicazione   del  prucuratore  oppure  la
          dichiarazione di residenza o la elezione di  domicilio,  le
          notificazioni   al  ricorrente  vengono  eseguite  mediante
          deposito in cancelleria.
            Quando e' stato nominato un procuratore, le notificazioni
          e  le  comunicazioni  nel  corso  del   procedimento   sono
          effettuate   nei   suoi   confronti  secondo  le  modalita'
          stabilite dal codice di procedura civile.
            L'opposizione    non    sospende     l'esecuzione     del
          provvedimento,  salvo  che  il  pretore,  concorrendo gravi
          motivi,     disponga     diversamente     con     ordinanza
          inappugnabile.".
            "Art.  23  (Giudizio di opposizione). - Il pretore, se il
          ricorso e' proposto oltre il  termine  previsto  dal  primo
          comma  dell'art.  22,  ne  dichiara  l'inammissibilita' con
          ordinanza ricorribile per cassazione.
            Se il ricorso e'  tempestivamente  proposto,  il  pretore
          fissa    l'udienza  di  comparizione  con decreto, steso in
          calce al ricorso, ordinando all'autorita' che ha emesso  il
          provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
          giorni  prima della udienza fissata, copia del rapporto con
          gli   atti   relativi   all'accertamento,   nonche'    alla
          contestazione  o notificazione della violazione. Il ricorso
          ed il decreto sono notificati, a  cura  della  cancelleria,
          all'opponente  o,  nel  caso  sia  stato  indicato,  al suo
          procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
            Tra  il  giorno  della  notificazione  e   l'udienza   di
          comparizione  devono  intercorrere  i  termini  di  cui  al
          secondo e terzo  comma  dell'articolo  313  del  codice  di
          procedura civile.
            L'opponente  e  l'autorita'  che  ha  emesso  l'ordinanza
          possono stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha
          emesso  l'ordinanza  puo'  avvalersi  anche  di  funzionari
          appositamente delegati.
            Se  alla  prima  udienza l'opponente o il suo procuratore
          non   si   presentano   senza   addurre   alcun   legittimo
          impedimento,  il  pretore,  con  ordinanza  ricorribile per
          cassazione, convalida il provvedimento opposto,  ponendo  a
          carico    dell'opponente    anche   le   spese   successive
          all'opposizione.
            Nel  corso  del  giudizio  il  pretore   dispone,   anche
          d'ufficio,  i  mezzi  di prova che ritiene necessari e puo'
          disporre  la  citazione  di  testimoni   anche   senza   la
          formulazione di capitoli.
            Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti
          a  precisare  le  conclusioni  ed  a procedere nella stessa
          udienza alla discussione della causa,  pronunciando  subito
          dopo   la   sentenza   mediante  lettura  del  dispositivo.
          Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni,  il  pre-
          tore,  se  necessario,  concede  alle  parti un termine non
          superiore a dieci giorni per il deposito di note  difensive
          e  rinvia  la  causa  all'udienza immediatamente successiva
          alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia
          della sentenza.
            Il  pretore  puo' anche redigere e leggere, unitamente al
          dispositivo, la motivazione della sentenza, che  e'  subito
          dopo depositata in cancelleria.
            A  tutte  le  notificazioni e comunicazioni occorrenti si
          provvede d'ufficio.
            Gli atti del processo e la decisione sono esenti da  ogni
          tassa e imposta.
            Con  la sentenza il pretore puo' rigettare l'opposizione,
          ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o
          accoglierla, annullando in tutto o in  pane  l'ordinanza  o
          modificandola   anche   limitatamente   all'entita'   della
          sanzione dovuta.
            Il pretore accoglie  l'opposizione  quando  non  vi  sono
          prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente.
            La  sentenza  e'  inappellabile  ma  e'  ricorribile  per
          cassazione.".
            "Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato). -  Qualora
          l'esistenza  di  un  reato dipenda dall'accertamento di una
          violazione non costituente reato,  e  per  questa  non  sia
          stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice
          penale  competente a conoscere del reato e' pure competente
          a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con  la
          sentenza  di condanna la sanzione stabilita dalla legge per
          la violazione stessa.
            Se ricorre l'ipotesi prevista dal  precedente  comma,  il
          rapporto  di  cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza che
          si sia proceduto alla notificazione  prevista  dal  secondo
          comma  dell'art. 14, alla autorita' giudiziaria competente,
          per il reato,  la  quale,  quando  invia  la  comunicazione
          giudiziaria,   dispone  la  notifica  degli  estremi  della
          violazione amministrativa agli obbligati per i  quali  essa
          non  e'  avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il
          pagamento in misura ridotta.
            Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione,  il
          pagamento  in  misura  ridotta puo' essere effettuato prima
          dell'apertura del dibattimento.
            La  persona  obbligata  in  solido  con  l'autore   della
          violazione  deve  essere  citata  nella  istruzione  o  nel
          giudizio penale su richiesta  del  pubblico  ministero.  Il
          pretore  ne dispone di ufficio la citazione.  Alla predetta
          persona, per la difesa dei  propri  interessi,  spettano  i
          diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la
          nomina del difensore d'ufficio.
            Il  pretore  quando  provvede  con decreto penale, con lo
          stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili,  la
          sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
            La   competenza   del   giudice  penale  in  ordine  alla
          violazione non costituente reato cessa se  il  procedimento
          pena le si chiude per estinzione del reato e per difetto di
          una condizione di procedibilita'.".