IL DIRETTORE DELLE ENTRATE
                 per la provincia autonoma di Trento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1998,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista l'istanza  prodotta in data 16  gennaio 1999 con la  quale la
ditta F.lli Jagher S.a.s., con  sede in Tonadico (Trento), ha chiesto
ex  art.  39, sesto  comma,  la  sospensione  per dodici  mesi  della
riscossione di un carico relativo ad imposte dirette afferente l'anno
d'imposta 1991 iscritto nei ruoli  posti in riscossione alle scadenze
di  novembre  1997  e  febbraio  1998 per  l'importo  residuo  di  L.
43.495.970    adducendo   di    trovarsi,    allo   stato    attuale,
nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo;
  Vista la circolare n. 260/E/II/3/98/157582  del 5 novembre 1998 con
la quale i  direttori regionali delle entrate sono  stati delegati ad
adottare  i provvedimenti  di sospensione  della riscossione  o degli
atti  esecutivi di  cui all'art.  39,  sesto comma,  del decreto  del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;
  Considerato che  nella fattispecie concreta sussiste  la necessita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il   proseguimento  delle   attivita'  produttive   della  menzionata
societa';
  Considerato che  il pagamento immediato aggraverebbe  la situazione
economicofinanziaria  del  contribuente, con  ripercussioni  negative
anche sull'occupazione dei propri dipendenti;
  Ritenuto,  quindi, che  la richiesta  rientra nelle  previsioni del
sesto  comma dell'art.  39 del  citato decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei
tributi erariali  in presenza  delle particolari  condizioni previste
dal  terzo comma  dell'art. 19  dello stesso  decreto del  Presidente
della Repubblica n. 602;
  Vista  la   idonea  garanzia  fidejussoria  prestata   a  copertura
dell'intero debito erariale;
                              Decreta:
  La  riscossione  del residuo  carico  tributario  di L.  43.495.970
dovuto dalla ditta F.lli Jagher S.a.s.  a titolo di Ilor anno 1991 di
cui  alla cartella  di pagamento  n. 7800002/407,  e' sospesa  per un
periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del presente decreto.
  L'ufficio distrettuale  delle imposte  dirette di  Borgo Valsugana,
con proprio decreto, determinera'  l'ammontare degli interessi dovuti
dalla predetta societa', ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  In via cautelare, il concessionario manterra' in vita gli eventuali
atti esecutivi  posti in essere  sui beni strumentali  ed immobiliari
dell'azienda istante.
  La sospensione de  qua sara' revocata, con  successivo decreto, ove
vengano a cessare i presupposti in  base ai quali e' stata concessa o
sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
  Nel caso  in cui  l'azienda non  provveda al  pagamento dell'intero
debito nei  quindici giorni successivi  alla scadenza del  termine di
sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il debito garantito
da polizza fidejussoria verra' incamerato dall'erario.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Trento, 16 giugno 1999
                                                Il direttore: Simeone