IL DIRETTORE REGIONALE
                    delle entrate per la Sardegna
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n. 43, e le sue  successive modificazioni, istitutivo del servizio di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5, comma 4, lettera  0a) della legge 28 febbraio 1997,
n. 30, che  ha introdotto un ulteriore comma all'art.  19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, che
ha sostituito  l'art. 3 del  decreto legislativo 3 febbraio  1993, n.
29;
  Visto l'art. 13  della legge 8 maggio 1998, n.  146, che fissa, tra
l'altro, disposizioni per la  semplificazione e razionalizzazione del
sistema tributario;
  Vista l'istanza prodotta in data 10  dicembre 1998, con la quale il
sig.   Sotgiu  Ignazio   ha  chiesto   l'applicazione  dei   benefici
agevolativi  previsti   dall'art.  19,  comma  4,   del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973,  n.  602,  per  il
pagamento del  carico di IVA  dovuto in base a  dichiarazioni annuali
afferenti gli  anni 1981-1982-1983-1984, iscritto nei  ruoli posti in
riscossione alle scadenze  di aprile 1992, settembre  1992 e novembre
1992  per il  complessivo  importo di  L.  242.846.231, adducendo  di
trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il
predetto  importo, ma  di poter  adempiere l'obbligazione  tributaria
previo accoglimento delle avanzate richieste;
  Considerato che il primo ufficio  delle entrate di Cagliari, tenuto
anche conto dell'avviso espresso  dagli organi all'uopo interpellati,
ha  manifestato  parere  favorevole alla  concessione  del  richiesto
beneficio,  in   quanto  nella   fattispecie  concreta   sussiste  la
necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e
mantenere il  proseguimento dell'attivita' produttiva  della suddetta
ditta;
  Considerato  che   dall'esperita  istruttoria  e'  emerso   che  il
pagamento immediato  aggraverebbe la  situazione economicofinanziaria
del contribuente;
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973,  che, per  carichi di  imposte dirette,  ovvero sul  valore
aggiunto  iscritti  a   ruolo  e  dovuti  in   base  a  dichiarazioni
regolarmente  presentate,  consente eccezionalmente  la  sostituzione
delle   irrogate  sanzioni   con  l'applicazione   di  un   interesse
sostitutivo nella  misura del 9%  annuo e di accordare  la rateazione
fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il proseguo delle attivita' produttive;
  Ritenuto  che  il  contribuente  ha chiesto  esplicitamente  che  i
benefici di cui all'art. 19,  quarto comma del decreto del Presidente
della Repubblica 29  settembre 1973, n. 602/3,  vengano limitati alla
concessione della  sola prolungata  rateazione del  carico tributario
iscritto a ruolo, rinunciando  quindi al beneficio della sostituzione
delle sanzioni con l'applicazione degli interessi del 9% annuo;
  Vista la circolare  ministeriale n. 284 del 31  ottobre 1997, della
Direzione centrale per  la riscossione con la quale  si definiscono i
criteri in  base ai quali  devono essere disposte le  agevolazioni di
pagamento  previste dagli  articoli 19,  terzo e  quarto comma  e 39,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602;
  Vista la  circolare ministeriale n.  260 del 5 novembre  1998 della
direzione  centrale  per la  riscossione,  conla  quale, al  fine  di
semplificare l'attivita'  amministrativa, il Ministero  delle finanze
ha  delegato   ai  direttori  regionali  l'adozione   degli  atti  di
applicazione e di diniego delle agevolazioni in argomento;
                              Decreta:
  E' accolta  l'istanza prodotta dalla ditta  Sotgiu Ignazio tendente
ad  ottenere i  benefici  previsti dall'art.  19,  quarto comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  Il complessivo carico  tributario iscritto a ruolo a  titolo di IVA
per  l'importo di  L.  242.846.231,  e' ripartito  in  dodici rate  a
decorrere dalla scadenza di giugno 1999.
  Nel  provvedimento  di  esecuzione va  riportato  l'intero  importo
dovuto,  e  sullo stesso  calcolato  l'ammontare  degli interessi  di
prolungata  rateazione   ai  sensi  dell'art.  21   del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.  602; il  citato
primo  ufficio  delle  entrate  provvedera', altresi',  a  tutti  gli
adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione  di idonea  garanzia,  anche fidejussoria,  per la  quota
parte  di credito  eventualmente  non tutelato  dagli atti  esecutivi
posti in  essere dall'agente di  riscossione sui beni  strumentali ed
immobiliari   dell'azienda  istante;   tale  garanzia   va  intestata
all'ufficio  delle  entrate  e  prestata  nel  termine  dallo  stesso
fissato.
  In via  cautelare, il  concessionario manterra' in  vita, ancorche'
sospesi,  gli  eventuali atti  esecutivi  posti  in essere  sui  beni
strumentali ed immobiliari dell'azienda.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara' revocata, con  apposito decreto, ove vengano a
cessare i presupposti  in base ai quali e' stata  concessa ovvero ove
sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.
  In  caso di  decadenza o  revoca del  beneficio, il  concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli;  la  quota  parte  garantita da  polizza  fidejussoria  verra'
incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Cagliari, 29 giugno 1999
                                     Il direttore regionale: Di Iorio