L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  5. -  1. Eletto  il Presidente,  si procede  all'elezione di
quattro Vicepresidenti, di  tre Questori e di otto  Segretari al fine
della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.
  2. Per tali  elezioni ciascun deputato scrive  sulla propria scheda
due nomi  per i  Vicepresidenti, due  per i  Questori, quattro  per i
Segretari. Sono eletti  coloro che al primo  scrutinio hanno ottenuto
il maggior numero di voti.
  3. Nell'Ufficio  di Presidenza devono essere  rappresentati tutti i
Gruppi parlamentari  esistenti all'atto della sua  elezione. A questo
fine,  prima di  procedere alle  votazioni a  norma del  comma 2,  il
Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi.
  4. Qualora, a seguito delle votazioni di cui al comma 2, uno o piu'
Gruppi  non risultino  rappresentati, si  procede all'elezione  di un
corrispondente numero  di Segretari, che  ha luogo in  una successiva
seduta, nella data stabilita dal Presidente della Camera.
  5. I Gruppi parlamentari costituiti dopo l'elezione dell'Ufficio di
Presidenza effettuata  ai sensi del  comma 2, qualora non  siano gia'
rappresentati nell'Ufficio  di Presidenza stesso,  e i Gruppi  che, a
seguito di modificazioni intervenute, vengano  a trovarsi privi di un
proprio rappresentante  possono chiedere che si  proceda all'elezione
di altri Segretari.
  6. Prima  di procedere all'elezione  ai sensi dei  commi 4 e  5, il
Presidente della  Camera promuove le  opportune intese fra  i Gruppi.
Nella votazione, ciascun deputato puo'  scrivere sulla scheda un solo
nome.   Sono  eletti   coloro   che,  appartenendo   ai  Gruppi   non
rappresentati nell'Ufficio di Presidenza, ottengono il maggior numero
di  voti. Non  e' ammessa  l'elezione di  piu' di  un Segretario  per
ognuno di tali Gruppi.
  7.  I  Segretari eletti  ai  sensi  dei commi  4,  5  e 9  decadono
dall'incarico  qualora  venga meno  il  Gruppo  cui appartenevano  al
momento  dell'elezione, ovvero  nel caso  in cui  essi entrino  a far
parte di altro Gruppo parlamentare gia' rappresentato nell'Ufficio di
Presidenza.
  8.  Qualora debbano  essere sostituiti  componenti dell'Ufficio  di
Presidenza eletti ai sensi del comma 2, che per qualsiasi causa siano
cessati  dalle funzioni,  il Presidente  della Camera  fissa la  data
dell'elezione.  Nella votazione,  che ha  luogo separatamente  per la
sostituzione  di   Vicepresidenti,  Questori  o   Segretari,  ciascun
deputato puo' scrivere sulla scheda un  solo nome, se i componenti da
eleggere  sono in  numero  non superiore  a due;  se  sono in  numero
superiore, si applica l'articolo 56,  comma 1. Sono eletti coloro che
ottengono il maggior numero di voti.
  9. Qualora per qualsiasi causa  cessino dalle funzioni i componenti
dell'Ufficio  di Presidenza  eletti  ai sensi  dei commi  4  e 5,  su
richiesta dei Gruppi  che a seguito di cio' vengano  a trovarsi privi
di un  proprio rappresentante, si  procede a nuova elezione  ai sensi
del comma 6".
  All'art. 154, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
  "7. La disposizione di cui all'articolo  5, comma 7, non si applica
ai Segretari  eletti precedentemente alla  data della sua  entrata in
vigore".
                                              Il Presidente: Violante
                              LAVORI PREPARATORI
           (Documento II, n. 39).
            Presentato    dalla  Giunta   per il   regolamento   il 7
          luglio 1999  a seguito della  discussione svoltasi   presso
          la  medesima    Giunta  nelle sedute del 16, 24 e 30 giugno
          1999.
            Esaminato dall'Assemblea nella  seduta del 9 luglio  1999
          e  da  essa approvato  - dopo  ulteriore esame  svoltosi il
          13 luglio   presso la Giunta per  il  regolamento  -  nella
          seduta del 14 luglio 1999.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto al
          solo fine di facilitare  la lettura   delle    disposizioni
          modificate,  delle    quali  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
 
           Nota alla deliberazione:
            - Il testo dell'art. 154 del regolamento della Camera dei
          deputati, quale risulta  a  seguito    delle  modificazioni
          approvate  dall'Assemblea  nella seduta del 14 luglio 1999,
          sopra riportate, e' il seguente:
            "Art. 154. - 1. In via transitoria non  si  applicano  al
          procedimento    di   conversione   dei   decreti-legge   le
          disposizioni di cui ai  commi  7,  8,  9,  10,  11    e  12
          dell'art.  24;    i  disegni  di legge   di conversione dei
          decreti-legge sono inseriti nel programma  e nel calendario
          dei lavori tenendo  conto dei  criteri di  cui al  comma  3
          dell'art.  24  e sono esaminati secondo quanto previsto, in
          particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis.
            2.  In  via  transitoria  e  fino   all'approvazione   di
          una     nuova  disciplina  della  questione  di    fiducia,
          l'eventuale posizione di essa da parte    del  Governo  nel
          corso  dell'esame  di un progetto  di legge sospende, salvo
          diverso accordo tra   i  Gruppi,  il  decorso    dei  tempi
          previsti   dal  calendario  in  vigore,  che  riprendono  a
          decorrere dopo la votazione della questione stessa.
            3.  Alla     discussione   dei   progetti   di      legge
          costituzionale  previsti  dalla  legge    costituzionale 24
          gennaio  1997,  n.    1,  si    applicano  le  disposizioni
          dell'art.  24   nel   testo   in vigore  alla  data del  31
          dicembre 1997.
            4.  Entro  il  31  gennaio  1999,    la  Giunta  per   il
          regolamento   presenta  all'Assemblea    una      relazione
          sull'attuazione    della      riforma    del   procedimento
          legislativo.
            5.     La  Commissione    speciale    per   le  politiche
          comunitarie costituitasi  nella  XIII  legislatura   assume
          la    denominazione   di Commissione  politiche dell'Unione
          europea.  Fino   al primo   rinnovo delle  Commissioni,  ai
          sensi  dell'art.  20,  comma   5, alla Commissione non   si
          applica  il  divieto di  cui  al primo  periodo  del  comma
          3 dell'art. 19.
            6.  Le  disposizioni dell'art. 102, comma 3, si applicano
          ai progetti di legge assegnati dalla data  dell'entrata  in
          vigore di esse.
            7.  La  disposizione di cui all'art.  5, comma 7, non  si
          applica ai Segretari  eletti   precedentemente alla    data
          della  sua entrata  in vigore".
           Nota all'art. 5:
            -  L'art.    56, comma   1, del regolamento  della Camera
          dei deputati cosi' recita:
            "1. Ogni volta che la Camera  debba procedere ad elezione
          di membri di collegi, ciascun deputato scrive su   apposita
          scheda i nomi di due terzi dei  membri che devono  comporre
          il  collegio,  quante    volte sia chiamato a votare per un
          numero superiore a due".