L'art. 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza. 2. Per tali elezioni ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti. 3. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari esistenti all'atto della sua elezione. A questo fine, prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi. 4. Qualora, a seguito delle votazioni di cui al comma 2, uno o piu' Gruppi non risultino rappresentati, si procede all'elezione di un corrispondente numero di Segretari, che ha luogo in una successiva seduta, nella data stabilita dal Presidente della Camera. 5. I Gruppi parlamentari costituiti dopo l'elezione dell'Ufficio di Presidenza effettuata ai sensi del comma 2, qualora non siano gia' rappresentati nell'Ufficio di Presidenza stesso, e i Gruppi che, a seguito di modificazioni intervenute, vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante possono chiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari. 6. Prima di procedere all'elezione ai sensi dei commi 4 e 5, il Presidente della Camera promuove le opportune intese fra i Gruppi. Nella votazione, ciascun deputato puo' scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, appartenendo ai Gruppi non rappresentati nell'Ufficio di Presidenza, ottengono il maggior numero di voti. Non e' ammessa l'elezione di piu' di un Segretario per ognuno di tali Gruppi. 7. I Segretari eletti ai sensi dei commi 4, 5 e 9 decadono dall'incarico qualora venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione, ovvero nel caso in cui essi entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare gia' rappresentato nell'Ufficio di Presidenza. 8. Qualora debbano essere sostituiti componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi del comma 2, che per qualsiasi causa siano cessati dalle funzioni, il Presidente della Camera fissa la data dell'elezione. Nella votazione, che ha luogo separatamente per la sostituzione di Vicepresidenti, Questori o Segretari, ciascun deputato puo' scrivere sulla scheda un solo nome, se i componenti da eleggere sono in numero non superiore a due; se sono in numero superiore, si applica l'articolo 56, comma 1. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. 9. Qualora per qualsiasi causa cessino dalle funzioni i componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti ai sensi dei commi 4 e 5, su richiesta dei Gruppi che a seguito di cio' vengano a trovarsi privi di un proprio rappresentante, si procede a nuova elezione ai sensi del comma 6". All'art. 154, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: "7. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, non si applica ai Segretari eletti precedentemente alla data della sua entrata in vigore". Il Presidente: Violante LAVORI PREPARATORI (Documento II, n. 39). Presentato dalla Giunta per il regolamento il 7 luglio 1999 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima Giunta nelle sedute del 16, 24 e 30 giugno 1999. Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 9 luglio 1999 e da essa approvato - dopo ulteriore esame svoltosi il 13 luglio presso la Giunta per il regolamento - nella seduta del 14 luglio 1999. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota alla deliberazione: - Il testo dell'art. 154 del regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni approvate dall'Assemblea nella seduta del 14 luglio 1999, sopra riportate, e' il seguente: "Art. 154. - 1. In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'art. 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis. 2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione di essa da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa. 3. Alla discussione dei progetti di legge costituzionale previsti dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, si applicano le disposizioni dell'art. 24 nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1997. 4. Entro il 31 gennaio 1999, la Giunta per il regolamento presenta all'Assemblea una relazione sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo. 5. La Commissione speciale per le politiche comunitarie costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione di Commissione politiche dell'Unione europea. Fino al primo rinnovo delle Commissioni, ai sensi dell'art. 20, comma 5, alla Commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 19. 6. Le disposizioni dell'art. 102, comma 3, si applicano ai progetti di legge assegnati dalla data dell'entrata in vigore di esse. 7. La disposizione di cui all'art. 5, comma 7, non si applica ai Segretari eletti precedentemente alla data della sua entrata in vigore". Nota all'art. 5: - L'art. 56, comma 1, del regolamento della Camera dei deputati cosi' recita: "1. Ogni volta che la Camera debba procedere ad elezione di membri di collegi, ciascun deputato scrive su apposita scheda i nomi di due terzi dei membri che devono comporre il collegio, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due".