IL RETTORE Veduto lo statuto vigente dell'Universita', approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente; Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 5 maggio 1999, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 28 e 29 giugno 1999, con la quale la facolta' di economia ha proposto la modifica del vigente statuto con l'istituzione, nell'ambito della facolta' medesima, del corso di diploma universitario in commercio estero; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59". Veduta la delibera del senato accademico del 5 giugno 1998, approvata dal consiglio di amministrazione nella riunione del 30 giugno 1998, con la quale e' stato approvato nell'ambito della programmazione universitaria per il triennio 1998/2000 l'istituzione, presso la facolta' di economia, del corso di diploma universitario in commercio estero; Veduto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento delle Universita' marchigiane, espresso nella seduta del 3 luglio 1998; Preso atto che l'ordinamento degli studi proposto dalla facolta' e' perfettamente conforme alla tabella nazionale relativa all'ordinamento didattico universitario del corso di diploma universitario in commercio estero; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16; Veduto l'art. 17, commi 95, 101 e 119 della legge n. 127 del 15 maggio 1997, e la circolare ministeriale n. 2079 del 5 agosto 1997; Decreta: Lo statuto della Libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni e' ulteriormentemodificato con l'inserimento, al Capo III - Dell'ordinamento generale degli studi - Sezione III - Norme speciali per la facolta' di economia - del corso di diploma universitario in commercio estero, con l'ordinamento degli studi sotto indicato: Corso di diploma universitario in commercio estero Art. 1. La durata del corso di diploma in commercio estero e' triennale. Sono titoli di ammissione i diplomi di maturita' degli istituti della scuola secondaria di durata quinquennale o equiparati. Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma in commercio estero sono: a) quelli attivabili nei corsi di laurea della facolta' di economia; b) gli insegnamenti caratterizzanti di cui all'art. 3; c) la lingua inglese, francese, tedesca, spagnola; d) altri insegnamenti fino ad un massimo di otto. Gli insegnamenti che compaiono in piu' settori scientificodisciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didatticoscientifiche della facolta'.