IL RETTORE
  Veduto  lo statuto  vigente dell'Universita',  approvato con  regio
decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;
  Veduta la deliberazione adottata nella  riunione del 5 maggio 1999,
approvata dal  senato accademico  e dal consiglio  di amministrazione
rispettivamente nelle riunioni del 28 e  29 giugno 1999, con la quale
la facolta' di  economia ha proposto la modifica  del vigente statuto
con l'istituzione, nell'ambito della  facolta' medesima, del corso di
diploma universitario in commercio estero;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato  con  regio  decreto  31   agosto  1933,  n.  1592,  ed  in
particolare l'art. 17;
  Veduto il decreto  del Presidente della Repubblica  11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Veduto il decreto del Presidente  della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25 "Regolamento recante  disciplina dei procedimenti relativi allo
sviluppo e alla programmazione  del sistema universitario, nonche' ai
comitati regionali di  coordinamento, a norma dell'art.  20, comma 8,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
  Veduta  la  delibera  del  senato accademico  del  5  giugno  1998,
approvata  dal consiglio  di  amministrazione nella  riunione del  30
giugno  1998,  con la  quale  e'  stato approvato  nell'ambito  della
programmazione universitaria per il triennio 1998/2000 l'istituzione,
presso la facolta' di economia, del corso di diploma universitario in
commercio estero;
  Veduto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento
delle  Universita' marchigiane,  espresso nella  seduta del  3 luglio
1998;
  Preso atto che l'ordinamento degli studi proposto dalla facolta' e'
perfettamente    conforme    alla    tabella    nazionale    relativa
all'ordinamento   didattico  universitario   del  corso   di  diploma
universitario in commercio estero;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
  Veduto l'art.  17, commi 95,  101 e 119 della  legge n. 127  del 15
maggio 1997, e la circolare ministeriale n. 2079 del 5 agosto 1997;
                              Decreta:
  Lo  statuto  della  Libera   Universita'  degli  studi  di  Urbino,
approvato con  regio decreto  8 febbraio 1925,  n. 230,  e successive
modificazioni e'  ulteriormentemodificato con l'inserimento,  al Capo
III -  Dell'ordinamento generale  degli studi -  Sezione III  - Norme
speciali  per  la  facolta'  di  economia  -  del  corso  di  diploma
universitario  in commercio  estero,  con  l'ordinamento degli  studi
sotto indicato:
         Corso di diploma universitario in commercio estero
                               Art. 1.
  La durata  del corso di  diploma in commercio estero  e' triennale.
Sono titoli di ammissione i diplomi di maturita' degli istituti della
scuola secondaria di durata quinquennale o equiparati.
  Gli  insegnamenti  attivabili nel  corso  di  diploma in  commercio
estero sono:
  a)  quelli  attivabili  nei  corsi  di  laurea  della  facolta'  di
economia;
    b) gli insegnamenti caratterizzanti di cui all'art. 3;
    c) la lingua inglese, francese, tedesca, spagnola;
    d) altri insegnamenti fino ad un massimo di otto.
  Gli     insegnamenti    che     compaiono    in     piu'    settori
scientificodisciplinari potranno  essere scelti  da uno  qualsiasi di
essi,   in  relazione   alle  esigenze   didatticoscientifiche  della
facolta'.