Alle      regioni  e    provincia
                                  autonoma  di Trento  -  Assessorati
                                  alla sanita' - Servizi veterinari
                                    Alla    provincia   autonoma   di
                                  Bolzano        -        assessorato
                                  all'agricoltura      -     servizio
                                  veterinario
                                     e, per conoscenza:
                                    Ai  commissari  di Governo  nelle
                                  regioni  a statuto   ordinario    e
                                  speciale
                                    Al  Comando  carabinieri  per  la
                                  sanita'
                                    Agli  uffici    veterinari    del
                                  Ministro  della   sanita'  per  gli
                                  adempimenti comunitari
                                    Agli   Istituti   zooprofilattici
                                  sperimentali
                                    All'Universita' degli    studi  -
                                  facolta' di medicina  veterinaria -
                                  istituti    di    ispezione   degli
                                  alimenti di origine animale
                                    Al  Ministero   delle   politiche
                                  agricole
                                    All'Istituto commercio estero
                                    All'U.N.I.C.E.B.
                                    All'Ass.I.CA.
                                    All'Assocarni
                                    All'Unione nazionale avicoltura
                                    Alla  FIESA- Federazione italiana
                                  esercenti
                                    Alla M. & V.
                                    Alla Confagricoltura
                                    Alla Federcarni
                                    Alla Federconsorzi
  A  seguito  di  numerosi   quesiti  pervenuti  a  questo  Dicastero
concernenti il  decreto del  Presidente della Repubblica  10 dicembre
1997, n. 495, recante norme  di attuazione della direttiva 92/116/CEE
che modifica la direttiva 71/118/CEE  relativa a problemi sanitari di
produzione e immissione  sul mercato di carni fresche  di volatili da
cortile, si forniscono i seguenti elementi di chiarimento.
  Nel contempo  si e'  ritenuto opportuno evidenziare  alcuni aspetti
innovativi  della norma  al  fine di  renderne  uniforme ed  efficace
l'applicazione  da parte  del sistema  produttivo e  degli organi  di
vigilanza.
 1.Esclusione dal campo di applicazione. (Art. 1, comma 2).
  Il decreto del Presidente  della Repubblica numero 495/1997 prevede
all'art. 1,  comma 2, che  tale regolamento  non si applichi  "... al
sezionamento  e al  magazzinaggio  di carni  fresche  di volatili  da
cortile effettuati  nei negozi per la  vendita al minuto o  in locali
connessi  a  detti  punti  di  vendita, dove  il  sezionamento  e  il
magazzinaggio sono  effettuati unicamente  per la vendita  diretta al
consumatore ...".
  Al riguardo e' opportuno chiarire  che per locali connessi ai punti
vendita  di  cui  al  presente   punto  devono  intendersi  i  locali
funzionalmente correlati con i predetti  negozi e che per consumatore
deve  intendersi,  ai sensi  dell'art.  1,  lettera e),  del  decreto
legislativo  27 gennaio  1992,  n. 109,  "...  il consumatore  finale
nonche' i ristoranti,  gli ospedali, le mense  ed altre collettivita'
analoghe...".
  2.Ispezione sanitaria ante mortem. (Art. 3, comma 1, lettera a|).
  Il decreto presidenziale modifica  in modo sostanziale le modalita'
con le quali deve essere condotta la visita sanitaria ante mortem dei
volatili, che, di regola, deve avvenire presso l'allevamento. In tale
caso gli  animali, conformemente al  disposto del punto 25,  lett. i)
dell'allegato  I,  capitolo  VI,  del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  495/1997,  dovranno essere  accompagnati  al  macello
dall'attestato sanitario conforme all'allegato IV del medesimo.
  La visita ante mortem dovra' avvenire su richiesta dell'allevatore,
da formularsi entro tempi preventivamente stabiliti dall'azienda USL,
che e'  comunque tenuta, salvo  comprovati motivi, ad  assolvere agli
adempimenti previsti per l'ispezione ante mortem in azienda.
  I volatili che non sono stati sottoposti alla visita sanitaria ante
mortem in azienda potranno essere ammessi alla macellazione solamente
nei seguenti casi:
  1)  animali  provenienti da  allevamenti  che  non rientrano  nella
deroga di cui al secondo periodo, comma 2 dell'art. 9 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.   495/1997,  a  condizione  che  il
veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di macellazione
sia venuto in possesso nelle 72 ore precedenti l'arrivo degli animali
al macello  del documento  di accompagnamento  di cui  all'allegato I
della presente circolare.
  2) animali provenienti da allevamenti che rientrano nella deroga di
cui  al  secondo  periodo,  comma  2, dell'art.  9  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  n.  495/1997. Per  questi  casi non  e'
necessario il documento di cui all'allegato alla presente circolare e
la  visita ante  mortem, conformemente  al punto  25 lett.  c), sara'
effettuata al macello. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del
Presidente  della Repubblica  30  dicembre 1992,  n.  559, la  deroga
prevista al  secondo periodo,  comma 2, dell'art.  9 del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  495/1997, si  applica  anche  agli
allevamenti di selvaggina  d'allevamento da penna di  cui all'art. 2,
comma 1,  lett. b),  del decreto del  Presidente della  Repubblica n.
559/1992, a condizione che la  produzione annuale non sia superiore a
20.000 animali.
  Nel  caso  in  cui  arrivano   al  macello  volatili  non  conformi
all'allegato I, capo IV, punto 25,  lett. a), che non rientrano nella
deroga di cui al secondo periodo, comma 2 dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 495/1997 (trattasi, specificamente, di
animali non accompagnati dall'allegato  IV del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  495/1997,   non  accompagnati,  ove  previsto,
dall'allegato  IV,  modello  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  3  marzo 1993,  n.  587,  che  non sono  stati  preceduti
dall'autocertificazione di cui all'allegato alla presente circolare),
il veterinario  ufficiale del  macello adottera', in  conformita' del
punto  25) lett.  b, tutti  i provvedimenti  necessari nei  confronti
degli animali  provenienti dall'azienda in questione  (ispezione ante
mortem  accurata,  analisi  di  laboratorio, ecc.)  ivi  compresa  la
richiesta di informazioni e di visita veterinaria nell'azienda da cui
gli animali  provengono da parte  della ASL competente.  Resta inteso
che le spese relative alla  eventuale anzidetta visita veterinaria in
azienda sono a carico di quest'ultima.
  L'autocertificazione di cui all'allegato 1 della presente circolare
e' relativa  al lotto di animali  che si intende inviare  - anche con
piu'  automezzi -  al macello  nella giornata  prevista e  non e'  da
considerarsi  sostitutiva   della  documentazione,  che   scorta  gli
animali,  prevista dell'art.  14 del  decreto legislativo  27 gennaio
1992, n. 118 e dal decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1992,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  150  del 27  giugno  1992.
L'allegato 1 infatti e' destinato  a precedere l'arrivo degli animali
al macello, mentre la documentazione di cui al decreto legislativo n.
118/1992 li  accompagna. L'autocertificazione  di cui  all'allegato 1
deve  essere  redatta in  duplice  copia  di  cui una  deve  rimanere
all'allevatore ed  essere conservata  insieme al  registro aziendale.
Anche gli  allevatori di  cui al  precedente punto  2 sono  tenuti al
rispetto  dell'obbligo   della  documentazione  di  cui   al  decreto
legislativo n. 118/1992.
  I  titolari   degli  stabilimenti   a  capacita'   limitata  devono
trasmettere,   al    servizio   veterinario    dell'ASL   competente,
preventivamente, nei  tempi concordati con lo  stesso servizio, copia
dell'allegato  IV  del decreto  del  Presidente  della Repubblica  n.
495/1997 o dell'autocertificazione.
  3.Documento  di  accompagnamento  commerciale. (Art.  3,  comma  1,
lettera i).
  La  nuova  normativa  prevede  che   le  carni  di  volatili  siano
accompagnate durante il trasporto  da un documento di accompagnamento
commerciale sul quale figuri tra le altre indicazioni anche il numero
di  codice  attribuito  dal  servizio  veterinario  dell'azienda  USL
competente che consenta  l'identificazione del veterinario ufficiale.
Relativamente  al   documento  di  accompagnamento   commerciale,  la
direttiva n. 92/116/CEE  (art. 3, lett. A, punto i)  ) prevede che le
modalita'  di  applicazione,  in particolare  le  modalita'  relative
all'attribuzione dei  numeri di codice e  all'elaborazione di elenchi
che  permettano l'identificazione  dell'autorita' competente,  devono
essere  adottate secondo  la  procedura prevista  dall'art. 21  della
citata direttiva.
  In assenza di specifica decisione comunitaria, in analogia a quanto
gia' indicato per  le carni rosse con  nota n. 600.7/24475/AG.39/3975
del 29 maggio 1996 concernente chiarimenti in materia di applicazione
del decreto ministeriale 23 novembre 1995 recante modifiche al D.Lgs.
n.  286/1994,  e' sufficiente  che  il  documento di  accompagnamento
commerciale  rechi la  riproduzione prestampata  del bollo  sanitario
riportante  il  numero  di  riconoscimento  dello  stabilimento.  Sul
documento di  accompagnamento commerciale potra' essere  riportata la
ragione sociale della ditta distributrice  anche se diversa da quella
che produce  le carni o  le seziona  o immagazzina, a  condizione che
comunque venga  riprodotto il  bollo sanitario dello  stabilimento da
cui le carni provengono.
  Sul   documento  di   accompagnamento  commerciale   e'  consentito
riportare le  indicazioni relative ad altri  numeri di riconoscimento
(M, S, F,  P, L ecc.) attribuiti allo stabilimento  da cui provengono
le carni.
  4.Confezionamento e  imballaggio delle  carni di pollame.  (Art. 3,
comma 1, lettera g; art. 3, comma 2, lettera e).
  Il regolamento  in esame  prevede che le  carcasse e  le frattaglie
debbano essere imballate conformemente all'allegato I, capitolo XIV e
che qualora venga utilizzato un involucro di protezione, questo debba
essere  conforme alle  prescrizioni  di tale  capitolo.  Le parti  di
carcasse  e le  carni  disossate devono  invece essere  confezionate,
imballate ed etichettate.
  Lo stesso capitolo XIV prescrive che l'imballaggio deve essere tale
da non  alterare le  caratteristiche organolettiche,  non trasmettere
sostanze  nocive alle  carni  ed essere  sufficientemente solido  per
garantire una protezione efficace delle  carni durante il trasporto e
le manipolazioni. Il regolamento  non definendo l'imballaggio come un
contenitore  chiuso o  chiudibile  su  tutti i  lati  non esclude  le
modalita' di imballaggio attualmente in uso. Pertanto, fermo restando
che la  migliore protezione  si realizza quando  le carni  di pollame
sono imballate  in contenitori  chiusi su tutti  i lati,  si conferma
quanto gia' precisato nella  nota ministeriale n. 600.7/24475/817 del
17  febbraio 1995,  relativamente  al deposito  di  carni fresche  di
volatili  da   cortile.  Infatti,  quando  le   carcasse  di  pollame
refrigerate, singolarmente  bollate, sono  trasportate in  cassette o
cartoni scoperti superiormente, e sono protette da un foglio di carta
o di altro materiale  idoneo, adeguatamente ed igienicamente fissato,
si  realizza una  condizione  di sufficiente  protezione  per cui  e'
possibile la movimentazione, il deposito ed il trasporto promiscuo.
  Le  oggettive  necessita'  di  traspirazione  delle  carni  bianche
raffreddate  ad  aria  rendono   spesso  necessario  questo  tipo  di
imballaggio  che,  pur  realizzando   una  efficace  protezione,  non
determina  pero'  una  completa  separazione tra  le  carni  in  esso
contenute e l'ambiente esterno.
  E' opportuno  pertanto che  vengano adottate  precauzioni affinche'
sia impedito il  contatto fisico tra le carni  imballate in argomento
ed eventuali  imballaggi, contenenti  altri prodotti  alimentari, che
possano rappresentare una potenziale  fonte di contaminazione qualora
vengano depositati nell'ambito dello stesso locale.
  Si sottolinea inoltre che le carni di pollame contenute in cassette
o  in contenitori  dotati di  ampie  aperture laterali  o sul  fondo,
attraverso  le   quali  le   medesime  possano  sporgere,   non  sono
considerate adeguatamente protette.
  L'imballaggio  delle  carcasse,  delle   parti  sezionate  e  delle
frattaglie   quando   queste    non   sono   singolarmente   bollate,
conformemente  a  quanto  previsto  dal punto  68  del  capitolo  XII
dell'allegato  I  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  n.
495/1997 non  deve permettere manomissioni senza  che venga distrutto
il bollo sanitario su di esso apposto.
 5.Carni separate meccanicamente. (Art. 3, comma 6).
  La  norma prevede  che le  carni  di volatili  da cortile  separate
meccanicamente  devono  essere  state sottoposte  ad  un  trattamento
termico  conformemente al  decreto legislativo  30 dicembre  1992, n.
537, prima di essere oggetto di scambi (si ricorda che con il termine
"scambi" si  intende lo scambio  di merci  con un paese  membro della
comunita' diverso dal paese speditore).
  Al riguardo e' opportuno tenere  presente che la Corte di Giustizia
Europea, con  sentenza n.  97/C 166/03 del  15 aprile  1997 (Gazzetta
Ufficiale n.  C 159 del 24  giugno 1995) ha chiarito  che non possono
sussistere barriere  alla commercializzazione  intracomunitaria delle
carni in oggetto. Pertanto  le carni separate meccanicamente prodotte
in  stabilimenti   con  riconoscimento  comunitario   possono  essere
destinate al  trattamento termico presso stabilimenti  del territorio
comunitario conformi alla direttiva n. 77/99/CEE (recepita nel nostro
paese con decreto legislativo n. 537/1992).
  Per le condizioni  di spedizione delle carni in  argomento verso lo
stabilimento  presso  il  quale  dovra'  effettuarsi  il  trattamento
termico   occorre   fare   riferimento   alle   condizioni   previste
all'allegato I, capitolo  XII, punto 68, paragrafo 2  del decreto del
Presidente della Repubblica n. 495/1997, relativamente alla bollatura
sanitaria. Sul grande imballaggio dovra' essere riportata la dicitura
prevista dall'allegato VII. Le carni in argomento dovranno ovviamente
essere  scortate dal  documento di  accompagnamento commerciale.  Nel
caso  in cui  ricorrano le  condizioni di  cui all'art.  3, comma  1,
lettera i),  punto 2),  dovranno essere accompagnate  dal certificato
sanitario  conforme  all'allegato  VI  del  citato  regolamento.  Gli
adempimenti   previsti   per   la  spedizione   di   carni   separate
meccanicamente destinate  al trattamento termico in  uno stabilimento
di un altro  paese membro sono i medesimi previsti  per la spedizione
all'interno del territorio italiano.
  Per quanto concerne la  produzione di carni separate meccanicamente
destinate ad essere esportate nei  paesi Terzi e' necessario rilevare
che   la  normativa   comunitaria  di   riferimento  non   ha  inteso
disciplinare tale produzione (ne'  d'altra parte avrebbe potuto farlo
esulando dal  campo di  applicazione del  Trattato le  norme relative
all'esportazione). Pertanto l'autorita'  competente, tenuto conto che
sono tuttora vigenti gli articoli 58  e 60 del regolamento di polizia
veterinaria, n. 320/54, dovra' vigilare sulla produzione e spedizione
di  tali carni  verso  quei  Paesi Terzi  che  abbiano dichiarato  di
accettare le sopracitate carni separate meccanicamente, ancorche' non
trattate termicamente,  assicurandosi con  le autorita'  doganali che
siano  effettivamente uscite  dal  territorio  nazionale con  destino
extracomunitario.
  6.Aziende   che  producono   meno   di   10.000  volatili   l'anno.
(Applicazione art. 4).
  L'art. 4 del  regolamento prevede la possibilita'  di derogare alle
disposizioni previste  all'art. 3, comma  1, per le carni  fresche di
volatili  da cortile  provenienti da  aziende di  agricoltori la  cui
produzione annuale e' inferiore a 10.000 capi allevati l'anno.
  Le carni in argomento  possono essere destinate esclusivamente alla
vendita  diretta  al consumatore  finale  in  azienda o  sul  mercato
settimanale piu' vicino oppure  all'approvvigionamento di esercizi al
dettaglio  situati  nel  territorio   della  stessa  azienda  USL  di
produzione.
  Fermo restando le prescrizioni contenute nell'articolo in questione
si ritiene opportuno puntualizzare  che la macellazione deve avvenire
in locali autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.
  L'autorita' sanitaria  regionale, qualora lo ritenga  necessario in
relazione alle modalita' e alla entita' della cessione di tali carni,
potra'  provvedere  con  apposite  norme a  regolare  l'attivita'  di
vigilanza veterinaria  sulle aziende  prevedendo, ad esempio,  che il
produttore concordi  con il servizio veterinario  dell'azienda USL il
giorno e l'ora della macellazione.
  Le carni dovranno essere  identificate con una etichetta riportante
la ragione sociale e la sede dell'azienda nonche' la dicitura "art. 4
D.P.R. numero 495/1997".
  Nei  negozi  al  dettaglio  tali carni  dovranno  essere  mantenute
separate ed  essere chiaramente  identificabili con  l'apposizione di
cartelli riportanti la ragione sociale dell'azienda di produzione, la
sede,   nonche'  la   dicitura  "carni   macellate  nell'azienda   di
produzione".
 7. Autocontrollo. (Art. 8, comma 2).
  In relazione agli obblighi previsti per l'autocontrollo, il comma 2
dell'art. 8 prevede che le  analisi possano essere eseguite presso il
laboratorio di analisi interno allo stabilimento, per il quale non e'
richiesto un riconoscimento specifico,  o presso altro laboratorio di
analisi riconosciuto dal Ministero della sanita'.
  I  laboratori  di  analisi  che  intendono  essere  riconosciuti  e
inseriti  negli elenchi  ministeriali possono  fare riferimento  alla
procedura gia' attivata per altre tipologie alimentari.
  I laboratori di analisi gia'  inseriti negli elenchi provvisori per
altre tipologie alimentari (carni fresche,  prodotti a base di carne,
preparazioni di carne, prodotti della pesca e molluschi, ovoprodotti,
gelatine)  potranno  presentare  domanda  in  bollo  in  cui  faranno
riferimento   alla  documentazione   gia'  presentata,   fornendo  le
eventuali  informazioni necessarie  ai fini  della valutazione  della
propria  idoneita' in  relazione alle  analisi previste  nel contesto
dell'autocontrollo  ai   sensi  del  decreto  del   Presidente  della
Repubblica n.  495/1997 e/o  decreto del Presidente  della Repubblica
numero 559/1992.
  8.Registri d'allevamento e  controllo veterinario degli allevamenti
di pollame destinato al macello. (Art. 9, comma 1 e 2).
  E' opportuno  richiamare l'attenzione  sull'art. 9 del  decreto del
Presidente  della Repubblica  n. 495/1997  che, al  comma 1,  prevede
l'obbligo per il veterinario  ufficiale di sottoporre gli allevamenti
di volatili  ad un  controllo periodico almeno  una volta  ogni ciclo
produttivo.  Tale   controllo  potra'  essere  effettuato   anche  in
occasione di  controlli previsti da  altre norme sanitarie,  e dovra'
interessare  sia   la  verifica   delle  condizioni   di  allevamento
(conduzione, alimentazione, patologie infettive, ecc.) sia i registri
di cui  all'allegato I,  capitolo VI, punto  27, lettera  a), nonche'
delle  registrazioni di  cui all'art.  7 del  decreto legislativo  27
gennaio 1992,  n. 118, e art.  33 del decreto legislativo  27 gennaio
1992, n. 119.
  Il decreto del Presidente  della Repubblica numero 495/1997 prevede
infatti  l'obbligo per  gli allevatori  (fatti  salvi i  casi di  cui
all'art. 9, comma 2) di  tenere presso l'unita' produttiva i registri
di  cui all'allegato  I, capitolo  VI, punto  27, lettera  a), oppure
altra documentazione da cui siano desumibili le informazioni previste
dal citato  punto 27, lettera  a). In tale  ultimo caso, ai  fini dei
controlli   veterinari  e   per   evitare   inutili  duplicazioni   e
semplificare  la  raccolta  delle  informazioni  e  la  tenuta  della
documentazione,  potra' risultare  utile l'uso  di schede  aziendali,
nelle  quali si  potra'  far rimando  alla documentazione  conservata
nella medesima azienda.
  L'allevatore dovra'  conservare tali registri, o  la documentazione
citata,  per   almeno  due   anni,  fatte  salve   disposizioni  piu'
restrittive contenute in specifiche norme.
  Sui registri  dell'allevamento dovra' essere  apposta la data  e la
firma  del  veterinario  ufficiale  che ha  effettuato  il  controllo
periodico previsto  per ogni  ciclo produttivo, con  l'indicazione di
eventuali osservazioni o di eventuali  prelievi di campioni per esami
di laboratorio.
  Nel corso di detto controllo periodico deve essere effettuato anche
la  verifica delle  dichiarazioni fornite  con il  documento previsto
dall'allegato 1 alla presente circolare.
  9.Produzione di carni fresche di pollame parzialmente eviscerato.
  Tra le  modifiche introdotte  dal nuovo regolamento  deve rilevarsi
l'ammissione  alla commercializzazione  in  ambito comunitario  delle
carni di pollame parzialmente  eviscerato prodotto negli stabilimenti
CEE, che in precedenza il  decreto del Presidente della Repubblica n.
503/1982 limitava al commercio in  ambito nazionale. Pertanto anche i
laboratori  di sezionamento  con riconoscimento  comunitario potranno
procedere al sezionamento di tali carni. In tal caso le operazioni di
sezionamento dovranno avvenire in tempi diversi da quelle del pollame
completamente  eviscerato  o in  una  zona  appositamente dedicata  a
questa operazione.
  Quanto  detto e'  valevole anche  per gli  impianti che  operano in
regime di capacita' limitata.  Questi ultimi ovviamente apporranno il
bollo sanitario di loro pertinenza.
 10.Bollatura sanitaria. (Allegato I, capitolo XII).
  Il  punto  66  del  cap.  XII  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 495/1997 prevede l'uso della sigla "I" come dicitura da
riportare nella  bollatura sanitaria. Tenuto conto  che la precedente
normativa  prevedeva  l'uso  della  sigla  "IT"  e'  consentito,  ove
sussista la necessita', procedere  con celerita', compatibilmente con
le  esigenze  aziendali di  produzione,  allo  smaltimento dei  bolli
sanitari contenenti la sigla "IT".
  11.Produzione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
30  dicembre  1992, n.  559,  di  carni  di  coniglio e  di  volatili
selvatici allevati.
  L'entrata in vigore del decreto  del Presidente della Repubblica n.
495/1997 si riflette anche  sulla produzione e commercializzazione di
carni  di  coniglio e  di  volatili  selvatici allevati.  Infatti  la
direttiva  91/495/CEE, e  di  conseguenza il  decreto del  Presidente
della  Repubblica  n.  559/1992  che la  recepisce,  fanno  esplicito
rimando alla regolamentazione prevista  per il pollame, salvo diverse
indicazioni espressamente fornite.
  Pertanto,  in   conseguenza  della   emanazione  del   decreto  del
Presidente della Repubblica n. 495/1997, e' estesa la possibilita' di
produrre carni fresche  di coniglio e di  volatili selvatici allevati
in macelli e laboratori di sezionamento a limitata capacita'.
  Le regioni e le province autonome provvederanno ad autorizzare tali
stabilimenti,  ai  sensi  dell'art.  14, comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Republica n. 559/1992 ed in conformita' dell'art. 13
del  decreto del  Presidente  della Repubblica  n.  495/1997, con  la
procedura prevista nella  nota ministeriale n. 600.8/24482/AG.44/1046
del  18  marzo 1998,  iscrivendoli  nell'elenco  di  cui al  comma  3
dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997.
Da tale elenco  deve risultare l'indicazione della specie  per la cui
lavorazione lo  stabilimento e'  stato autorizzato. Agli  impianti in
argomento  dovra' essere  attribuito un  codice costituito  dalle due
cifre  iniziali  che identificano  la  regione  o provincia  autonoma
separate  con  una  barra  dalle cifre  successive  che  identificano
l'impianto,  precedute  dalla  lettera  "C".  Dovra'  inoltre  essere
riportata la lettera M o S in relazione alla tipologia di attivita'.
  Esempio: 01/C1/M.
  La bollatura  sanitaria delle  carni prodotte in  tali stabilimenti
deve avvenire, analogamente a quanto  gia' indicato per i volatili da
cortile con la succitata nota  ministeriale, in conformita' di quella
prevista dal capitolo XII dell'allegato  I del decreto del Presidente
della Repubblica n. 495/1997 e  dall'allegato I, cap. III del decreto
del Presidente della  Repubblica n. 559/1992, fatta  eccezione per la
dicitura di cui, rispettivamente, al punto  66, lettera a) e al punto
11.1, lettera e)  ad eccezione della dicitura prevista  dal punto 66,
lettera a), del medesimo capitolo dell'allegato.
  Le  uniche  indicazioni che  dovranno  essere  riportate nel  bollo
sanitario sono le seguenti:
azienda USL di appartenenza nella parte superiore;
  codice di identificazione veterinario dello stabilimento attribuito
dalla regione al centro.
  Il  tetto  massimo  per   gli  stabilimenti  a  capacita'  limitata
autorizzati ai sensi  del decreto del Presidente  della Repubblica n.
559/1992 e'  ovviamente confermato nel  numero di 150.000  capi annui
per i macelli  e nella quantita' di tre tonnellate  settimanali per i
laboratori  di  sezionamento.  Tali   limiti  essendo  riferiti  allo
stabilimento  non sono  cumulabili qualora  in esso  vengano prodotte
carni  appartenenti alle  diverse specie  afferenti al  settore delle
carni bianche.
  Le regioni e le provincie autonome provvederanno inoltre ad inviare
l'elenco  ed i  successivi  aggiornamenti contestualmente  all'elenco
previsto per gli  stabilimenti autorizzato ai sensi  dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997.
  In  relazione alla  produzione di  carni fresche  di selvaggina  da
penna allevata va  ricordato che queste, ai sensi  dell'art. 8, comma
1, del  decreto del Presidente  della Repubblica n.  559/1992, devono
soddisfare ai requisiti del decreto del Presidente della Repubblican.
495/1997.  Pertanto  per  esse  sono  estese  anche  le  disposizioni
relative alla  effettuazione della  visita ante  mortem ai  sensi del
capitolo  VI  dell'allegato  I   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  495/1997 ed  il conseguente  obbligo della  tenuta dei
registri  aziendali  e dei  controlli  veterinari  per ciascun  ciclo
produttivo conformemente  a quanto disposto dall'art.  9 dello stesso
decreto. Per  il trasporto al  macello di tali animali  dovra' essere
utilizzato,  a  seconda  dei  casi, l'allegato  IV  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 495/1997 o l'autocertificazione di cui
all'allegato alla presente circolare.
  Per  la  sola ispezione  post  mortem  di  quaglie e  piccioni,  se
parzialmente eviscerati,  dovra' farsi comunque riferimento  a quanto
espressamente prescritto  dall'art. 8, comma  3 e 4, del  decreto del
Presidente della  Repubblica n. 559/1992. Per  la bollatura sanitaria
delle carni di selvaggina da penna parzialmente eviscerata valgono le
indicazioni gia' fornite al punto 9 della presente circolare.
  Diversamente  da  quanto  previsto   per  il  caso  precedente,  la
produzione  delle   carni  fresche  di  coniglio,   per  gli  aspetti
concernenti l'ispezione  sanitaria ante e post  mortem, dovra' invece
avvenire  in  conformita'  di  quanto previsto  dall'allegato  I  del
decreto del Presidente  della Repubblica n. 559/1992.  Per il settore
cunicolo  pertanto non  possono  ritenersi  applicabili gli  obblighi
previsti  dal piu'  volte citato  art. 9  del decreto  del Presidente
della Repubblica n. 495/1997.
  Il trasporto  dei conigli  dall'azienda al macello  dovra' avvenire
utilizzando  l'allegato   III  del   decreto  del   Presidente  della
Repubblica   n.   559/1992   e   non   sara'   possibile   utilizzare
l'autocertificazione allegata alla presente circolare.
  Relativamente  all'igiene  della  macellazione dei  conigli  e  dei
volatili selvatici allevati devono essere seguite le disposizioni del
capitolo  VII  dell'allegato  I  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  495/1997.  Pertanto,  ai  sensi del  punto  36  e  37
dell'allegato  I   e'  consentito   produrre  carcasse   di  coniglio
contenenti i reni ed eventualmente altri organi.
  12.Allegato  IV  - Modello  di  attestato  sanitario che  scorta  i
volatili dall'azienda al macello.
  Si  chiarisce che  la voce  "marchio di  identificazione" riportata
nell'allegato  IV,   punto  I,  del  decreto   del  Presidente  della
Repubblica  n. 495/1997  va  intesa quale  codice identificativo  del
capannone o  del settore  o del gruppo  di volatili  dell'azienda dal
quale i volatili stessi vengono spediti.
  La voce "codice di identificazione dell'allevamento", riportata nel
medesimo punto I  dell'allegato IV, va ovviamente  compilata solo nel
caso  in   cui  l'azienda   sia  dotata  di   tale  codice   ai  fini
dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo
1993, n. 587.
 13. Allegato VII.
  Nell'allegato VII  sono previste  le diciture  da far  figurare sui
grandi   imballaggi.  Nella   voce  "utilizzazione   prevista"  manca
l'indicazione "preparazioni di carne" anche se tale previsione figura
al punto 68.2 del capitolo XII.
  Si  ritiene, alla  luce  di  quanto indicato  nei  testi inglese  e
francese della direttiva, che  sia possibile comunque utilizzare tale
dicitura, trattandosi di un mero errore di traduzione.
 14. Procedura per il riconoscimento degli stabilimenti.
  La  procedura da  seguire per  il riconoscimento  comunitario degli
stabilimenti  di pollame,  di coniglio  e di  selvaggina allevata  da
penna e'  stata indicata  con nota  n. 600.8/24482/AG.44/1046  del 18
marzo 1998.  Con la medesima  e' stato chiarito  che l'autorizzazione
degli impianti  a limitata capacita' seguira'  le procedure stabilite
dalle autorita' regionali competenti.
 15. Circolare 20 aprile 1993, n. 12.
  E'  abrogata la  circolare 20  aprile 1993,  n. 12,  concernente le
modalita' da seguire  per la presentazione della domanda  ai fini del
riconoscimento di idoneita' degli stabilimenti per la produzione e la
commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina allevata.
 16. Sanzioni.
  Si richiama l'attenzione degli  organi di vigilanza sull'osservanza
delle  condizioni di  produzione, di  deposito e  di trasporto  delle
carni fresche  di pollame. Si  ricorda a tal  fine che l'art.  27 del
decreto del  Presidente della Repubblica  8 giugno 1982, n.  503, non
essendo stato abrogato, e' tuttora vigente.
                                                   Il Ministro: Bindi