Alle regioni e provincia autonoma di Trento - Assessorati alla sanita' - Servizi veterinari Alla provincia autonoma di Bolzano - assessorato all'agricoltura - servizio veterinario e, per conoscenza: Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario e speciale Al Comando carabinieri per la sanita' Agli uffici veterinari del Ministro della sanita' per gli adempimenti comunitari Agli Istituti zooprofilattici sperimentali All'Universita' degli studi - facolta' di medicina veterinaria - istituti di ispezione degli alimenti di origine animale Al Ministero delle politiche agricole All'Istituto commercio estero All'U.N.I.C.E.B. All'Ass.I.CA. All'Assocarni All'Unione nazionale avicoltura Alla FIESA- Federazione italiana esercenti Alla M. & V. Alla Confagricoltura Alla Federcarni Alla Federconsorzi A seguito di numerosi quesiti pervenuti a questo Dicastero concernenti il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile, si forniscono i seguenti elementi di chiarimento. Nel contempo si e' ritenuto opportuno evidenziare alcuni aspetti innovativi della norma al fine di renderne uniforme ed efficace l'applicazione da parte del sistema produttivo e degli organi di vigilanza. 1.Esclusione dal campo di applicazione. (Art. 1, comma 2). Il decreto del Presidente della Repubblica numero 495/1997 prevede all'art. 1, comma 2, che tale regolamento non si applichi "... al sezionamento e al magazzinaggio di carni fresche di volatili da cortile effettuati nei negozi per la vendita al minuto o in locali connessi a detti punti di vendita, dove il sezionamento e il magazzinaggio sono effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore ...". Al riguardo e' opportuno chiarire che per locali connessi ai punti vendita di cui al presente punto devono intendersi i locali funzionalmente correlati con i predetti negozi e che per consumatore deve intendersi, ai sensi dell'art. 1, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, "... il consumatore finale nonche' i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettivita' analoghe...". 2.Ispezione sanitaria ante mortem. (Art. 3, comma 1, lettera a|). Il decreto presidenziale modifica in modo sostanziale le modalita' con le quali deve essere condotta la visita sanitaria ante mortem dei volatili, che, di regola, deve avvenire presso l'allevamento. In tale caso gli animali, conformemente al disposto del punto 25, lett. i) dell'allegato I, capitolo VI, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997, dovranno essere accompagnati al macello dall'attestato sanitario conforme all'allegato IV del medesimo. La visita ante mortem dovra' avvenire su richiesta dell'allevatore, da formularsi entro tempi preventivamente stabiliti dall'azienda USL, che e' comunque tenuta, salvo comprovati motivi, ad assolvere agli adempimenti previsti per l'ispezione ante mortem in azienda. I volatili che non sono stati sottoposti alla visita sanitaria ante mortem in azienda potranno essere ammessi alla macellazione solamente nei seguenti casi: 1) animali provenienti da allevamenti che non rientrano nella deroga di cui al secondo periodo, comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997, a condizione che il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di macellazione sia venuto in possesso nelle 72 ore precedenti l'arrivo degli animali al macello del documento di accompagnamento di cui all'allegato I della presente circolare. 2) animali provenienti da allevamenti che rientrano nella deroga di cui al secondo periodo, comma 2, dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997. Per questi casi non e' necessario il documento di cui all'allegato alla presente circolare e la visita ante mortem, conformemente al punto 25 lett. c), sara' effettuata al macello. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, la deroga prevista al secondo periodo, comma 2, dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997, si applica anche agli allevamenti di selvaggina d'allevamento da penna di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992, a condizione che la produzione annuale non sia superiore a 20.000 animali. Nel caso in cui arrivano al macello volatili non conformi all'allegato I, capo IV, punto 25, lett. a), che non rientrano nella deroga di cui al secondo periodo, comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997 (trattasi, specificamente, di animali non accompagnati dall'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997, non accompagnati, ove previsto, dall'allegato IV, modello 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, che non sono stati preceduti dall'autocertificazione di cui all'allegato alla presente circolare), il veterinario ufficiale del macello adottera', in conformita' del punto 25) lett. b, tutti i provvedimenti necessari nei confronti degli animali provenienti dall'azienda in questione (ispezione ante mortem accurata, analisi di laboratorio, ecc.) ivi compresa la richiesta di informazioni e di visita veterinaria nell'azienda da cui gli animali provengono da parte della ASL competente. Resta inteso che le spese relative alla eventuale anzidetta visita veterinaria in azienda sono a carico di quest'ultima. L'autocertificazione di cui all'allegato 1 della presente circolare e' relativa al lotto di animali che si intende inviare - anche con piu' automezzi - al macello nella giornata prevista e non e' da considerarsi sostitutiva della documentazione, che scorta gli animali, prevista dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118 e dal decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 27 giugno 1992. L'allegato 1 infatti e' destinato a precedere l'arrivo degli animali al macello, mentre la documentazione di cui al decreto legislativo n. 118/1992 li accompagna. L'autocertificazione di cui all'allegato 1 deve essere redatta in duplice copia di cui una deve rimanere all'allevatore ed essere conservata insieme al registro aziendale. Anche gli allevatori di cui al precedente punto 2 sono tenuti al rispetto dell'obbligo della documentazione di cui al decreto legislativo n. 118/1992. I titolari degli stabilimenti a capacita' limitata devono trasmettere, al servizio veterinario dell'ASL competente, preventivamente, nei tempi concordati con lo stesso servizio, copia dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997 o dell'autocertificazione. 3.Documento di accompagnamento commerciale. (Art. 3, comma 1, lettera i). La nuova normativa prevede che le carni di volatili siano accompagnate durante il trasporto da un documento di accompagnamento commerciale sul quale figuri tra le altre indicazioni anche il numero di codice attribuito dal servizio veterinario dell'azienda USL competente che consenta l'identificazione del veterinario ufficiale. Relativamente al documento di accompagnamento commerciale, la direttiva n. 92/116/CEE (art. 3, lett. A, punto i) ) prevede che le modalita' di applicazione, in particolare le modalita' relative all'attribuzione dei numeri di codice e all'elaborazione di elenchi che permettano l'identificazione dell'autorita' competente, devono essere adottate secondo la procedura prevista dall'art. 21 della citata direttiva. In assenza di specifica decisione comunitaria, in analogia a quanto gia' indicato per le carni rosse con nota n. 600.7/24475/AG.39/3975 del 29 maggio 1996 concernente chiarimenti in materia di applicazione del decreto ministeriale 23 novembre 1995 recante modifiche al D.Lgs. n. 286/1994, e' sufficiente che il documento di accompagnamento commerciale rechi la riproduzione prestampata del bollo sanitario riportante il numero di riconoscimento dello stabilimento. Sul documento di accompagnamento commerciale potra' essere riportata la ragione sociale della ditta distributrice anche se diversa da quella che produce le carni o le seziona o immagazzina, a condizione che comunque venga riprodotto il bollo sanitario dello stabilimento da cui le carni provengono. Sul documento di accompagnamento commerciale e' consentito riportare le indicazioni relative ad altri numeri di riconoscimento (M, S, F, P, L ecc.) attribuiti allo stabilimento da cui provengono le carni. 4.Confezionamento e imballaggio delle carni di pollame. (Art. 3, comma 1, lettera g; art. 3, comma 2, lettera e). Il regolamento in esame prevede che le carcasse e le frattaglie debbano essere imballate conformemente all'allegato I, capitolo XIV e che qualora venga utilizzato un involucro di protezione, questo debba essere conforme alle prescrizioni di tale capitolo. Le parti di carcasse e le carni disossate devono invece essere confezionate, imballate ed etichettate. Lo stesso capitolo XIV prescrive che l'imballaggio deve essere tale da non alterare le caratteristiche organolettiche, non trasmettere sostanze nocive alle carni ed essere sufficientemente solido per garantire una protezione efficace delle carni durante il trasporto e le manipolazioni. Il regolamento non definendo l'imballaggio come un contenitore chiuso o chiudibile su tutti i lati non esclude le modalita' di imballaggio attualmente in uso. Pertanto, fermo restando che la migliore protezione si realizza quando le carni di pollame sono imballate in contenitori chiusi su tutti i lati, si conferma quanto gia' precisato nella nota ministeriale n. 600.7/24475/817 del 17 febbraio 1995, relativamente al deposito di carni fresche di volatili da cortile. Infatti, quando le carcasse di pollame refrigerate, singolarmente bollate, sono trasportate in cassette o cartoni scoperti superiormente, e sono protette da un foglio di carta o di altro materiale idoneo, adeguatamente ed igienicamente fissato, si realizza una condizione di sufficiente protezione per cui e' possibile la movimentazione, il deposito ed il trasporto promiscuo. Le oggettive necessita' di traspirazione delle carni bianche raffreddate ad aria rendono spesso necessario questo tipo di imballaggio che, pur realizzando una efficace protezione, non determina pero' una completa separazione tra le carni in esso contenute e l'ambiente esterno. E' opportuno pertanto che vengano adottate precauzioni affinche' sia impedito il contatto fisico tra le carni imballate in argomento ed eventuali imballaggi, contenenti altri prodotti alimentari, che possano rappresentare una potenziale fonte di contaminazione qualora vengano depositati nell'ambito dello stesso locale. Si sottolinea inoltre che le carni di pollame contenute in cassette o in contenitori dotati di ampie aperture laterali o sul fondo, attraverso le quali le medesime possano sporgere, non sono considerate adeguatamente protette. L'imballaggio delle carcasse, delle parti sezionate e delle frattaglie quando queste non sono singolarmente bollate, conformemente a quanto previsto dal punto 68 del capitolo XII dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997 non deve permettere manomissioni senza che venga distrutto il bollo sanitario su di esso apposto. 5.Carni separate meccanicamente. (Art. 3, comma 6). La norma prevede che le carni di volatili da cortile separate meccanicamente devono essere state sottoposte ad un trattamento termico conformemente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, prima di essere oggetto di scambi (si ricorda che con il termine "scambi" si intende lo scambio di merci con un paese membro della comunita' diverso dal paese speditore). Al riguardo e' opportuno tenere presente che la Corte di Giustizia Europea, con sentenza n. 97/C 166/03 del 15 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale n. C 159 del 24 giugno 1995) ha chiarito che non possono sussistere barriere alla commercializzazione intracomunitaria delle carni in oggetto. Pertanto le carni separate meccanicamente prodotte in stabilimenti con riconoscimento comunitario possono essere destinate al trattamento termico presso stabilimenti del territorio comunitario conformi alla direttiva n. 77/99/CEE (recepita nel nostro paese con decreto legislativo n. 537/1992). Per le condizioni di spedizione delle carni in argomento verso lo stabilimento presso il quale dovra' effettuarsi il trattamento termico occorre fare riferimento alle condizioni previste all'allegato I, capitolo XII, punto 68, paragrafo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997, relativamente alla bollatura sanitaria. Sul grande imballaggio dovra' essere riportata la dicitura prevista dall'allegato VII. Le carni in argomento dovranno ovviamente essere scortate dal documento di accompagnamento commerciale. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), punto 2), dovranno essere accompagnate dal certificato sanitario conforme all'allegato VI del citato regolamento. Gli adempimenti previsti per la spedizione di carni separate meccanicamente destinate al trattamento termico in uno stabilimento di un altro paese membro sono i medesimi previsti per la spedizione all'interno del territorio italiano. Per quanto concerne la produzione di carni separate meccanicamente destinate ad essere esportate nei paesi Terzi e' necessario rilevare che la normativa comunitaria di riferimento non ha inteso disciplinare tale produzione (ne' d'altra parte avrebbe potuto farlo esulando dal campo di applicazione del Trattato le norme relative all'esportazione). Pertanto l'autorita' competente, tenuto conto che sono tuttora vigenti gli articoli 58 e 60 del regolamento di polizia veterinaria, n. 320/54, dovra' vigilare sulla produzione e spedizione di tali carni verso quei Paesi Terzi che abbiano dichiarato di accettare le sopracitate carni separate meccanicamente, ancorche' non trattate termicamente, assicurandosi con le autorita' doganali che siano effettivamente uscite dal territorio nazionale con destino extracomunitario. 6.Aziende che producono meno di 10.000 volatili l'anno. (Applicazione art. 4). L'art. 4 del regolamento prevede la possibilita' di derogare alle disposizioni previste all'art. 3, comma 1, per le carni fresche di volatili da cortile provenienti da aziende di agricoltori la cui produzione annuale e' inferiore a 10.000 capi allevati l'anno. Le carni in argomento possono essere destinate esclusivamente alla vendita diretta al consumatore finale in azienda o sul mercato settimanale piu' vicino oppure all'approvvigionamento di esercizi al dettaglio situati nel territorio della stessa azienda USL di produzione. Fermo restando le prescrizioni contenute nell'articolo in questione si ritiene opportuno puntualizzare che la macellazione deve avvenire in locali autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283. L'autorita' sanitaria regionale, qualora lo ritenga necessario in relazione alle modalita' e alla entita' della cessione di tali carni, potra' provvedere con apposite norme a regolare l'attivita' di vigilanza veterinaria sulle aziende prevedendo, ad esempio, che il produttore concordi con il servizio veterinario dell'azienda USL il giorno e l'ora della macellazione. Le carni dovranno essere identificate con una etichetta riportante la ragione sociale e la sede dell'azienda nonche' la dicitura "art. 4 D.P.R. numero 495/1997". Nei negozi al dettaglio tali carni dovranno essere mantenute separate ed essere chiaramente identificabili con l'apposizione di cartelli riportanti la ragione sociale dell'azienda di produzione, la sede, nonche' la dicitura "carni macellate nell'azienda di produzione". 7. Autocontrollo. (Art. 8, comma 2). In relazione agli obblighi previsti per l'autocontrollo, il comma 2 dell'art. 8 prevede che le analisi possano essere eseguite presso il laboratorio di analisi interno allo stabilimento, per il quale non e' richiesto un riconoscimento specifico, o presso altro laboratorio di analisi riconosciuto dal Ministero della sanita'. I laboratori di analisi che intendono essere riconosciuti e inseriti negli elenchi ministeriali possono fare riferimento alla procedura gia' attivata per altre tipologie alimentari. I laboratori di analisi gia' inseriti negli elenchi provvisori per altre tipologie alimentari (carni fresche, prodotti a base di carne, preparazioni di carne, prodotti della pesca e molluschi, ovoprodotti, gelatine) potranno presentare domanda in bollo in cui faranno riferimento alla documentazione gia' presentata, fornendo le eventuali informazioni necessarie ai fini della valutazione della propria idoneita' in relazione alle analisi previste nel contesto dell'autocontrollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997 e/o decreto del Presidente della Repubblica numero 559/1992. 8.Registri d'allevamento e controllo veterinario degli allevamenti di pollame destinato al macello. (Art. 9, comma 1 e 2). E' opportuno richiamare l'attenzione sull'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997 che, al comma 1, prevede l'obbligo per il veterinario ufficiale di sottoporre gli allevamenti di volatili ad un controllo periodico almeno una volta ogni ciclo produttivo. Tale controllo potra' essere effettuato anche in occasione di controlli previsti da altre norme sanitarie, e dovra' interessare sia la verifica delle condizioni di allevamento (conduzione, alimentazione, patologie infettive, ecc.) sia i registri di cui all'allegato I, capitolo VI, punto 27, lettera a), nonche' delle registrazioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, e art. 33 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119. Il decreto del Presidente della Repubblica numero 495/1997 prevede infatti l'obbligo per gli allevatori (fatti salvi i casi di cui all'art. 9, comma 2) di tenere presso l'unita' produttiva i registri di cui all'allegato I, capitolo VI, punto 27, lettera a), oppure altra documentazione da cui siano desumibili le informazioni previste dal citato punto 27, lettera a). In tale ultimo caso, ai fini dei controlli veterinari e per evitare inutili duplicazioni e semplificare la raccolta delle informazioni e la tenuta della documentazione, potra' risultare utile l'uso di schede aziendali, nelle quali si potra' far rimando alla documentazione conservata nella medesima azienda. L'allevatore dovra' conservare tali registri, o la documentazione citata, per almeno due anni, fatte salve disposizioni piu' restrittive contenute in specifiche norme. Sui registri dell'allevamento dovra' essere apposta la data e la firma del veterinario ufficiale che ha effettuato il controllo periodico previsto per ogni ciclo produttivo, con l'indicazione di eventuali osservazioni o di eventuali prelievi di campioni per esami di laboratorio. Nel corso di detto controllo periodico deve essere effettuato anche la verifica delle dichiarazioni fornite con il documento previsto dall'allegato 1 alla presente circolare. 9.Produzione di carni fresche di pollame parzialmente eviscerato. Tra le modifiche introdotte dal nuovo regolamento deve rilevarsi l'ammissione alla commercializzazione in ambito comunitario delle carni di pollame parzialmente eviscerato prodotto negli stabilimenti CEE, che in precedenza il decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1982 limitava al commercio in ambito nazionale. Pertanto anche i laboratori di sezionamento con riconoscimento comunitario potranno procedere al sezionamento di tali carni. In tal caso le operazioni di sezionamento dovranno avvenire in tempi diversi da quelle del pollame completamente eviscerato o in una zona appositamente dedicata a questa operazione. Quanto detto e' valevole anche per gli impianti che operano in regime di capacita' limitata. Questi ultimi ovviamente apporranno il bollo sanitario di loro pertinenza. 10.Bollatura sanitaria. (Allegato I, capitolo XII). Il punto 66 del cap. XII del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997 prevede l'uso della sigla "I" come dicitura da riportare nella bollatura sanitaria. Tenuto conto che la precedente normativa prevedeva l'uso della sigla "IT" e' consentito, ove sussista la necessita', procedere con celerita', compatibilmente con le esigenze aziendali di produzione, allo smaltimento dei bolli sanitari contenenti la sigla "IT". 11.Produzione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, di carni di coniglio e di volatili selvatici allevati. L'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997 si riflette anche sulla produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di volatili selvatici allevati. Infatti la direttiva 91/495/CEE, e di conseguenza il decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992 che la recepisce, fanno esplicito rimando alla regolamentazione prevista per il pollame, salvo diverse indicazioni espressamente fornite. Pertanto, in conseguenza della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997, e' estesa la possibilita' di produrre carni fresche di coniglio e di volatili selvatici allevati in macelli e laboratori di sezionamento a limitata capacita'. Le regioni e le province autonome provvederanno ad autorizzare tali stabilimenti, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto del Presidente della Republica n. 559/1992 ed in conformita' dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997, con la procedura prevista nella nota ministeriale n. 600.8/24482/AG.44/1046 del 18 marzo 1998, iscrivendoli nell'elenco di cui al comma 3 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997. Da tale elenco deve risultare l'indicazione della specie per la cui lavorazione lo stabilimento e' stato autorizzato. Agli impianti in argomento dovra' essere attribuito un codice costituito dalle due cifre iniziali che identificano la regione o provincia autonoma separate con una barra dalle cifre successive che identificano l'impianto, precedute dalla lettera "C". Dovra' inoltre essere riportata la lettera M o S in relazione alla tipologia di attivita'. Esempio: 01/C1/M. La bollatura sanitaria delle carni prodotte in tali stabilimenti deve avvenire, analogamente a quanto gia' indicato per i volatili da cortile con la succitata nota ministeriale, in conformita' di quella prevista dal capitolo XII dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997 e dall'allegato I, cap. III del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992, fatta eccezione per la dicitura di cui, rispettivamente, al punto 66, lettera a) e al punto 11.1, lettera e) ad eccezione della dicitura prevista dal punto 66, lettera a), del medesimo capitolo dell'allegato. Le uniche indicazioni che dovranno essere riportate nel bollo sanitario sono le seguenti: azienda USL di appartenenza nella parte superiore; codice di identificazione veterinario dello stabilimento attribuito dalla regione al centro. Il tetto massimo per gli stabilimenti a capacita' limitata autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992 e' ovviamente confermato nel numero di 150.000 capi annui per i macelli e nella quantita' di tre tonnellate settimanali per i laboratori di sezionamento. Tali limiti essendo riferiti allo stabilimento non sono cumulabili qualora in esso vengano prodotte carni appartenenti alle diverse specie afferenti al settore delle carni bianche. Le regioni e le provincie autonome provvederanno inoltre ad inviare l'elenco ed i successivi aggiornamenti contestualmente all'elenco previsto per gli stabilimenti autorizzato ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997. In relazione alla produzione di carni fresche di selvaggina da penna allevata va ricordato che queste, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992, devono soddisfare ai requisiti del decreto del Presidente della Repubblican. 495/1997. Pertanto per esse sono estese anche le disposizioni relative alla effettuazione della visita ante mortem ai sensi del capitolo VI dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997 ed il conseguente obbligo della tenuta dei registri aziendali e dei controlli veterinari per ciascun ciclo produttivo conformemente a quanto disposto dall'art. 9 dello stesso decreto. Per il trasporto al macello di tali animali dovra' essere utilizzato, a seconda dei casi, l'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997 o l'autocertificazione di cui all'allegato alla presente circolare. Per la sola ispezione post mortem di quaglie e piccioni, se parzialmente eviscerati, dovra' farsi comunque riferimento a quanto espressamente prescritto dall'art. 8, comma 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992. Per la bollatura sanitaria delle carni di selvaggina da penna parzialmente eviscerata valgono le indicazioni gia' fornite al punto 9 della presente circolare. Diversamente da quanto previsto per il caso precedente, la produzione delle carni fresche di coniglio, per gli aspetti concernenti l'ispezione sanitaria ante e post mortem, dovra' invece avvenire in conformita' di quanto previsto dall'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992. Per il settore cunicolo pertanto non possono ritenersi applicabili gli obblighi previsti dal piu' volte citato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997. Il trasporto dei conigli dall'azienda al macello dovra' avvenire utilizzando l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992 e non sara' possibile utilizzare l'autocertificazione allegata alla presente circolare. Relativamente all'igiene della macellazione dei conigli e dei volatili selvatici allevati devono essere seguite le disposizioni del capitolo VII dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997. Pertanto, ai sensi del punto 36 e 37 dell'allegato I e' consentito produrre carcasse di coniglio contenenti i reni ed eventualmente altri organi. 12.Allegato IV - Modello di attestato sanitario che scorta i volatili dall'azienda al macello. Si chiarisce che la voce "marchio di identificazione" riportata nell'allegato IV, punto I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997 va intesa quale codice identificativo del capannone o del settore o del gruppo di volatili dell'azienda dal quale i volatili stessi vengono spediti. La voce "codice di identificazione dell'allevamento", riportata nel medesimo punto I dell'allegato IV, va ovviamente compilata solo nel caso in cui l'azienda sia dotata di tale codice ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587. 13. Allegato VII. Nell'allegato VII sono previste le diciture da far figurare sui grandi imballaggi. Nella voce "utilizzazione prevista" manca l'indicazione "preparazioni di carne" anche se tale previsione figura al punto 68.2 del capitolo XII. Si ritiene, alla luce di quanto indicato nei testi inglese e francese della direttiva, che sia possibile comunque utilizzare tale dicitura, trattandosi di un mero errore di traduzione. 14. Procedura per il riconoscimento degli stabilimenti. La procedura da seguire per il riconoscimento comunitario degli stabilimenti di pollame, di coniglio e di selvaggina allevata da penna e' stata indicata con nota n. 600.8/24482/AG.44/1046 del 18 marzo 1998. Con la medesima e' stato chiarito che l'autorizzazione degli impianti a limitata capacita' seguira' le procedure stabilite dalle autorita' regionali competenti. 15. Circolare 20 aprile 1993, n. 12. E' abrogata la circolare 20 aprile 1993, n. 12, concernente le modalita' da seguire per la presentazione della domanda ai fini del riconoscimento di idoneita' degli stabilimenti per la produzione e la commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina allevata. 16. Sanzioni. Si richiama l'attenzione degli organi di vigilanza sull'osservanza delle condizioni di produzione, di deposito e di trasporto delle carni fresche di pollame. Si ricorda a tal fine che l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, non essendo stato abrogato, e' tuttora vigente. Il Ministro: Bindi