IL MINISTRO DELLE FINANZE
                          di  concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 14 novembre  1995, n. 481, concernente l'istituzione
delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni;
  Visto in particolare  l'art. 6, comma 1, lettera b)  della legge n.
249  del 1997,  il quale  stabilisce che  alla copertura  finanziaria
dell'onere,  valutato in  venti miliardi  annui, si  provvede con  le
modalita'  di  cui  all'art.  2,   comma  38,  lettera  b),  e  commi
successivi, della legge n. 481 del 1995;
  Visto  l'art. 2,  comma  38,  lettera b)  della  predetta legge  n.
481/1995, che prevede  l'emanazione di un decreto  del Ministro delle
finanze, di  concerto con  il Ministro del  tesoro, per  stabilire le
misure  e  modalita' di  versamento  del  contributo che  i  soggetti
interessati   devono   versare   per  sostenere   l'onere   derivante
dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorita';
  Considerato  che il  citato comma  38, lettera  b), della  legge n.
481/1995 dispone, tra l'altro, che  il contributo va versato entro il
31 luglio di ogni anno;
  Visto il comma 40 del citato art. 2 della legge n. 481 del 1995, in
base al quale le  somme di cui al comma 38,  lettera b), sono versate
allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato;
  Vista  la  comunicazione  dell'Autorita'   per  le  garanzie  nelle
comunicazioni,  con  la  quale   vengono  proposte  le  modalita'  di
applicazione e  la misura del  contributo da valere per  l'anno 1999,
secondo  la  specifica decisione  in  merito  adottata dal  consiglio
dell'Autorita' nella riunione del 28 aprile 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I soggetti tenuti al  versamento del contributo, di cui all'art.
6, comma  1, lettera  b), della  legge 31 luglio  1997, n.  249, sono
quelli operanti nelle seguenti categorie:
    a) fornitori di servizi di telefonia fissa, anche via cavo;
    b) fornitori di servizi di telefonia mobile, anche satellitare;
    c) emittenti televisive:
     c.1) su frequenze terrestri;
     c.2) via cavo e satellite;
    d) emittenti radio, anche via cavo e satellite;
    e) editori:
     e.1) giornali quotidiani;
     e.2) periodici e riviste;
     e.3) agenzie di stampa a carattere nazionale;
    f) concessionarie di pubblicita':
     f.1) pubblicita' radiotelevisiva;
     f.2) pubblicita' a mezzo stampa;
     f.3) pubblicita' telematica;
    g) servizi interattivi e multimediali:
     g.1) fornitori di servizi di accesso;
     g.2) fornitori di servizi di informazione;
  g.3)  produttori e  distributori di  prodotti, compresa  l'editoria
elettronica e digitale;
    h) produttori e distributori di programmi radiotelevisivi.
  2. Il contributo e' determinato applicando la percentuale di cui al
successivo art. 3 sui  ricavi iscritti nell'ultimo bilancio approvato
e  conseguiti  a  fronte   di  attivita'  ricadenti  nelle  tipologie
esercitate dalle categorie di operatori di cui al comma 1. Per l'anno
1999,  per favorire  la presenza  di un  mercato concorrenziale  e la
capacita'  competitiva  dei  soggetti   operanti  nel  settore  della
comunicazione, in  considerazione dell'impegno in  innovazione, anche
tecnologica,  richiesto  dal  progressivo sviluppo  del  processo  di
convergenza previsto dalla  societa' dell'informazione, il contributo
non viene calcolato sui ricavi derivanti dalle seguenti attivita':
  a) attivita' esercitate  da meno di due anni e  rientranti in una o
piu' delle categorie  di cui al comma 1, purche'  i ricavi stessi non
derivino  da pari  attivita' esercitate  nei precedenti  due anni  da
soggetti comunque diversi dal dichiarante;
  b) attivita' proprie di settori destinatari di specifici interventi
pubblici, in quanto riconosciuti "in stato di crisi";
  c) attivita' esercitate sulla base di concessioni, autorizzazioni e
licenze rilasciate per copertura a livello locale;
  d)  attivita'  editoriali   limitatamente  a  giornali  quotidiani,
periodici e riviste;
  e) attivita' per servizi interattivi e multimediali.