Per formazione a distanza (FaD) s'intendono tutte le azioni formative in cui i momenti dell'insegnamento e dell'apprendimento sono spazialmente e/o temporalmente separati ed in cui il processo formativo prevede servizi di supporto all'apprendimento. Nelle attivita' di FaD, soprattutto se si utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per mettere in relazione formatori e allievi, non sempre e' praticabile l'utilizzo dei tradizionali strumenti di rilevazione delle presenze e delle attivita' svolte. Le condizioni operative, determinate da un ambiente didattico anche virtuale, devono comunque prevedere specifiche modalita' per monitorare adeguatamente le attivita' stesse. Negli interventi di formazione che prevedono l'utilizzo, anche non esclusivo, della FaD, i tempi, i calendari di accesso ai contenuti e gli stessi percorsi formativi sono infatti configurati in modo flessibile, secondo le condizioni di contesto e gli obiettivi dell'azione formativa. Pertanto particolare attenzione dovra' essere posta nel pianificare e realizzare azioni di valutazione degli apprendimenti sia al completamento di ogni tappa significativa del percorso formativo che al suo termine. Infatti, come in ogni azione di formazione, anche per quelle erogate a distanza la valutazione costituisce uno degli elementi fondamentali dell'interazione fra la struttura didattica e lo studente. In tal senso un corso a distanza (e a maggior ragione il materiale didattico per la FaD) deve comprendere una serie di prove di valutazione formativa, mediante ricorrenti verifiche realizzate a seguito della trasmissione dei contenuti didattici, e delle prove di valutazione sommativa, cioe' dell'intero segmento formativo. E mentre le prime potranno essere realizzate a distanza, in alcuni casi anche in autovalutazione, le prove di valutazione sommativa e quelle di verifica finale andranno realizzate alla presenza di un rappresentante dell'ente in modo da comprovare il raggiungimento dell'obiettivo formativo. In relazione alla configurazione del dispositivo didattico dall'ente gestore dovranno, dunque, essere evidenziate e documentate tutte le attivita' didattiche e di gruppi e individuali, in modalita' convenzionali o tramite tecnologie. 1. Programma formativo. All'avvio delle attivita' didattiche dovra' essere definito il "contratto d'apprendimento" nel quale va descritto il piano individualizzato e/o di gruppo delle attivita' formative. Tale documento dovra' contenere informazioni dettagliate ed esaurienti per quanto riguarda: gli elementi identificativi del progetto, la descrizione delle modalita' in cui si realizzera' l'interazione didattica (servizi offerti quali: docenza, tutoraggio, servizi individuali e/o di gruppo, a distanza e/o in presenza, ecc.), i luoghi di svolgimento dell'attivita' didattica (presso un centro formativo, al domicilio o presso il luogo di lavoro del partecipante), i media utilizzati (ad es.: cdrom, manuali a stampa, multimedia, email, web, video o computer conferenza, fax, ecc.), la determinazione dei tempi di inizio e termine del programma e le modalita' di valutazione dell'apprendimento. Il contratto d'apprendimento controfirmato da ciascun allievo e dal tutor o dal responsabile dell'ente, dovra' essere conservato in originale dall'ente gestore delle attivita' e in copia da ciascun partecipante al programma formativo. Alla direzione provinciale del lavoro, competente per territorio, verra' comunicato l'avvio delle attivita' formative specificando le caratteristiche organizzative (ad es.: sedi, punti di raccolta, date ricorrenti, date dei momenti di verifica, ecc.) e didattiche delle stesse, in integrazione a quanto gia' stabilito dalla lettera circolare n. 2400/97. 2. Formazione in aula. Le attivita' di formazione in aula integrate nei programmi FaD vanno documentate, come da prassi, attraverso gli appositi registri didattici e delle presenze vidimati dalla pubblica amministrazione (PA) referente e debitamente compilati. 3. Formazione di gruppo a distanza (FaD). Le attivita' di FaD che, tramite media tecnologici (ad es. la video conferenza), interessano gruppi remoti saranno documentate, come le attivita' in aula, attraverso appositi registri didattici e delle presenze vidimati dalla PA referente e debitamente compilati, a cui andranno allegate le prove di verifica dell'apprendimento acquisito tramite FaD e, qualora il media utilizzato per la FaD lo consenta, le stampe dei report automatici prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione. In questo caso sara' necessario informare gli organi di vigilanza sulle specifiche attivita' da svolgere, avendo cura di comunicare le date ed i luoghi di svolgimento delle azioni formative di gruppo all'inizio dell'attivita' formativa e, comunque, con almeno quindici giorni di preavviso qualora intervengano improvvise variazioni di programma che dovranno essere sempre comunicate alla PA referente. 4. Formazione individuale a distanza (FaD). Le attivita' di FaD individuale, svolte su pacchetti didattici appositamente sviluppati, saranno autocertificate dall'allievo, ai sensi della legge 15/1968 e successive integrazioni, su moduli predisposti e vidimati dall'ente erogatore del servizio FaD in cui siano riportati: gli elementi identificativi dell'attivita', il titolo del pacchetto didattico oggetto della formazione, la sua durata media convenzionale espressa in ore, le date d'inizio e di completamento dell'attivita' di apprendimento di ciascun modulo didattico, a cui andranno allegate le prove di verifica dell'apprendimento acquisito tramite FaD e, qualora il media utilizzato per la FaD lo consenta, la stampa dei report automatici prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione. 5. Servizi di supporto all'apprendimento. Le attivita' d'insegnamento e di tutoraggio a distanza svolte individualmente, saranno documentate attraverso appositi moduli o registri (agenda di lavoro), predisposti e vidimati dall'ente gestore, che docenti e tutor compileranno e controfirmeranno giornalmente, indicando: luogo, orari, contenuto della prestazione ed i nominativi degli allievi contattati. Qualora il media utilizzato per l'interazione lo consenta, la dichiarazione di' cui sopra dovra' essere supportata dalla stampa dei report automatici prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione. 6. Relazione riepilogativa finale. Al termine del percorso formativo, anche nel caso in cui coesistessero moduli formativi tradizionali, l'ente gestore compilera' una relazione riepilogativa delle attivita' svolte e dei risultati conseguiti che, insieme al rendiconto, dovra' essere inviata, come da prassi, alla PA referente. La documentazione di cui sopra (punti 1, 2, 3, 4, 5), la stampa dei report automatici periodici (cadenza mensile) prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione centrali e controfirmati dal responsabile dell'ente gestore, nonche' gli elaborati delle prove di misurazione delle competenze iniziali, in itinere e finali raggiunte dai singoli partecipanti, rimarranno a disposizione per il controllo finale presso la sede dell'ente gestore. Il dettaglio informativo dei report automatici prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione, deve essere analitico ed esauriente e riguardare fondamentalmente due tipologie di informazioni correlate: i dati anagrafici degli utenti e i dati di interazione/fruizione delle risorse didattiche. Qualora il programma effettivamente svolto differisca significativamente da quanto previsto nel contratto d'apprendimento, le variazioni andranno tempestivamente comunicate e motivate alla PA referente. Salvo le integrazioni previste dalla presente circolare, rimangono valide le disposizioni di cui alla lettera circolare n. 2400 del 2 luglio 1997, sugli adempimenti concernenti la documentazione e le varie comunicazioni, nonche' le rispettive normative di settore. Resta inteso che le disposizioni di cui alla presente circolare rappresentano comunque un indirizzo suscettibile di successivi aggiustamenti determinabili in base ai suggerimenti dell'esperienza e della sperimentazione. Il dirigente generale dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori V ittore