Per  formazione  a  distanza  (FaD)  s'intendono  tutte  le  azioni
formative  in cui  i momenti  dell'insegnamento e  dell'apprendimento
sono spazialmente  e/o temporalmente separati  ed in cui  il processo
formativo prevede servizi di supporto all'apprendimento.
  Nelle attivita' di FaD, soprattutto  se si utilizzano le tecnologie
dell'informazione  e della  comunicazione  per  mettere in  relazione
formatori  e  allievi,  non  sempre  e'  praticabile  l'utilizzo  dei
tradizionali  strumenti   di  rilevazione  delle  presenze   e  delle
attivita' svolte. Le condizioni operative, determinate da un ambiente
didattico  anche  virtuale,   devono  comunque  prevedere  specifiche
modalita' per monitorare adeguatamente le attivita' stesse.
  Negli interventi di formazione  che prevedono l'utilizzo, anche non
esclusivo, della FaD, i tempi, i  calendari di accesso ai contenuti e
gli  stessi  percorsi  formativi  sono infatti  configurati  in  modo
flessibile,  secondo  le  condizioni  di  contesto  e  gli  obiettivi
dell'azione formativa.
  Pertanto particolare attenzione dovra' essere posta nel pianificare
e  realizzare  azioni  di  valutazione  degli  apprendimenti  sia  al
completamento di ogni tappa  significativa del percorso formativo che
al suo termine. Infatti, come in ogni azione di formazione, anche per
quelle  erogate  a  distanza  la valutazione  costituisce  uno  degli
elementi fondamentali  dell'interazione fra la struttura  didattica e
lo studente.
  In tal senso un corso a  distanza (e a maggior ragione il materiale
didattico  per  la  FaD)  deve  comprendere una  serie  di  prove  di
valutazione  formativa, mediante  ricorrenti  verifiche realizzate  a
seguito della trasmissione dei contenuti  didattici, e delle prove di
valutazione sommativa, cioe' dell'intero segmento formativo. E mentre
le prime potranno essere realizzate  a distanza, in alcuni casi anche
in autovalutazione,  le prove  di valutazione  sommativa e  quelle di
verifica   finale   andranno   realizzate   alla   presenza   di   un
rappresentante  dell'ente in  modo  da  comprovare il  raggiungimento
dell'obiettivo formativo.
  In   relazione  alla   configurazione  del   dispositivo  didattico
dall'ente gestore dovranno, dunque,  essere evidenziate e documentate
tutte le attivita' didattiche e di gruppi e individuali, in modalita'
convenzionali o tramite tecnologie.
 1. Programma formativo.
  All'avvio  delle attivita'  didattiche  dovra'  essere definito  il
"contratto  d'apprendimento"   nel  quale   va  descritto   il  piano
individualizzato e/o di gruppo delle attivita' formative.
  Tale  documento   dovra'  contenere  informazioni   dettagliate  ed
esaurienti  per  quanto  riguarda: gli  elementi  identificativi  del
progetto,  la  descrizione  delle  modalita' in  cui  si  realizzera'
l'interazione didattica (servizi  offerti quali: docenza, tutoraggio,
servizi individuali e/o di gruppo, a distanza e/o in presenza, ecc.),
i luoghi  di svolgimento  dell'attivita' didattica (presso  un centro
formativo,   al  domicilio   o  presso   il  luogo   di  lavoro   del
partecipante), i media  utilizzati (ad es.: cdrom,  manuali a stampa,
multimedia, email, web,  video o computer conferenza,  fax, ecc.), la
determinazione  dei tempi  di inizio  e  termine del  programma e  le
modalita'   di    valutazione   dell'apprendimento.    Il   contratto
d'apprendimento controfirmato  da ciascun allievo  e dal tutor  o dal
responsabile  dell'ente,   dovra'  essere  conservato   in  originale
dall'ente gestore delle attivita' e  in copia da ciascun partecipante
al  programma  formativo.  Alla  direzione  provinciale  del  lavoro,
competente per territorio, verra'  comunicato l'avvio delle attivita'
formative  specificando  le  caratteristiche organizzative  (ad  es.:
sedi,  punti  di  raccolta,  date ricorrenti,  date  dei  momenti  di
verifica, ecc.) e  didattiche delle stesse, in  integrazione a quanto
gia' stabilito dalla lettera circolare n. 2400/97.
 2. Formazione in aula.
  Le  attivita' di  formazione in  aula integrate  nei programmi  FaD
vanno documentate,  come da prassi, attraverso  gli appositi registri
didattici e  delle presenze  vidimati dalla  pubblica amministrazione
(PA) referente e debitamente compilati.
 3. Formazione di gruppo a distanza (FaD).
  Le attivita' di FaD che, tramite media tecnologici (ad es. la video
conferenza), interessano  gruppi remoti saranno documentate,  come le
attivita'  in aula,  attraverso appositi  registri didattici  e delle
presenze vidimati dalla  PA referente e debitamente  compilati, a cui
andranno allegate  le prove di verifica  dell'apprendimento acquisito
tramite FaD e, qualora il media utilizzato per la FaD lo consenta, le
stampe dei  report automatici prodotti  dai sistemi informativi  e di
comunicazione.
  In questo caso  sara' necessario informare gli  organi di vigilanza
sulle specifiche attivita' da svolgere,  avendo cura di comunicare le
date  ed i  luoghi di  svolgimento delle  azioni formative  di gruppo
all'inizio dell'attivita' formativa e,  comunque, con almeno quindici
giorni  di preavviso  qualora intervengano  improvvise variazioni  di
programma che dovranno essere sempre comunicate alla PA referente.
 4. Formazione individuale a distanza (FaD).
  Le  attivita' di  FaD  individuale, svolte  su pacchetti  didattici
appositamente  sviluppati, saranno  autocertificate dall'allievo,  ai
sensi  della  legge  15/1968  e successive  integrazioni,  su  moduli
predisposti e  vidimati dall'ente erogatore  del servizio FaD  in cui
siano  riportati:  gli  elementi  identificativi  dell'attivita',  il
titolo  del  pacchetto didattico  oggetto  della  formazione, la  sua
durata media  convenzionale espressa  in ore, le  date d'inizio  e di
completamento  dell'attivita'  di  apprendimento  di  ciascun  modulo
didattico,   a   cui  andranno   allegate   le   prove  di   verifica
dell'apprendimento  acquisito   tramite  FaD  e,  qualora   il  media
utilizzato per  la FaD lo  consenta, la stampa dei  report automatici
prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione.
 5. Servizi di supporto all'apprendimento.
  Le  attivita'  d'insegnamento e  di  tutoraggio  a distanza  svolte
individualmente,  saranno documentate  attraverso  appositi moduli  o
registri  (agenda  di  lavoro),   predisposti  e  vidimati  dall'ente
gestore,  che   docenti  e  tutor  compileranno   e  controfirmeranno
giornalmente, indicando: luogo, orari, contenuto della prestazione ed
i nominativi degli allievi contattati.
  Qualora  il  media utilizzato  per  l'interazione  lo consenta,  la
dichiarazione di' cui sopra dovra' essere supportata dalla stampa dei
report   automatici   prodotti   dai   sistemi   informativi   e   di
comunicazione.
 6. Relazione riepilogativa finale.
  Al  termine  del   percorso  formativo,  anche  nel   caso  in  cui
coesistessero   moduli   formativi   tradizionali,   l'ente   gestore
compilera' una  relazione riepilogativa delle attivita'  svolte e dei
risultati  conseguiti  che,  insieme  al  rendiconto,  dovra'  essere
inviata, come da prassi, alla PA referente.
  La documentazione di cui sopra (punti 1, 2, 3, 4, 5), la stampa dei
report automatici  periodici (cadenza  mensile) prodotti  dai sistemi
informativi  e   di  comunicazione   centrali  e   controfirmati  dal
responsabile dell'ente gestore, nonche'  gli elaborati delle prove di
misurazione delle competenze iniziali,  in itinere e finali raggiunte
dai singoli partecipanti, rimarranno  a disposizione per il controllo
finale presso la sede dell'ente gestore.
  Il dettaglio informativo dei report automatici prodotti dai sistemi
informativi e di comunicazione, deve essere analitico ed esauriente e
riguardare fondamentalmente due  tipologie di informazioni correlate:
i  dati anagrafici  degli utenti  e i  dati di  interazione/fruizione
delle risorse didattiche.
  Qualora    il    programma   effettivamente    svolto    differisca
significativamente da quanto  previsto nel contratto d'apprendimento,
le variazioni andranno tempestivamente  comunicate e motivate alla PA
referente.
  Salvo le integrazioni previste  dalla presente circolare, rimangono
valide le  disposizioni di cui alla  lettera circolare n. 2400  del 2
luglio  1997, sugli  adempimenti concernenti  la documentazione  e le
varie comunicazioni, nonche' le rispettive normative di settore.
  Resta inteso  che le  disposizioni di  cui alla  presente circolare
rappresentano  comunque  un   indirizzo  suscettibile  di  successivi
aggiustamenti determinabili in base ai suggerimenti dell'esperienza e
della sperimentazione.
  Il dirigente generale dell'ufficio centrale per l'orientamento e la
formazione professionale dei lavoratori V ittore