IL DIRETTORE GENERALE della pesca e dell'acquacoltura Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 24 febbraio 1982; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 1 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997, con il quale si affida al consorzio di Pesaro la gestione della pesca dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante adozione del piano vongole in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998; Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999; Visto il decreto 21 aprile 1999 con il quale il Co.Ge.Mo. di Pesaro e' stato autorizzato, per la pesca dei molluschi bivalvi, all'utilizzo di imbarcazioni ed attrezzi di pesca aventi rispettivamente potenza motrice e peso con valori superiori a quelli attualmente consentiti in via generale; Vista la nota con la quale il Co.Ge.Mo. di Pesaro ha chiesto la proroga dei termini per la sperimentazione dell'uso di imbarcazioni aventi rispettivamente potenza motrice e peso dell'attrezzo superiori a quelli consentiti in via generale; Ritenuto che le deroghe richieste sono compatibili con il regime derogatorio previsto dal citato decreto 21 luglio 1998 e con la disciplina generale concernente la pesca dei molluschi bivalvi; Considerata l'opportunita' di estendere i tempi della sperimentazione, nelle more dell'approfondimento, da parte di un gruppo di lavoro costituito "ad hoc", dell'esame della normativa vigente per l'individuazione di eventuali integrazioni e modifiche della normativa stessa, in particolare per cio' che concerne le caratteristiche del "peschereccio tipo" per la cattura dei molluschi bivalvi e dei relativi attrezzi; Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 22 giugno 1999, ha reso parere favorevole all'unanimita'; Decreta: Art. 1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della pesca dei molluschi bivalvi i termini di cui al decreto 21 aprile 1999 sono prorogati dal 30 giugno al 31 ottobre 1999. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 1999 p. Il direttore generale: Aulitto