IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che all'art. 4, comma 1, autorizza il Ministro del tesoro a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, entro i limiti specificati nella norma stessa, per il finanziamento di grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale; Visto l'art. 14, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 286, che prevedeva potessero essere utilizzate le somme derivanti dai mutui, di cui sopra, entro l'importo di 200 miliardi, per il finanziamento di un programma di interventi di edilizia scolastica; Visto l'art. 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, che ha riprodotto i contenuti del citato art. 14, comma 6, del decreto-legge n. 286/1996; Vista la delibera del 26 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1996, con la quale questo Comitato, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, ha approvato il programma di cui sopra, demandando all'amministrazione di settore la puntuale determinazione della quota di mutuo da assegnare a ciascun intervento nell'ambito dell'importo indicato in delibera quale limite massimo all'assegnazione e prevedendo l'utilizzo delle economie realizzate in fase di aggiudicazione dei lavori e delle eventuali altre disponibilita' per il finanziamento di un programma integrativo predisposto dalla citata amministrazione, sentite le regioni interessate, e da sottoporre all'approvazione di questo comitato; Vista la delibera del 18 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998, con la quale questo Comitato, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, ha approvato talune variazioni al programma di cui sopra; Vista la nota n. 1383 del 14 aprile 1999 con la quale il Ministro della pubblica istruzione ha trasmesso, corredato da relazione illustrativa, un piano di interventi per le regioni Puglia e Sardegna ad integrazione e parziale modifica del programma originario approvato con la richiamata delibera del 26 giugno 1996; Considerato che gli interventi di cui al citato piano vengono finanziati con le risorse resesi disponibili a seguito dell'applicazione dei criteri formulati da questo Comitato ovvero, in caso di modifica, con le risorse destinate all'intervento del quale si propone l'integrale o parziale sostituzione ed infine con le economie realizzatesi; Considerato che gli interventi sono localizzati nella medesima regione nella quale si sono realizzate le relative disponibilita', si' che resta inalterato il riparto dei fondi tra le regioni effettuato con la menzionata delibera del 26 giugno 1996; Preso atto che gli interventi stessi sono stati individuati sulla base delle puntuali proposte formulate dalle regioni competenti, titolari della relativa potesta' programmatoria, e confortate dal parere espresso dai sovrintendenti scolastici regionali e dai provveditori agli studi; Delibera: 1. Interventi relativi alla regione Puglia. Sono approvate le modifiche al programma di interventi di cui alla citata delibera del 26 giugno 1996, riportate nell'allegata tabella 1, che forma parte integrante della presente delibera. 2. Interventi relativi alla regione Sardegna. 2.1. Gli importi indicati nella propria delibera del 26 giugno 1996, quali limiti massimi per gli interventi riportati nella allegata tabella 2.1, che forma parte integrante della presente delibera, sono rideterminati nella misura indicata accanto a ciascun intervento e corrispondente a quella quantificata dal Ministero della pubblica istruzione alla stregua dei criteri formulati da questo Comitato nella delibera richiamata. 2.2. Sono approvate le modifiche al programma di interventi di cui alla citata delibera del 26 giugno 1996, riportate nell'allegata tabella 2.2, che forma parte integrante della presente delibera. 2.3. E' approvato il programma integrativo di interventi di cui all'allegata tabella 2.3 della presente delibera, della quale forma parte integrante; programma che viene finanziato con le risorse disponibili a seguito delle riduzioni di cui alla citata tabella 2.1 e con le ulteriori risorse conseguenti alle modifiche degli interventi indicati alla tabella 2.2. 3. Disposizioni comuni. 3.1. Agli interventi inclusi nelle tabelle 1, 2.2 e 2.3 si applicano le disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 della piu' volte menzionata delibera del 26 giugno 1996. 3.2. Il Ministero della pubblica istruzione riferira' la relazione prevista al punto 8 della delibera del 26 giugno 1996 al programma complessivo di edilizia scolastica finanziato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1996, quale risulta dalle integrazioni e modifiche apportate al programma originario. Roma, 9 giugno 1999 Il Presidente delegato: Amato Registrata alla Corte dei conti il 15 luglio 1999 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 19