IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la  legge 27 dicembre 1997,  n. 449, recante: "Misure  per la
stabilizzazione della  finanza pubblica", pubblicata  nel supplemento
ordinario n.  255/L alla  Gazzetta Ufficiale n.  302 del  30 dicembre
1997;
  Visto, in particolare, l'art. 5 della predetta legge che prevede la
concessione di incentivi fiscali  alla ricercanella forma del credito
di imposta, rinviando,  al comma 7,ad uno o piu'  decreti emanati dal
Ministro delle finanze, di  concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca  scientifica e tecnologica e il  Ministro del tesoro,
del bilancio e della  programmazione economica, per la determinazione
delle specifiche modalita' di attuazione;
  Visto  il decreto  n. 275  del 22  luglio 1998  del Ministro  delle
finanze di concerto con il  Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministrodel tesoro, del bilancio e
della programmazione economica,registrato alla  Corte dei conti il 31
luglio  1998,  n. 2,  foglio  n.  221,  e pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 1998;
  Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315 (Gazzetta Ufficiale n. 202 del
31 agosto 1998), che, all'art. 1,  comma 2, ha modificato il comma 2,
lettera b), del  predetto art. 5,della legge  n. 449/1997, eliminando
la limitazione territoriale ivi prevista;
  Visto  l'art.   4  del   predetto  decreto   interministeriale  che
stabilisce che i soggetti  che intendono avvalersi delle agevolazioni
ivi  disciplinate  devono  inoltrare alMinistero  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e tecnologica  una  domandadichiarazione
secondo lo schema approvato dallo stesso Ministero;
  Visto l'art. 8 del  predetto decreto interministerialeche, al comma
1, stabilisce  che i  termini di presentazione  delle domande  di cui
all'art.  4, nonche'  le  modalita' di  comunicazione utilizzate  del
Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica
nei confronti  dei soggetti beneficiari, sono  determinati da decreti
del  Ministro   dell'universita'  e   della  ricerca   scientifica  e
tecnologica;
  Tenuto conto  che, ai  sensi del  comma 7 del  citato art.  5 della
legge 27 dicembre  1997, n. 449, gli  oneri derivanti dall'attuazione
dello stesso  articolo sono posti  a carico, per quanto  concerne gli
interventi nelle aree depresse, delle  quote messe a riserva dal CIPE
in sede  di riparto delle risorse  finanziarie destinate allosviluppo
delle stesse  aree depresse, ai  sensi del comma 11dell'art.  4 della
richiamata legge  e, per quanto  riguarda gli interventi  nelle altre
aree del Paese,  delle risorse finanziarie del Fondo  speciale per la
ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge n. 1089/1968;
  Considerato  che,  ai  sensi  del   predetto  art.  5,  comma  7,le
agevolazioni sono  concesse nei limiti di  apposite quote nell'ambito
delle predette risorse finanziarie;
  Viste  le disponibilita'  del  Ministero  dell'universita' e  della
ricerca  scientifica  e tecnologica,  per  l'esercizio  1999, per  la
realizzazione  di  interventi a  sostegno  della  ricerca nelle  aree
depresse, e ritenuta  l'opportunita' didestinarne una quota  pari a 5
miliardi per le agevolazioni di cui  al richiamato art. 5 della legge
n. 449/1997;
  Viste  le disponibilita',  per l'esercizio  1999, del  capitolo3536
dello stato di previsione delle  entrate del Ministero delle finanze,
pari a 80 miliardi e destinate alla realizzazione degli interventi di
cui all'art. 5 della legge n. 449/1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per l'esercizio 1999, le  domandedichiarazioni di cui all'art. 4
del decreto interministeriale del 22 luglio 1998, di cui in premessa,
devono  essere inoltrate,  a  pena diinammissibilita',  e secondo  le
modalita' ivi indicate, al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica,  Dipartimento   per  lo  sviluppo  e  il
potenziamento  dell'attivita' di  ricerca, a  decorrere dal  giorno 1
settembre 1999 e non oltre il giorno 31 dicembre 1999.
  2. I  soggetti beneficiari, per l'esercizio  1999, sono determinati
ai  sensi  dell'art. 5,  commi  1,  2,  3,  4, del  predetto  decreto
interministeriale del 22 luglio 1998.
  3. Le domandedichiarazioni di cui  al comma 1 del presente articolo
devono  essere  redatte  secondo  gli  schemi  allegati  al  presente
decreto.