IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997; Visto, in particolare, l'art. 5 della predetta legge che prevede la concessione di incentivi fiscali alla ricercanella forma del credito di imposta, rinviando, al comma 7,ad uno o piu' decreti emanati dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la determinazione delle specifiche modalita' di attuazione; Visto il decreto n. 275 del 22 luglio 1998 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministrodel tesoro, del bilancio e della programmazione economica,registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1998, n. 2, foglio n. 221, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 1998; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315 (Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998), che, all'art. 1, comma 2, ha modificato il comma 2, lettera b), del predetto art. 5,della legge n. 449/1997, eliminando la limitazione territoriale ivi prevista; Visto l'art. 4 del predetto decreto interministeriale che stabilisce che i soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni ivi disciplinate devono inoltrare alMinistero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica una domandadichiarazione secondo lo schema approvato dallo stesso Ministero; Visto l'art. 8 del predetto decreto interministerialeche, al comma 1, stabilisce che i termini di presentazione delle domande di cui all'art. 4, nonche' le modalita' di comunicazione utilizzate del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nei confronti dei soggetti beneficiari, sono determinati da decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Tenuto conto che, ai sensi del comma 7 del citato art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso articolo sono posti a carico, per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, delle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allosviluppo delle stesse aree depresse, ai sensi del comma 11dell'art. 4 della richiamata legge e, per quanto riguarda gli interventi nelle altre aree del Paese, delle risorse finanziarie del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge n. 1089/1968; Considerato che, ai sensi del predetto art. 5, comma 7,le agevolazioni sono concesse nei limiti di apposite quote nell'ambito delle predette risorse finanziarie; Viste le disponibilita' del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'esercizio 1999, per la realizzazione di interventi a sostegno della ricerca nelle aree depresse, e ritenuta l'opportunita' didestinarne una quota pari a 5 miliardi per le agevolazioni di cui al richiamato art. 5 della legge n. 449/1997; Viste le disponibilita', per l'esercizio 1999, del capitolo3536 dello stato di previsione delle entrate del Ministero delle finanze, pari a 80 miliardi e destinate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5 della legge n. 449/1997; Decreta: Art. 1. 1. Per l'esercizio 1999, le domandedichiarazioni di cui all'art. 4 del decreto interministeriale del 22 luglio 1998, di cui in premessa, devono essere inoltrate, a pena diinammissibilita', e secondo le modalita' ivi indicate, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca, a decorrere dal giorno 1 settembre 1999 e non oltre il giorno 31 dicembre 1999. 2. I soggetti beneficiari, per l'esercizio 1999, sono determinati ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2, 3, 4, del predetto decreto interministeriale del 22 luglio 1998. 3. Le domandedichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere redatte secondo gli schemi allegati al presente decreto.