L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
  Visti i  decreti legislativi  n. 174  e n. 175  del 17  marzo 1995,
recanti  l'attuazione, rispettivamente,  delle direttive  92/96/CEE e
92/49/CEE in  materia di assicurazione  diretta sulla vita  e diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni, modificata  ed integrata dalla legge 9
gennaio 1991, n. 20, dal decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 90,
e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
  Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il
funzionamento   dell'Albo   dei    mediatori   di   assicurazione   e
riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato 26 luglio 1985,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 263 dell'8 novembre 1985, con  il quale sono state disciplinate le
modalita'  della prova  di  idoneita'  di cui  all'art.  4, comma  1,
lettera h),  della legge  n. 792/1984,  e le  successive disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato   21  dicembre   1984,  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 355  del 28  dicembre 1984,  recante la  determinazione
dell'ammontare  di  copertura  della   polizza  assicurativa  di  cui
all'art. 4  comma 1, lettera  g), e all'art.  5, comma 1,  lettera f)
della legge 28 novembre 1984, n. 792;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato 5  settembre 1994, che  disciplina i compensi  per i
componenti e  i segretari  della commissione  di esame  relativa alla
prova   di   idoneita'   per   i   mediatori   di   assicurazione   e
riassicurazione;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo
1995 relativo  alla determinazione  dei compensi ai  componenti delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza nei
pubblici concorsi;
  Vista  la  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  recante  norme  sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme;
  Vista la legge  15 maggio 1997, n. 127, recante  misure urgenti per
lo snellimento  dell'attivita' amministrativa  e dei  procedimenti di
decisione e di controllo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n
403, recante  il regolamento di  attuazione degli  articoli 1, 2  e 3
della legge  15 maggio  1997, n. 127,  in materia  di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
  Visto il  decreto legislativo 13  ottobre 1998, n. 373,  recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in
particolare, l'art.  1, commi  1 e  2, che  dispone, tra  l'altro, il
trasferimento allo  stesso Istituto delle competenze  gia' attribuite
dalla legge  28 novembre 1984,  n. 792, al  Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato, nonche'  la  soppressione  della
Commissione di cui all'art. 12 della legge medesima;
  Ritenuta la necessita' di  disciplinare di conseguenza le modalita'
per  l'iscrizione   nell'albo  dei   mediatori  di   assicurazione  e
riassicurazione e lo svolgimento della relativa prova d'idoneita';
                              Dispone:
                               Art. 1.
             Modalita' per la presentazione della domanda
  di  iscrizione   nella  I   sezione  dell'albo  dei   mediatori  di
assicurazione e riassicurazione
  1.   La  domanda   di   iscrizione  nell'albo   dei  mediatori   di
assicurazione  e  riassicurazione  e'   presentata  in  carta  legale
all'Istituto  per  la  vigilanza  sulle assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo -  ISVAP - Via del Quirinale n.  21 - 00187 Roma
(v. schema esemplificativo allegato A).
  2. Nella domanda di iscrizione sono indicati i seguenti dati:
    a) cognome e nome;
    b) luogo e data di nascita;
    c) codice fiscale;
  d)  tipo  di attivita'  di  mediazione  che si  intende  esercitare
(assicurativa o riassicurativa).
  3. La documentazione da allegare alla domanda e' la seguente:
  a) dichiarazione sostitutiva di  certificazione, ai sensi dell'art.
2 della  legge n. 15/1968  e dell'art.  1 del decreto  del Presidente
della Repubblica n. 403/1998, attestante:
    1) cittadinanza;
    2) residenza;
  3) assenza  di condanne  penali; in caso  di esistenza  di condanne
penali, di  aver ottenuto sentenza di  riabilitazione, indicandone la
data e l'Autorita' giudiziaria che l'ha disposta;
  b)  dichiarazione  sostitutiva  di  atto di  notorieta',  ai  sensi
dell'art. 4  della legge  n. 15/1968  e dell'art.  2 del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante:
    1) godimento dei diritti civili;
  2) inesistenza di dichiarazione di fallimento; in caso di esistenza
di  dichiarazione  di  fallimento,   di  aver  ottenuto  sentenza  di
riabilitazione,  indicandone la  data e  l'Autorita' giudiziaria  che
l'ha disposta;
    3) domicilio in Italia;
  c) dichiarazione di  adesione al fondo di  garanzia per l'attivita'
dei mediatori di assicurazione e  riassicurazione, di cui all'art. 4,
comma 1, lettera f), della legge n. 792/1984;
  d) certificato  assicurativo attestante la stipulazione  con almeno
cinque  imprese,  in  coassicurazione,  di  una  polizza  annuale  di
assicurazione della  responsabilita' civile per negligenze  od errori
professionali,  avente   decorrenza  dalla  data  della   domanda  di
iscrizione, redatto  secondo il  prospetto e per  le misure  che sono
determinati annualmente con provvedimento dell'ISVAP;
  e)  attestazione  in  originale   del  versamento  della  tassa  di
concessione governativa di lire  duecentocinquantamila prevista al n.
117,  lettera b),  della tariffa  annessa al  decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
Detto  versamento  e' effettuato  all'ufficio  del  registro di  Roma
direttamente o mediante accreditamento  sul conto corrente postale n.
8003 con la  causale "tassa per l'iscrizione  nell'albo dei mediatori
di  assicurazione e  riassicurazione di  cui alla  legge 28  novembre
1984, n. 792";
  f) dichiarazione di non essere  amministratore o dipendente di enti
pubblici ovvero  amministratore o  dipendente o socio  esercitante il
controllo di imprese di assicurazione;
  g) copia dell'attestato del superamento della prova di idoneita' di
cui all'art. 4, comma 1, lettera  h), della legge n. 792/1984, ovvero
dichiarazione sostitutiva  di certificazione,  ai sensi  dell'art. 2,
della legge  n. 15/1968,  e dell'art. 1,  del decreto  del Presidente
della  Repubblica n.  403/1998, attestante  la data  di conseguimento
dell'idoneita' e la relativa sessione di esame.
  4.  Il richiedente,  che dichiara  nella domanda  di iscrizione  di
essere esonerato dalla prova di  idoneita', trovandosi in possesso di
almeno  uno  dei titoli  equipollenti  previsti  dall'art. 4,  ultimo
comma, della legge n. 792/1984, trasmette, oltre a quanto previsto al
comma 3, lettere a) , b) c), d) e f), i seguenti altri documenti:
  a) nel caso  del possesso del requisito di cui  all'art. 4 - ultimo
comma, lettera a):
  1)  copia del  provvedimento, con  il  quale e'  stata disposta  la
cancellazione   dall'albo   dei    mediatori   di   assicurazione   e
riassicurazione ovvero  dichiarazione sostitutiva  di certificazione,
ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data ed il
numero  della   precedente  iscrizione   nell'albo,  la  data   e  la
motivazione della cancellazione;
  b) nel caso  del possesso del requisito di cui  all'art. 4 - ultimo
comma, lettera b):
  1)  per  coloro che  hanno  svolto  mansioni direttive  presso  una
impresa  di assicurazione  ovvero  presso una  impresa di  mediazione
assicurativa o riassicurativa:
  a) copia dell'atto  di assunzione o di  promozione; in sostituzione
puo' essere prodotta copia del libretto di lavoro del dipendente, dal
quale  si rileva  la qualifica  rivestita ed  il relativo  periodo di
tempo,  ovvero  copia  dell'atto   di  conferimento  dell'incarico  a
svolgere mansioni direttive;
  b) dichiarazione con firma autenticata del rappresentante legale di
impresa di  assicurazione o di  impresa di mediazione  assicurativa o
riassicurativa attestante  la durata quadriennale e  continuativa del
relativo  rapporto con  l'indicazione  delle mansioni  effettivamente
svolte.  L'autentica  di  firma  indica  la  qualifica  dello  stesso
rappresentante  e  il  possesso  dei poteri  per  il  rilascio  della
dichiarazione;
  2) per gli agenti di assicurazione iscritti per almeno quattro anni
nella   prima   sezione   dell'albo   nazionale   degli   agenti   di
assicurazione:
  a) dichiarazione sostitutiva di  certificazione, ai sensi dell'art.
2 della  legge n. 15/1968  e dell'art.  1 del decreto  del Presidente
della  Repubblica n.  403/1998, attestante  l'iscrizione nella  prima
sezione  dell'albo  nazionale  degli  agenti  di  assicurazione,  con
indicazione  del  numero di  iscrizione  e  delle imprese  preponenti
specificando la  data di conferimento  e di eventuale  cessazione dei
mandati agenziali.
  5. Le persone fisiche, aventi la cittadinanza di altri Stati membri
dell'Unione europea,  che richiedono l'iscrizione nell'albo,  oltre a
quanto  previsto dal  comma 3  - lettere  a), b),  c), d),  e) e  f),
trasmettono i seguenti altri documenti:
  a) attestato rilasciato dalla  competente autorita' di controllo di
uno  Stato membro  dell'Unione  europea,  comprovante lo  svolgimento
quadriennale    dell'attivita'   indipendente    di   mediatore    di
assicurazione o di riassicurazione in uno Stato qualsiasi dell'Unione
europea o  di dirigente di  impresa esercente detta  attivita' ovvero
l'attivita' di agente di assicurazione. Detto termine di quattro armi
e' ridotto:
  1) a due  anni se il richiedente ha svolto  inoltre, per almeno tre
anni,  funzioni  con  responsabilita'  in  materia  di  acquisizione,
gestione ed esecuzione  di contratti di assicurazione  al servizio di
uno o piu' mediatori di assicurazione o di riassicurazione o di una o
piu' imprese di assicurazione;
  2) ad  un anno  se il  richiedente ha  ricevuto per  l'attivita' di
mediatore  una formazione  preliminare comprovata  da un  certificato
rilasciato o  riconosciuto dalla competente autorita'  dello Stato di
origine o di provenienza del richiedente stesso.