L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
  Visti i  decreti legislativi  n. 174  e n. 175  del 17  marzo 1995,
recanti l'attuazione,  rispettivarnente, delle direttive  92/96/CEE e
92/49/CEE in  materia di assicurazione  diretta sulla vita  e diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle  assicurazioni, modificata e integrata  dalla legge 9
gennaio 1991, n. 20, dal decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 90,
e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
  Vista la legge  17 febbraio 1992, n. 166,  recante l'istituzione ed
il  funzionamento del  Ruolo  nazionale dei  periti assicurativi  per
l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti
soggetti  alla  disciplina della  legge  24  dicembre 1969,  n.  990,
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato 9 settembre 1992,  n. 562, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  del 10  febbraio  1993, n.  33, con  il  quale sono  state
fissate  le modalita'  per  l'iscrizione nel  Ruolo nazionale  periti
assicurativi e per l'espletamento della relativa prova di idoneita';
  Viste le leggi 5  gennaio 1996, n. 25, e 23  dicembre 1996, n. 649,
recanti, fra l'altro, disposizioni relative al Ruolo nazionale periti
assicurativi;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato 16 marzo 1990, modificato con decreto ministeriale 5
settembre  1994, cui  fa  rinvio  l'art. 3,  del  citato decreto  del
Ministro   dell'industria,  del   commercio  e   dell'artigianato  n.
562/1992, ai fini della disciplina dei  compensi per i componenti e i
segretari della commissione di esame relativa alla prova di idoneita'
per i periti assicurativi;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo
1995, relativo  alla determinazione dei compensi  ai componenti delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza nei
pubblici concorsi;
  Vista  la  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  recante  norme  sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme;
  Vista la legge  15 maggio 1997, n. 127, recante  misure urgenti per
lo snellimento  dell'attivita' amministrativa  e dei  procedimenti di
decisione e di controllo;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di  attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge  15 maggio  1997, n. 127,  in materia  di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
  Visto il  decreto legislativo 13  ottobre 1998, n. 373,  recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in
particolare, l'art.  1, commi  1 e  2, che  dispone, tra  l'altro, il
trasferimento allo  stesso Istituto delle competenze  gia' attribuite
dalla legge  17 febbraio 1992,  n. 166, al  Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  nonche'  la  soppressione  della
Commissione  nazionale e  delle Commissioni  provinciali di  cui agli
articoli 7, 8 e 9 della legge medesima;
  Ritenuta la necessita' di modificare di conseguenza le disposizioni
concernenti  le modalita'  per l'iscrizione  nel Ruolo  nazionale dei
periti  assicurativi  e  per  lo  svolgimento  della  relativa  prova
d'idoneita';
                              Dispone:
                               Art. 1.
             Modalita' per la presentazione della domanda
      di iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi
  1.  La  domanda  di  iscrizione  nel  Ruolo  nazionale  dei  periti
assicurativi, ai sensi dell'art. 5,  comma 1, della legge 17 febbraio
1992,  n.  166, e'  presentata  in  cartalegale all'Istituto  per  la
vigilanza  sulle assicurazioni  private e  di interesse  collettivo -
ISVAP  -   Via  del  Quirinale  n.   21  -  00187  Roma   (v.  schema
esemplificativo allegato A).
  2. Nella domanda di iscrizione sono indicati i seguenti dati:
    a) cognome e nome;
    b) luogo e data di nascita;
    c) codice fiscale.
  3. La documentazione da allegare alla domanda e' la seguente:
  a) dichiarazione sostitutiva di  certificazione, ai sensi dell'art.
2 della  legge n. 15/1968  e dell'art.  1 del decreto  del Presidente
della Repubblica n. 403/1998, attestante:
    1) cittadinanza;
    2) residenza;
  3) assenza  di condanne  penali; in caso  di esistenza  di condanne
penali, di  aver ottenuto  sentenza di riabilitazione  indicandone la
data e l'Autorita' giudiziaria che l'ha disposta;
    4) titolo di studio;
    5) indirizzo della sede operativa;
  6)  tribunale  presso il  quale,  ottenuta  l'iscrizione nel  Ruolo
nazionale dei periti assicurativi, potranno essere svolte funzioni di
consulente del giudice o di perito di ufficio;
  b)  dichiarazione  sostitutiva  di  atto di  notorieta',  ai  sensi
dell'art. 4  della legge n.  15/1968, e  dell'art. 2 del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante:
    1) godimento dei diritti civili;
  2) inesistenza di dichiarazione di fallimento; in caso di esistenza
di  dichiarazione  di  fallimento,  di  avere  ottenuto  sentenza  di
riabilitazione,  indicandone la  data e  l'Autorita' giudiziaria  che
l'ha disposta;
  c) dichiarazione  attestante che, ottenuta l'iscrizione  nel Ruolo,
non vi e'  alcuna delle incompatibilita' previste  dall'art. 5, comma
2, della  legge n.  166/1992 e, in  particolare, che  non sussistera'
rapporto di  lavoro dipendente. In  caso di esistenza di  rapporto di
lavoro dipendente copia autentica dell'atto di deroga per l'esercizio
dell'attivita'  di  perito  assicurativo ai  fini  dell'aggiornamento
della  qualita' professionale,  rilasciato dal  datore di  lavoro con
l'indicazione  della  qualifica  rivestita e  delle  mansioni  svolte
nonche', nel caso di insegnanti, delle materie di insegnamento;
  d)  attestazione  in  originale   del  versamento  della  tassa  di
concessione governativa di lire  duecentocinquantamila prevista al n.
117,  lettera b),  della tariffa  annessa al  decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
Detto  versamento  e' effettuato  all'Ufficio  del  registro di  Roma
direttamente o mediante accreditamento  sul conto corrente postale n.
8003 con la  causale "tassa per l'iscrizione nel  Ruolo nazionale dei
periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166";
  e) copia dell'attestato del superamento della prova di idoneita' di
cui all'art. 5, comma 1, lettera  e), della legge n. 166/1992, ovvero
dichiarazione sostitutiva  di certificazione,  ai sensi  dell'art. 2,
della legge  n. 15/1968,  e dell'art. 1,  del decreto  del Presidente
della Repubblica  n. 403/1998,  attestante la data  del conseguimento
dell'idoneita' e la relativa sessione di esame.
  4. Il  richiedente, che  dichiara nella  domanda di  iscrizione nel
Ruolo  di essere  esonerato dalla  prova di  idoneita' trovandosi  in
possesso  di diploma  di perito  industriale in  area meccanica  o di
laurea   in   ingegneria,   essendo  iscritto   nel   relativo   albo
professionale da almeno tre anni ed avendo altresi esercitato per tre
anni l'attivita' nel settore specifico, trasmette, oltre ai documenti
di cui al precedente  comma 3, lettere a) , b) , c)  e d), i seguenti
altri documenti:
  a) dichiarazione sostitutiva di  certificazione, ai sensi dell'art.
2 della  legge n. 15/1968, e  dell'art. 1 del decreto  del Presidente
della Repubblica n.  403/1998, attestante il possesso  del diploma di
perito industriale in  area meccanica o di laurea  di ingegneria, con
l'indicazione  della data  del  suo conseguimento  e dell'Istituto  o
dell'Universita'  presso  il  quale   e'  stato  conseguito,  nonche'
l'iscrizione nei relativi albi professionali da almeno tre anni;
  b) dichiarazione, con firma  autenticata, del rappresentante legale
di almeno  un'impresa di assicurazione  o di altri enti  operanti nel
settore specifico, che attesti lo svolgimento per tre anni (non oltre
il 31  dicembre 1995) dell'attivita'  di perito assicurativo,  di cui
alla legge  n. 166/1992,  in qualita' di  dipendente o  di lavoratore
autonomo  con  l'indicazione   dell'ammontare  dei  compensi  erogati
all'interessato per ciascun anno di riferimento. L'autentica di firma
indica la  qualifica dello  stesso rappresentante  e il  possesso dei
poteri per il rilascio della dichiarazione;
  c)  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  ai  sensi
dell'art. 4  della legge n.  15/1968, e  dell'art. 2 del  decreto del
Presidente della  Repubblica n. 403/1998, rilasciata  dal richiedente
l'iscrizione   attestante  l'ammontare   del   reddito  percepito   e
dichiarato  ai fini  fiscali per  ciascun anno  di riferimento  quali
compensi per  l'esercizio dell'attivita'  di perito  assicurativo, ai
sensi della legge n. 166/1992.
  5. Gli aventi titolo all'esonero dalla prova di idoneita', ai sensi
dell'art. 16, comma 1, della legge n. 166/1992, presentano unitamente
alla domanda  di iscrizione  (v. schema esemplificativo  allegato B),
oltre ai documenti di cui al precedente comma 3, lettere a) , b) , c)
, e d), i seguenti altri documenti:
  a) dichiarazione, con firma  autenticata, del rappresentante legale
di almeno  un'impresa di assicurazione  o di altri enti  operanti nel
settore specifico, attestante lo svolgimento dell'attivita' di perito
assicurativo di cui alla legge n.  166/1992, dal 28 giugno 1990 al 28
giugno 1995,  con l'indicazione  dell'ammontare dei  compensi erogati
all'interessato per ciascun anno di riferimento;
  b)  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  ai  sensi
dell'art. 4, della  legge n. 15/1968, e dell'art. 2,  del decreto del
Presidente della  Repubblica n. 403/1998, rilasciata  dal richiedente
l'iscrizione   attestante  l'ammontare   del   reddito  percepito   e
dichiarato  ai fini  fiscali in  ciascun anno  di riferimento  dal 28
giugno  1990  al  28  giugno 1995,  quale  compenso  per  l'esercizio
dell'attivita'  di  perito  assicurativo  ai  sensi  della  legge  n.
166/1992.