IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998, concernente la proroga dello stato di emergenza idrica nella regione Sardegna; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1999, concernente la proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni derivanti da calamita' naturali conseguenti a terremoti, alluvioni e dissesti idrogeologici, nonche' per le situazioni di emergenza socio ambientale ed idrica, e per l'eccezionale esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica; Viste le ordinanze n. 2409 del 28 giugno 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 1995, n. 2499 del 25 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1 febbraio 1997, n. 2500 del 27 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 1997, n. 2621 del 1 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997, n. 2742 del 6 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 1998, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, n. 2789 del 15 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1998, n. 2794 del 27 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 1998, n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1998, n. 2875 del 20 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 29 ottobre 1998, n. 2877 del 20 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 30 ottobre 1998, n. 2886 del 30 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 7 dicembre 1998, n. 2887 del 30 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 7 dicembre 1998, n. 2914 del 12 gennaio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 1999, n. 2968 del 1 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 dell'8 aprile 1999, n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999, n. 2981 dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 13 maggio 1999, n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 1999; Considerato che nei territori interessati vi e' la necessita' di adottare ulteriori misure straordinarie per favorire il superamento della fase di emergenza; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi; Dispone: Capo I Misure per i territori delle regioni Marche e Umbria interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997. Art. 1. 1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2991/1999 le parole "individuati dall'art. 13, comma 4, della legge n. 61/1998" sono sostituite con le seguenti: "individuati dagli articoli 3 e 4 della legge n. 61/1998". 2. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2887/1998 e' prorogato al 31 dicembre 1999. Il conseguente onere finanziario e' posto a carico delle disponibilita' gia' trasferite ai commissari delegati, presidenti delle regioni Marche e Umbria. 3. Il termine di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2886/1998 e' prorogato al 31 dicembre 1999. 4. Per le esigenze di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 2668/1997 e successive modificazioni, nonche' quelle di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2877/1998, e' assegnata al prefetto di Perugia l'ulteriore somma di lire 500 milioni a valere sulle disponibilita' dell'unita' previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.