IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto  il decreto-legge  13 maggio  1999, n.  132, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10  novembre 1998  che  delega le  funzioni  del coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il  proprio decreto in  data 10  novembre 1998, con  il quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
23 dicembre  1998, concernente  la proroga  dello stato  di emergenza
idrica nella regione Sardegna;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
18  giugno 1999,  concernente la  proroga  di stati  di emergenza  in
ordine  a situazioni  derivanti da  calamita' naturali  conseguenti a
terremoti,  alluvioni  e  dissesti   idrogeologici,  nonche'  per  le
situazioni   di  emergenza   socio  ambientale   ed  idrica,   e  per
l'eccezionale  esodo  delle  popolazioni provenienti  dalle  zone  di
guerra dell'area balcanica;
  Viste le  ordinanze n.  2409 del 28  giugno 1995,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica italiana  n. 157  del 7  luglio
1995,  n.  2499  del  25  gennaio  1997,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica italiana  n. 26 del  1 febbraio  1997, n.
2500 del 27  gennaio 1997, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n.  28 del 4 febbraio 1997, n.  2621 del 1 luglio
1997, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana
n. 159 del 10 luglio 1997,  n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  228 del  30
settembre  1997,  n.  2742  del 6  febbraio  1998,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 33 del  10 febbraio
1998, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana  n. 120 del 26 maggio 1998,  n. 2789 del 15
giugno  1998, pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana  n. 141  del 19  giugno 1998,  n. 2794  del 27  giugno 1998,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 155
del 6  luglio 1998, n. 2847  del 17 settembre 1998,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n. 220 del 21 settembre
1998,  n.  2863  dell'8   ottobre  1998,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica italiana n.  241 del 15 ottobre  1998, n.
2875 del 20  ottobre 1998, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana n.  253  del 29  ottobre 1998,  n.  2877 del  20
ottobre 1998,  pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
italiana n.  254 del 30 ottobre  1998, n. 2886 del  30 novembre 1998,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 286
del 7 dicembre  1998, n. 2887 del 30 novembre  1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 286 del  7 dicembre
1998,  n.  2914  del  12  gennaio  1999,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica italiana  n. 15 del  20 gennaio  1999, n.
2968 del  1 aprile  1999, pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana n.  81 dell'8 aprile 1999, n. 2980  del 27 aprile
1999, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana
n. 102  del 4 maggio  1999, n.  2981 dell'11 maggio  1999, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  110 del  13
maggio 1999,  n. 2991 del  31 maggio 1999, pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 1999;
  Considerato che  nei territori interessati  vi e' la  necessita' di
adottare ulteriori  misure straordinarie per favorire  il superamento
della fase di emergenza;
  Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi;
                              Dispone:
                                Capo I
  Misure per  i territori delle  regioni Marche e  Umbria interessati
dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.
                               Art. 1.
  1.  All'art. 2,  comma  1, dell'ordinanza  n.  2991/1999 le  parole
"individuati  dall'art. 13,  comma 4,  della legge  n. 61/1998"  sono
sostituite con le  seguenti: "individuati dagli articoli 3  e 4 della
legge n. 61/1998".
  2.  Il  termine di  cui  all'art.  1,  comma 1,  dell'ordinanza  n.
2887/1998  e' prorogato  al 31  dicembre 1999.  Il conseguente  onere
finanziario e' posto a carico delle disponibilita' gia' trasferite ai
commissari delegati, presidenti delle regioni Marche e Umbria.
  3.  Il  termine di  cui  all'art.  2,  comma 1,  dell'ordinanza  n.
2886/1998 e' prorogato al 31 dicembre 1999.
  4. Per le esigenze di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 2668/1997 e
successive   modificazioni,  nonche'   quelle  di   cui  all'art.   2
dell'ordinanza  n. 2877/1998,  e'  assegnata al  prefetto di  Perugia
l'ulteriore somma di  lire 500 milioni a  valere sulle disponibilita'
dell'unita'  previsionale di  base  6.2.1.2  "Fondo della  protezione
civile" dello stato di previsione  della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.