IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, e  in particolare, l'art.
9, cosi' come modificato dall'art. 17, comma 116 e 119 della legge 15
maggio 1997, n. 127;
  Vista  la direttiva  comunitaria  del 18  dicembre  1978, n.  1026,
concernente il  reciproco riconoscimento dei diplomi,  certificati ed
altri titoli di  medico veterinario e componente  misure destinate ad
agevolare  l'esercizio effettivo  del  diritto di  stabilimento e  di
libera prestazione dei servizi;
  Vista  la direttiva  comunitaria  del 18  dicembre  1978, n.  1027,
concernente   il   coordinamento   delle   disposizioni   legislative
regolamentari   e  amministrative   per   le   attivita'  di   medico
veterinario;
  Vista la sentenza della Corte  costituzionale del 23 novembre 1998,
n. 383;
  Visto  il regolamento  21 luglio  1997,  n. 245,  recante norme  in
materia  di  accessi  all'istruzione   universitaria  e  di  connesse
attivita'  di orientamento  e,  in particolare,  l'art.  4, comma  2,
lettera a) e comma 4;
  Visto il decreto ministeriale 8  giugno 1999, registrato alla Corte
dei conti il 5  luglio 1999, registro n. 1, foglio n.  179 e in corso
di pubblicazione, con il quale  sono apportate modifiche al su citato
decreto ministeriale n. 245/1997 e, in particolare l'art. 5, comma 4;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  e,  in
particolare l'art. 39, comma 5;
  Preso atto  delle potenzialita' formative deliberate  dalle singole
universita' con  espresso riferimento ai criteri  generali richiamati
dall'art.  4, comma  1, lettere  a),  b), c),  d) ed  e) del  decreto
ministeriale  21  luglio  1997,  n. 245,  nonche'  alle  procedure  e
parametri standards definiti con decreto ministeriale 23 aprile 1999;
  Ritenuto di  dover determinare per l'anno  accademico 1999/2000, il
numero dei posti disponibili a  livello nazionale per l'ammissione ai
corsi  di diploma  e di  laurea afferenti  alle facolta'  di medicina
veterinaria, nonche' di disporre la ripartizione dei posti stessi tra
le universita';
  Ritenuto, altresi', in attesa  dell'entrata in vigore del precitato
decreto  ministeriale 8  giugno  1999, di  definire  le modalita'  di
ammissione degli studenti, al fine di mettere in grado le universita'
di predisporre i bandi in tempo  utile per favorire il regolare avvio
delle iscrizioni per il uovo  anno accademico ai corsi che comportano
prove selettive di accesso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Limitatamente all'anno accademico 1999-2000, il numero dei posti
disponibili a livello  nazionale per le immatricolazioni  ai corsi di
diploma e di  laurea afferenti alle facolta'  di medicina veterinaria
e'  determinata   per  gli  studenti  comunitari   e  extracomunitari
residenti  in  Italia  di  cui  all'art. 39,  comma  5,  del  decreto
legislativo   25  luglio   1998,   n.  288,   e   per  gli   studenti
extracomunitari  residenti  all'estero,  sulla base  del  contingente
fissato dalle singole sedi universitarie nel modo seguente:
    170 per i corsi di diploma universitario;
    1518 per i corsi di laurea.
  2.  La  ripartizione  dei  posti  tra  le  singole  universita'  e'
determinata nella  tabella allegata, che confluisce  parte integrante
del presente decreto.