IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48 ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che prevede, tra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero ed in particolare l'art. 24, paragrafo 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale e prevede fra l'altro che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato; Visto inoltre l'art. 20, comma 1, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 143/1998, in conformita' del quale le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. in imprese e societa' all'estero non possono superare di norma il 25% del capitale o fondo sociale della societa' o impresa e devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione; Visto il successivo periodo dell'art. 20, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 143/1998, il quale prevede che con delibera di questo Comitato - adottata su proposta del Ministro del commercio estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - sono stabilite: a) le ipotesi in cui il limite del 25% della partecipazione puo' essere aumentato; b) le ipotesi in cui il termine per la cessione puo' essere prorogato; c) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione; d) le ipotesi in cui la Simest S.p.a. puo' essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di societa' di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o societa' all'estero; Vista la deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale, il CIPE, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha adeguato il suo regolamento interno alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettere a), b) e c); Visto in particolare l'art. 2 di tale delibera che prevede l'istituzione, in seno al CIPE, di commissioni interministeriali di livello politico, rinviando, per quella concernente il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale, alle specifiche disposizioni di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo n. 143/1998; Vista la successiva delibera CIPE n. 79 del 5 agosto 1998 che ha istituito e regolamentato, in seno al CIPE, le commissioni gia' previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998; Vista la delibera adottata dalla V commissione permanente il 2 giugno 1999, con la quale sono state approvate le deroghe ai limiti ordinari all'attivita' della Simest S.p.a.; Su proposta del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Delibera: Con riferimento alla lettera a) dell'art. 20, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 143/1998 citato in premessa: il limite del 25% della partecipazione di Simest S.p.a. al capitale o fondo sociale dell'impresa puo' essere aumentato, ferma restando la partecipazione di minoranza della Simest S.p.a. stessa, nei seguenti casi: 1) al fine di favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane - identificate secondo i parametri comunitari - entro il limite massimo di 500 milioni per singola partecipazione; 2) al fine di favorire investimenti italiani nei Paesi di interesse strategico per l'Italia, la cui lista viene elaborata periodicamente di comune intesa dai Ministeri partecipanti alla commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero (V commissione CIPE); 3) al fine di favorire la partecipazione di imprese italiane al processo di privatizzazione in atto in molti Paesi. La Simest S.p.a. puo' acquistare congiuntamente alle imprese italiane interessate partecipazioni di minoranza anche eccedenti il limite del 25% del capitale sociale di imprese estere in via di privatizzazione. Tale deroga alla operativita' ordinaria ha valore esclusivamente transitorio, con il vincolo per Simest S.p.a. di dismettere, appena i tempi tecnici dell'operazione lo renderanno possibile, e comunque prima del termine ordinario di otto anni, l'eccedenza di partecipazione rispetto al limite ordinario del 25% del capitale o fondo sociale dell'impresa partecipata. Con riferimento alla lettera b): il termine ordinario di cessione delle partecipazioni acquisite da Simest S.p.a. puo' essere prorogato: 1) nei casi di intervento di istituzioni finanziarie sovranazionali (BERS, BEI, Gruppo World Bank, ADB, ecc.) a favore di societa' estere partecipate da imprese italiane. In tali circostanze il periodo di partecipazione di Simest S.p.a. e', di norma, coerente con quello delle suddette istituzioni finanziarie; 2) nei casi di partecipazione ad iniziative di sviluppo di parchi e distretti industriali e commerciali all'estero promossi e/o partecipati da aziende italiane o da consorzi da queste costituiti. In tali casi la partecipazione di Simest S.p.a. dovra' comunque essere ceduta al raggiungimento degli obiettivi cui il progetto e' finalizzato e, comunque, non potra' eccedere il termine di dodici anni; 3) nei casi di intervento di Simest S.p.a. in societa' estere che realizzino opere infrastrutturali di carattere strategico ed i cui termini di avviamento richiedano una durata di partecipazione di Simest S.p.a. piu' lunga di quella ordinaria; in ogni caso le partecipazioni in oggetto non potranno eccedere il termine di quindici anni. Con riferimento alla lettera c): 1) non si applica il limite massimo ordinario di partecipazione qualora Simest S.p.a. utilizzi risorse proprie unitamente a fondi affidati in gestione da terzi, quali regioni, provincie, ed enti territoriali. In ogni caso la partecipazione pubblica complessiva non potra' eccedere il 49% del capitale o del fondo sociale di ciascuna impresa partecipata all'estero. Resta fermo comunque il limite massimo del 25% per le partecipazioni di Simest S.p.a. a societa' strumentali per la gestione dei fondi stessi; 2) non si applicano l'obbligo di cessione ed il vincolo di durata qualora Simest S.p.a. partecipi a societa' italiane ed estere per le finalita' di cui all'art. 20, comma 1, lettera hter), del decreto legislativo n. 143/1998, utilizzando a tale scopo quota parte di mezzi propri, che comunque non potra' eccedere complessivamente il 15% del capitale sociale. La dismissione delle partecipazioni di Simest S.p.a. nelle societa' di cui sopra avra' luogo in relazione alla tipologia strutturale delle partecipazioni stesse, o al raggiungimento delle finalita' cui l'acquisizione delle partecipazioni era stata preordinata, oppure appena le condizioni operative lo renderanno opportuno. Con riferimento alla lettera d): Simest S.p.a. e' autorizzata a partecipare - nei limiti ordinari previsti dall'art. 3, comma 1, della legge n. 100/1990 - ad aumenti di capitale di societa' di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o societa' all'estero, nei seguenti casi: 1) quando l'aumento di capitale e' destinato a capitalizzazione di societa' di scopo per la partecipazione a gare internazionali finalizzate alla acquisizione e/o alla gestione di societa' estere; 2) nel caso di aumenti del capitale sociale, effettuati da piccole e medie imprese di diritto italiano esclusivamente appartenenti alla categoria delle PMI secondo quanto stabilito dai parametri comunitari, che siano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o societa' all'estero. La V commissione permanente del CIPE ha facolta', sulla base di rapporti quadrimestrali inviati da Simest S.p.a. al Ministero del commercio con l'estero, di confermare o modificare gli indirizzi che determinano le priorita' di investimento per settori, aree geografiche o tipologia di azienda. Roma, 9 giugno 1999 Il Presidente delegato: Amato Registrata alla Corte dei conti il 20 luglio 1999 Registron. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 50