IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48 ed in particolare l'art. 16,
concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la
programmazione   economica,   nonche'  le   successive   disposizioni
legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;
  Visto il decreto legislativo 5  dicembre 1997, n. 430, che prevede,
tra l'altro, l'adeguamento del  regolamento interno del CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  143,  recante
disposizioni in materia di commercio  estero ed in particolare l'art.
24,  paragrafo 1,  che  costituisce presso  il  CIPE una  commissione
permanente  per  il  coordinamento  e  l'indirizzo  strategico  della
politica commerciale e  prevede fra l'altro che  le delibere adottate
da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;
  Visto inoltre l'art. 20, comma  1, lettera d), del predetto decreto
legislativo n.  143/1998, in conformita' del  quale le partecipazioni
acquisite dalla  Simest S.p.a. in  imprese e societa'  all'estero non
possono superare di  norma il 25% del capitale o  fondo sociale della
societa' o impresa  e devono essere cedute, a prezzo  non inferiore a
valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione;
  Visto il successivo periodo dell'art.  20, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo n. 143/1998, il quale prevede che con delibera di
questo Comitato  - adottata  su proposta  del Ministro  del commercio
estero, di concerto con il Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica - sono stabilite:
  a) le  ipotesi in cui il  limite del 25% della  partecipazione puo'
essere aumentato;
  b)  le ipotesi  in  cui  il termine  per  la  cessione puo'  essere
prorogato;
  c)  le ipotesi  in  cui,  in ragione  dell'uso  di fondi  specifici
destinati  allo  scopo,  non  si   applicano  il  limite  massimo  di
partecipazione o l'obbligo di cessione;
  d) le  ipotesi in cui  la Simest  S.p.a. puo' essere  autorizzata a
partecipare ad  aumenti del capitale  sociale di societa'  di diritto
italiano  interamente   destinati  a  realizzare   l'acquisizione  di
partecipazioni di imprese o societa' all'estero;
  Vista la  deliberazione n. 63  del 9 luglio  1998 con la  quale, il
CIPE, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dall'art. 1,
commi 1  e 2, del  predetto decreto  legislativo 5 dicembre  1997, n.
430,  ha  adeguato  il  suo  regolamento  interno  alle  disposizioni
contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettere a), b) e c);
  Visto  in  particolare  l'art.  2  di  tale  delibera  che  prevede
l'istituzione, in  seno al CIPE, di  commissioni interministeriali di
livello politico, rinviando, per  quella concernente il coordinamento
e l'indirizzo strategico della  politica commerciale, alle specifiche
disposizioni di  cui all'art.  24 del  citato decreto  legislativo n.
143/1998;
  Vista la  successiva delibera CIPE n.  79 del 5 agosto  1998 che ha
istituito  e regolamentato,  in  seno al  CIPE,  le commissioni  gia'
previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;
  Vista  la delibera  adottata dalla  V commissione  permanente il  2
giugno 1999, con  la quale sono state approvate le  deroghe ai limiti
ordinari all'attivita' della Simest S.p.a.;
  Su proposta del Ministro del commercio con l'estero di concerto con
il  Ministro   del  tesoro,  del  bilancio   e  della  programmazione
economica;
                              Delibera:
  Con riferimento alla lettera a)  dell'art. 20, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo n. 143/1998 citato in premessa:
  il limite del 25% della partecipazione di Simest S.p.a. al capitale
o fondo sociale dell'impresa puo' essere aumentato, ferma restando la
partecipazione di minoranza della  Simest S.p.a. stessa, nei seguenti
casi:
  1)  al fine  di favorire  l'internazionalizzazione delle  piccole e
medie imprese italiane -  identificate secondo i parametri comunitari
- entro il limite massimo di 500 milioni per singola partecipazione;
  2) al fine di favorire investimenti italiani nei Paesi di interesse
strategico per l'Italia, la  cui lista viene elaborata periodicamente
di  comune   intesa  dai  Ministeri  partecipanti   alla  commissione
permanente  per  il  coordinamento  e  l'indirizzo  strategico  della
politica commerciale con l'estero (V commissione CIPE);
  3) al  fine di  favorire la partecipazione  di imprese  italiane al
processo di privatizzazione in atto  in molti Paesi. La Simest S.p.a.
puo'  acquistare  congiuntamente  alle imprese  italiane  interessate
partecipazioni di  minoranza anche  eccedenti il  limite del  25% del
capitale sociale  di imprese estere  in via di  privatizzazione. Tale
deroga   alla  operativita'   ordinaria   ha  valore   esclusivamente
transitorio, con il vincolo per Simest S.p.a. di dismettere, appena i
tempi  tecnici dell'operazione  lo renderanno  possibile, e  comunque
prima   del  termine   ordinario   di  otto   anni,  l'eccedenza   di
partecipazione rispetto  al limite ordinario  del 25% del  capitale o
fondo sociale dell'impresa partecipata.
 Con riferimento alla lettera b):
  il termine ordinario di  cessione delle partecipazioni acquisite da
Simest S.p.a. puo' essere prorogato:
  1)      nei   casi  di  intervento     di  istituzioni  finanziarie
sovranazionali (BERS, BEI, Gruppo World  Bank, ADB, ecc.) a favore di
societa' estere partecipate da  imprese italiane. In tali circostanze
il periodo di partecipazione di  Simest S.p.a. e', di norma, coerente
con quello delle suddette istituzioni finanziarie;
  2) nei casi di partecipazione ad iniziative di sviluppo di parchi e
distretti   industriali  e   commerciali   all'estero  promossi   e/o
partecipati da aziende  italiane o da consorzi  da queste costituiti.
In  tali casi  la  partecipazione di  Simest  S.p.a. dovra'  comunque
essere ceduta  al raggiungimento degli  obiettivi cui il  progetto e'
finalizzato e,  comunque, non  potra' eccedere  il termine  di dodici
anni;
  3) nei casi  di intervento di Simest S.p.a. in  societa' estere che
realizzino opere  infrastrutturali di  carattere strategico ed  i cui
termini  di avviamento  richiedano  una durata  di partecipazione  di
Simest  S.p.a.  piu' lunga  di  quella  ordinaria;  in ogni  caso  le
partecipazioni  in  oggetto  non  potranno  eccedere  il  termine  di
quindici anni.
 Con riferimento alla lettera c):
  1) non  si applica  il limite  massimo ordinario  di partecipazione
qualora  Simest S.p.a.  utilizzi risorse  proprie unitamente  a fondi
affidati  in gestione  da terzi,  quali regioni,  provincie, ed  enti
territoriali. In ogni caso la partecipazione pubblica complessiva non
potra' eccedere il  49% del capitale o del fondo  sociale di ciascuna
impresa partecipata all'estero.
  Resta   fermo  comunque   il  limite   massimo  del   25%  per   le
partecipazioni  di  Simest  S.p.a.  a  societa'  strumentali  per  la
gestione dei fondi stessi;
  2) non si  applicano l'obbligo di cessione ed il  vincolo di durata
qualora Simest S.p.a. partecipi a  societa' italiane ed estere per le
finalita' di  cui all'art.  20, comma 1,  lettera hter),  del decreto
legislativo  n. 143/1998,  utilizzando a  tale scopo  quota parte  di
mezzi propri,  che comunque  non potra' eccedere  complessivamente il
15%  del capitale  sociale.  La dismissione  delle partecipazioni  di
Simest S.p.a.  nelle societa' di  cui sopra avra' luogo  in relazione
alla  tipologia   strutturale  delle  partecipazioni  stesse,   o  al
raggiungimento    delle    finalita'   cui    l'acquisizione    delle
partecipazioni  era stata  preordinata, oppure  appena le  condizioni
operative lo renderanno opportuno.
 Con riferimento alla lettera d):
  Simest S.p.a.  e' autorizzata a  partecipare - nei  limiti ordinari
previsti dall'art. 3,  comma 1, della legge n. 100/1990  - ad aumenti
di capitale di  societa' di diritto italiano  interamente destinati a
realizzare  l'acquisizione di  partecipazioni di  imprese o  societa'
all'estero, nei seguenti casi:
  1) quando l'aumento di capitale  e' destinato a capitalizzazione di
societa'  di  scopo  per  la  partecipazione  a  gare  internazionali
finalizzate alla acquisizione e/o alla gestione di societa' estere;
  2) nel caso di aumenti  del capitale sociale, effettuati da piccole
e medie imprese di  diritto italiano esclusivamente appartenenti alla
categoria   delle  PMI   secondo  quanto   stabilito  dai   parametri
comunitari,   che   siano    interamente   destinati   a   realizzare
l'acquisizione di partecipazioni di imprese o societa' all'estero. La
V commissione permanente del CIPE ha facolta', sulla base di rapporti
quadrimestrali inviati  da Simest  S.p.a. al Ministero  del commercio
con  l'estero,   di  confermare   o  modificare  gli   indirizzi  che
determinano   le  priorita'   di  investimento   per  settori,   aree
geografiche o tipologia di azienda.
   Roma, 9 giugno 1999
                                        Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti il 20 luglio 1999
Registron. 4  Tesoro, bilancio e programmazione  economica, foglio n.
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