IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953 n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge n. 421 del 23 ottobre 1992; Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 14 ottobre 1996, relativo alla tabella XVIII-ter, recante gli ordinamenti didattici dei diplomi universitari di area sanitaria; Visti i decreti rettorali del 31 ottobre 1998, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1999, con i quali sono stati inseriti nello statuto dell'Universita' degli studi di Ancona le norme generali relative ai corsi di diploma universitario dell'area medica ed i diplomi universitari in: tecnico sanitario di laboratorio biomedico, ortottista - assistente di oftalmologia, infermiere, fisioterapista, tecnico di neurofisiopatologia, dietista, igienista dentale, logopedista, ostetrica/o, tecnico audioprotesista, tecnico sanitario di radiologia medica; Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 29 luglio 1997, recante la rideterminazione dei settori scientificodisciplinari; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 ottobre 1998, contenente "Modificazioni alla Tabella XVIII-ter, allegato al decreto ministeriale 24 luglio 1996, recante gli ordinamenti didattici dei diplomi universitari dell'area sanitaria"; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1330 del 4 ottobre 1971 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli relativi alla facolta' di medicina; Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Ancona emanato con proprio decreto del 14 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1998; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario vengono operate sul precitato statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore; Viste le delibere adottate dagli organi accademici di questa Universita', rispettivamente in data 31 marzo 1999 dal consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, in data 13 maggio 1999 dal consiglio di amministrazione ed in data 25 maggio 1999 dal Senato accademico con le quali si propone la modifica di statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, a recepimento del precitato decreto interministeriale 8 ottobre 1998, come segue: a) al titolo V, art. 5.5 - Norme generali - Corsi di diploma universitario: al punto 1.3, la frase "... possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori del diploma universitario ..." e' sostituita con ".... possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori di titoli riconosciuti ai fini dell'esercizio della specifica attivita' professionale"; al punto 1.10, dopo l'ultimo comma, e' aggiunta la frase: "I risultati delle analisi e verifiche dell'osservatorio sono trasmessi all'osservatorio permanente, istituito ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, per gli adempimenti di sua competenza"; b) al titolo V, art. 5.5.1 - Corso di diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, alla tabella A, al terzo anno i crediti vengono modificati in "crediti 7.0 (4 + 3); c) al titolo V, art. 5.5.3 - Corso di diploma universitario di infermiere, alla tabella A, al secondo anno i crediti vengono modificati in "crediti 11 (6 + 5)"; d) al titolo V, art. 5.5.4 - Corso di diploma universitario di fisioterapista, alla tabella A, al secondo anno i crediti vengono modificati in "crediti 11 (6 + 5)"; e) al titolo V, art. 5.5.6 - Corso di diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia, alla tabella A, i crediti vengono modificati come di seguito indicato: primo anno 14 (7 + 7), al secondo anno 11 (6 + 5), al terzo anno 7 crediti (4 + 3); f) al titolo V, art. 5.5.9 - Corso di diploma universitario di logopedista, alla tabella A, i crediti vengono modificati come di seguito indicato: al secondo anno 11 (6 + 5), al terzo anno 7 (4 + 3); g) al titolo V, art. 5.5.11 - Corso di diploma universitario di tecnico audioprotesista, alla tabella A, i crediti vengono modificati come di seguito indicato: al primo anno 14 (7 + 7), al secondo anno 11 (6 + 5); h) al titolo V, art. 5.5.7 - Corso di diploma universitario di dietista, alla tabella A (obiettivi didattici, aree didattiche ...) terzo anno, secondo semestre, area F: punto F.2, e' aggiunto il settore F04C oncologia medica; i) al titolo V, art. 5.5.4 - Corso di diploma universitario per fisioterapista, alla tabella A (obiettivi didattici ...): al primo anno, primo semestre, area A, punto A.3, dopo F05X, la denominazione del settore "Microbiologia medica e clinica" e' rettificata in "Microbiologia e microbiologia clinica"; al primo anno, secondo semestre, area B - B.1, il settore B10X biofisica medica e' rettificato in E10X; l) al titolo V, art. 5.5.8 - Corso di diploma universitario di igienista dentale, tra i settori non rinunciabili, e' inserito il settore E06B - Alimentazione e nutrizione umana e alla tabella A (obiettivi didattici ...): al primo anno, primo semestre, area A-A.3, e' aggiunto il settore "E06B alimentazione e nutrizione umana"; al terzo anno, secondo semestre, area F-F.2, il settore "M11 psicologia applicata" e' rettificato in "M11C psicologia del lavoro e applicata"; m) al titolo V, punto 5.5.3 - Corso di diploma universitario per infermiere, alla tabella B, standard formativo pratico e di tirocinio: alla lettera, C8, il termine "multidimensionali" e' rettificato in "multidisciplinari"; n) al titolo V, punto 5.5.9 - Corso di diploma universitario per logopedista, dopo "Obiettivo didattico del corso", e' aggiunta "e'"; tra i settori costitutivi non rinunciabili e' inserito il settore "M07E filosofia del linguaggio". Inoltre nella tabella A (obiettivi didattici ...) sono modificati i seguenti punti: al primo anno, primo semestre, area A-A.5, corso integrato di linguistica I, dopo L09A glottologia e linguistica sono aggiunte le discipline "(linguistica generale, fonetica e fonologia)"; al primo anno, secondo semestre, area B-B.3, corso integrato di scienze della comunicazione, e' aggiunto il settore M07E filosofia del linguaggio (semeiotica); al punto B4, corso integrato di linguistica II, dopo L09A glottologia e linguistica, sono aggiunte le discipline "(Linguistica generale, semantica e lessicografia)" ed il settore "M10A psicologia generale (psicolinguistica); al secondo anno, primo semestre, area C-C.3, corso integrato di semeiotica generale, sono aggiunti i settori "L09A glottologia e linguistica, F11B neurologia"; al punto C.4 e' soppresso il settore "F15B audiologia"; al punto C.5 e' soppresso il "corso integrato di neurolinguistica" e sostituito con il "corso integrato di linguistica III" e, tra i settori, e' soppresso il settore "F11B neurologia" ed e' inserita dopo L09A glottologia e linguistica la disciplina "(linguistica generale)" e la disciplina "(Sociolinguistica) L09A/M07E"; o) al titolo V, art. 5.5.2 - Corso di diploma universitario di ortottista - assistente in oftalmologia, all'art. 5.5.2.2 tra i settori costitutivi non rinunciabili, dopo il settore E10X biofisica, e' aggiunto il termine "medica"; alla tabella A (obiettivi didattici ..), terzo anno, secondo semestre, area F, punto F.2, e' inserito il settore "F19B neuropsichiatria infantile"; p) al titolo V, art. 5.5.10 - Corso di diploma universitario di ostetrica/o, alla tabella A (obiettivi didattici ...), terzo anno, primo semestre, area E, punto E.2, tra i settori e' inserito il settore "F06A anatomia patologica"; q) al titolo V, art. 5.5.1 - Corso di diploma universitario per tecnico sanitario di laboratorio biomedico, alla tabella B, standard formativo pratico e di tirocinio, la frase "100 preparati di colposcopia (colorazioni)" e' soppressa e sostituita con la seguente: "100 preparati di colpocitologia - colorazione e screening"; r) al titolo V, art. 5.5.12 - Corso di diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica, all'art. 5.5.12.2 tra i settori costitutivi non rinunciabili e' aggiunto il settore "F18X diagnostica per immagini e radioterapia". Alla tabella A (obiettivi didattici ...), primo anno, primo semestre, nell'area A, dopo il punto A.6, con il conseguente spostamento della numerazione, e' inserito il punto "A.7 corso di inglese scientifico, settore L18C linguistica inglese". Al terzo anno, primo semestre, area E, il punto F.1 e' sostituito con "E.3", il punto E.3 con "E.4" e il punto E.4 con "E.5". Alla tabella B, A) servizio di radiodiagnostica, dopo l'indicazione "200 esami ecografici" sono aggiunti "25 esami MOC"; s) agli articoli: 5.5.1.1, tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 5.5.2.1, ortottista - assistente in oftalmologia; 5.5.3.1, infermiere; 5.5.4.1, fisioterapista; 5.5.6.1, tecnico di neurofisiopatologia; 5.5.7.1, dietista; 5.5.8.1, igienista dentale; 5.5.9.1, logopedista; 5.5.10.1, ostetrica/o; 5.5.11.1, tecnico audioprotesista; 5.5.12.1, tecnico sanitario di radiologia medica, si aggiunge quale ultimo comma il seguente: "devono essere acquisite le conoscenze di radioprotezione previste dalle direttive dell'Unione europea"; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n 1592; Visti l'art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e le circolari ministeriali n. 2079 del 5 agosto 1997 e n. 1/98 del 16 giugno 1998; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Al titolo V, art. 5.5 - Nome generali - Corsi di diploma universitario: al punto 1.3, la frase "... possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori del diploma universitario ..." e' sostituita con "... possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori di titoli riconosciuti ai fini dell'esercizio della specifica attivita' professionale"; al punto 1.10, dopo l'ultimo comma, e' aggiunta la frase: "i risultati delle analisi e verifiche dell'osservatorio sono trasmessi all'osservatorio permanente, istituito ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, per gli adempimenti di sua competenza".